Cassazione Civile, Ordinanza n. 25267/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2010, emesso nei confronti di un imprenditore edile. L'Ufficio sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere provata l'effettività delle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti: secondo la ricorrente, la Commissione regionale avrebbe indebitamente valorizzato l'assoluzione penale del contribuente e la mera esibizione di fatture, senza considerare gli elementi indiziari raccolti dall'Amministrazione, che avrebbero imposto al contribuente di provare la reale esecuzione delle operazioni. Con il secondo motivo, l'Agenzia denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato il proprio convincimento su fatture e mezzi di pagamento ritenuti, dalla ricorrente, insufficienti a dimostrare la non inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non colpente la censura di violazione di legge, perché indirizzata contro una ricostruzione della motivazione diversa da quella effettivamente adottata dalla CTR: il giudice di merito aveva infatti fondato l'accertata effettività delle operazioni su contratti di appalto, computi metrici e pagamenti tracciabili, non sulla sola assoluzione penale o sulle sole fatture. Quanto alla doglianza sulla motivazione apparente, la Corte ha osservato che l'Agenzia contestava in realtà un supposto errore di percezione del materiale probatorio da parte del giudice d'appello, censurabile semmai con revocazione e non con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite; è stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica assistita ex lege dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato richiamato come norma di deduzione del motivo per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato come norma di deduzione del motivo per nullità della sentenza
invocato dall'Amministrazione per contestare il riconoscimento dei costi/operazioni relative a fatti ritenuti inesistenti
richiamato per sostenere il malgoverno dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti
richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate dall'Ufficio
richiamato dalla ricorrente per il rapporto tra giudizio penale e giudizio tributario
invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
invocato come parametro generale della motivazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione al caso di specie, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo è costruito contro una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, esso è inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda la propria decisione su specifici elementi probatori (come contratti, computi metrici e pagamenti tracciabili), non può essere utilmente impugnato assumendo che abbia deciso sulla base di documenti differenti o di una diversa ricostruzione del fatto non risultante dalla sentenza.
- L'errore che investe la percezione del contenuto del materiale probatorio da parte del giudice di merito non integra di per sé un vizio denunciabile con ricorso per cassazione, ma può eventualmente essere fatto valere con il rimedio della revocazione.
- La doglianza di motivazione apparente è scrutinabile solo se la sentenza sia realmente priva di un percorso argomentativo riconoscibile; non è sufficiente prospettare, in realtà, un dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto.
- In tema di spese processuali, la soccombenza determina la condanna della parte che perde, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge per il contributo unificato nei casi di difesa erariale tramite Avvocatura dello Stato.
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