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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19593/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008, fondati sull’utilizzo di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello della società: aveva escluso la nullità degli avvisi per omessa allegazione degli atti riferiti alle società fornitrici, aveva ritenuto sussistenti elementi idonei a sostenere una corresponsabilità quantomeno colposa della contribuente nella frode, ma aveva annullato la ripresa relativa all’indeducibilità dei costi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: omessa pronuncia e nullità degli avvisi per difetto di motivazione; motivazione apparente sulla prova delle fatture soggettivamente inesistenti e della frode; violazione delle norme fiscali e dell’art. 2697 c.c. per errata valutazione dell’elemento soggettivo e dei prezzi inferiori a quelli di mercato; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente sui prezzi delle merci; motivazione illogica sull’assenza di recupero dei crediti. L’Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto deducibili i costi senza verificare la loro concreta inerenza e chiedendo, inoltre, l’esame di ulteriori fatti relativi ad alcuni fornitori.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società, ritenendo infondati o inammissibili i sei motivi. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al punto accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla deducibilità dei costi alla luce del requisito dell’inerenza e per la liquidazione delle spese. È stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva effettivamente esaminato il tema della motivazione degli avvisi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è nulla solo se apparente, ossia se non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando l’argomentazione è obiettivamente inidonea a far comprendere il ragionamento decisorio.

  • artt. 7, 42 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La motivazione dell’atto impositivo deve consentire la difesa del contribuente; non va confusa con la prova dei fatti posti a base della pretesa.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la disciplina della detrazione IVA nella contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 41 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel quadro della disciplina IVA applicata alle operazioni contestate.

  • art. 75 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel quadro normativo invocato nel ricorso principale.

  • art. 2697 c.c.

    La parte ricorrente non può sovvertire in cassazione la valutazione di merito sulle prove; l’onere probatorio in tema di fatture soggettivamente inesistenti grava sull’amministrazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 14 l. 24 dicembre 1993, n. 537

    La deducibilità dei costi va verificata secondo la disciplina, come modificata, sui costi relativi a fatti costituenti reato.

  • art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Per operazioni soggettivamente inesistenti non basta il solo coinvolgimento consapevole dell’acquirente per escludere in assoluto la deducibilità; resta necessario verificare i requisiti generali dei costi, inclusa l’inerenza.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La CTR avrebbe dovuto verificare la concreta inerenza dei costi dedotti, oltre alla loro non diretta utilizzazione per il reato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente o illogica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche; nel principale è stata esclusa la violazione di legge perché la censura mirava in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o denuncia fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso principale rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di avvisi di accertamento, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; la mancata allegazione di atti richiamati non determina nullità se il contenuto essenziale degli stessi è riportato nell’atto impositivo.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico della decisione; se la sentenza espone, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, gli elementi indiziari valorizzati, il vizio non sussiste.
  • Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l’amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; il contribuente può contrastare tale prova solo dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • Per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non basta verificare la non diretta utilizzazione dei costi per commettere il reato: il giudice deve comunque accertare i requisiti generali della deduzione, in particolare l’effettività e l’inerenza del costo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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