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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22220/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2005 per disconoscimento di spese dedotte connesse ad acquisto, ristrutturazione e vendita di un immobile. L'Amministrazione ha ritenuto l'operazione soggettivamente inesistente e ha recuperato maggior imponibile IRES e IVA; nella fase di merito la CTR ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che le spese dichiarate fossero riconducibili ad altri interventi (quindi estranee all'operazione dedotta) e avendo rilevato che l'imposta di registro era stata assolta con l'aliquota minima, elemento indiziario compatibile con una cessione immobiliare esente IVA. Il ricorso per cassazione solleva dieci motivi, fra cui vizi di motivazione, omesso esame di documenti, violazioni di termini procedurali e contestazioni sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha esaminato e respinto l'eccezione relativa alla notifica al Ministero invece che all'Agenzia delle Entrate, ritenendo comunque possibile l'esame del merito alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e dei principi di effettività della tutela e durata ragionevole del processo. Su tutti i motivi di merito la Corte ha ritenuto infondati i profili denunciati: la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente (supera il 'minimo costituzionale'), non sussistono vizi tali da integrare le fattispecie di cassazione (omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge in senso interpretativo), eventuali difetti formali dell'avviso (mancanza di data o timbro) non hanno alterato la validità dell'atto ove è possibile individuare la data di spedizione e la paternità dell'atto; il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente è stato rispettato; l'onere della prova circa l'esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi grava sul contribuente e la CTR può fondare la decisione su elementi indiziari e valutazioni di merito. Sono state condannate le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente per €4.500 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi invocati non configurassero vizi rilevanti di motivazione, omesso esame di fatto decisivo o violazione di norme suscettibili di controllo in sede di legittimità.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Applicato al tema della specificità dell'impugnazione in appello; la Corte ha ritenuto che l'appello dell'Amministrazione fosse sufficientemente specifico o, comunque, che le ragioni di censura fossero ricavabili dall'atto interpretato nel suo complesso.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione a presunte carenze formali dell'avviso di accertamento (mancanza di timbro/data). La Corte ha ritenuto non dirimente l'assenza del timbro se la paternità è desumibile dalla firma e la data di confezionamento è individuabile dalla spedizione.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato per il termine di 60 giorni tra chiusura delle operazioni e notifica dell'atto impositivo. La Corte ha ritenuto che, in mancanza di indicazione diversa, si debba fare riferimento alla data di notifica dell'atto e che nel caso il termine sia stato rispettato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte conferma il principio per cui spetta al contribuente provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti; la mancata documentazione giustifica il disconoscimento della deducibilità.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Citato in rapporto alla tempestività della costituzione in giudizio dell'Amministrazione; la Corte ha rilevato che eventuale costituzione tardiva non ha arrecato pregiudizio alla parte contribuente, essendo questa risultata vincitrice in primo grado.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla disciplina delle comparse e memorie difensive e ai presunti effetti della tardiva costituzione dell'Ufficio; la Corte ha ritenuto assente il pregiudizio per la ricorrente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR soddisfacesse il 'minimo costituzionale' richiesto.

  • art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in relazione ai principi di motivazione e all'esame dei mezzi di prova; la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo il riesame del merito probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nella liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione; la Corte dà atto delle formalità relative al processo di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di costi deducibili l'onere della prova sulla esistenza, inerenza e coerenza economica grava sul contribuente: la mera contabilizzazione non è sufficiente senza documentazione probatoria adeguata.
  • La Corte di merito può valutare e preferire elementi indiziari e presuntivi; il giudizio di cassazione è limitato al controllo di correttezza giuridica e motivazionale, non al riesame delle prove di merito.
  • Difformità formali dell'atto amministrativo (mancanza timbro o data) non sempre determinano l'annullamento se la paternità e la data possono essere desunte da altri elementi (es. firma, data di spedizione).
  • La notifica indirizzata al Ministero invece che all'Agenzia delle Entrate può essere un profilo rilevante ma, a seconda dell'orientamento giurisprudenziale e delle circostanze, l'irregolarità può non impedire l'esame del merito per ragioni di effettività della tutela.
  • Il rispetto del termine di 60 giorni fra la chiusura delle operazioni (p.v.c.) e la notifica dell'atto si valuta con riferimento alla data effettiva di spedizione/notifica dell'atto; il contribuente deve allegare quale pregiudizio concreto avrebbe subito per far valere il vizio.
  • La semplice tardiva costituzione dell'Amministrazione in primo grado non è di per sé motivo di annullamento se non è provato un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • Indicazioni esteriori, come l'applicazione dell'aliquota minima per l'imposta di registro sulla cessione immobiliare, possono costituire un indizio significativo sulla natura dell'operazione (es. esenzione IVA) e essere valorizzate dal giudice di merito.
  • In sede di cassazione le censure sulla motivazione devono dimostrare l'assenza materiale dei motivi o motivazione apparente/contraddittoria: difetti di mera sufficienza motivazionale sono difficilmente rilevabili.

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