Cassazione Civile, Ordinanza n. 24285/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale in cui il proprietario e conducente di un autocarro, assicurato per la r.c. auto, veniva ritenuto esclusivo responsabile dei danni subiti da un motociclo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale dei danni materiali al mezzo, oltre al rimborso delle spese stragiudiziali, delle spese di consulenza tecnica di parte e dei costi della negoziazione assistita. Il giudice di pace accoglieva solo in parte la domanda, liquidando il danno e alcune spese, ma senza riconoscere l'IVA sul costo delle riparazioni, senza rimborsare la consulenza tecnica di parte e senza liquidare i compensi per l'attività stragiudiziale e per la negoziazione assistita. In appello il danneggiato censurava tali omissioni, ma il tribunale dichiarava inammissibili i primi due motivi e rigettava gli altri due. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata inclusione dell'IVA nel danno patrimoniale; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile il motivo sul mancato rimborso delle spese del consulente tecnico di parte; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 20 d.lgs. 209/2005 e dell'art. 24 Cost. per il mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione assistita. La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, chiarendo che l'appello era sufficientemente specifico, che l'IVA può rientrare nel danno risarcibile se non detraibile, che le spese di CTP possono essere oggetto di domanda e valutazione autonoma, e che le spese per negoziazione assistita obbligatoria devono essere liquidate secondo i parametri normativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord e ha rinviato la causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini i motivi di appello applicando i principi indicati in motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà verificare nel merito la domanda di rimborso dell'IVA sul costo delle riparazioni, quella relativa alle spese del consulente tecnico di parte e quella concernente i compensi per assistenza stragiudiziale e negoziazione assistita.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è specifico se individua chiaramente i capi impugnati e le ragioni di dissenso; non sono richiesti schemi sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso può fondarsi sulla riproduzione del contenuto del motivo di appello, al fine di verificarne la specificità.
artt. 1226 e 2056 c.c.
La liquidazione equitativa del danno deve essere sorretta da motivazione che dia conto del percorso logico e dei criteri seguiti.
art. 20 d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato in relazione al regime delle spese e al quadro della responsabilità da circolazione stradale.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per il regolamento delle spese di lite e per contestare il mancato riconoscimento delle spese sostenute.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del riconoscimento dei costi necessari per l'accesso alla tutela giudiziaria.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I compensi professionali dell'avvocato sono determinati secondo i parametri tabellari previsti dal decreto.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37
Introduce una specifica remunerazione dell'attività difensiva svolta nella negoziazione assistita e nella mediazione, mediante l'inserimento dell'art. 20, comma 1-bis, e della tabella 25-bis.
art. 20 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37
L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici della tabella allegata.
Massime di principio
- L'appello è specifico quando consente di individuare con precisione la statuizione censurata e le ragioni della riforma richiesta; la declaratoria di inammissibilità è illegittima se il motivo confuta in modo comprensibile il percorso decisionale del primo giudice.
- Nella liquidazione equitativa del danno il giudice deve esplicitare il ragionamento seguito e il peso attribuito ai diversi elementi considerati; una motivazione meramente assertiva non consente di giustificare l'esercizio del potere discrezionale.
- Nel risarcimento del danno patrimoniale da ripristino di un bene, il ristoro comprende in linea di principio anche gli oneri accessori e conseguenziali, tra cui l'IVA, salvo che il danneggiato abbia diritto a detrazione o rimborso dell'imposta.
- Le spese per consulenza tecnica di parte, se necessarie e giustificate in funzione della tutela del diritto, hanno natura di danno emergente e sono rimborsabili ove adeguatamente allegati e provati.
- Quando una procedura stragiudiziale come la negoziazione assistita è imposta dalla legge come condizione di procedibilità, l'attività professionale dell'avvocato svolta in tale sede non è meramente facoltativa e deve essere liquidata secondo i parametri normativi specificamente previsti.
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