Cassazione Civile, Sentenza n. 22270/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rovere ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna al risarcimento del danno per diffamazione in conseguenza di due episodi: un colloquio pubblico in cui sarebbero state pronunciate espressioni offensive e la pubblicazione di frasi diffamatorie su Internet. I motivi di ricorso denunciavano (1) nullità per ammissione di capitoli di prova trascritti in ricorso e ammessi con seconda memoria istruttoria ex art.183 c.p.c.; (2) violazione dell'art.2697 c.c. per presunta inidoneità probatoria delle dichiarazioni testimoniali a dimostrare la pronuncia delle frasi offensive; (3) violazione dell'art.2697 c.c. concernente l'asserita mancata prova della conformità all'originale informatico della riproduzione fotografica della pubblicazione e la presunta privatità del contesto telematico; (4) violazione dell'art.2056 c.c. per presumibile mancata adeguata motivazione sull'entità del danno liquidato (30.000 euro).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio. La Corte ha ritenuto che i motivi puntassero in realtà a una riconsiderazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie, cosa non consentita in sede di legittimità. Quanto ai profili probatori, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva efficacemente contestato in appello le valutazioni del primo giudice circa la conformità dei documenti informatici né fornito la prova della natura privata della conversazione telematica; inoltre la corte d'appello aveva motivato l'entità del risarcimento richiamando e adattando i criteri delle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Infine la Corte ha disposto la liquidazione delle spese in favore del resistente e ha rilevato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 4)
Invocato dal ricorrente per nullità; la Corte ricorda che tale censura non può essere utilizzata per rivedere valutazioni di merito sull'ammissione e sulla valutazione delle prove quando la critica trasmoda in riformulazione dei fatti.
art. 360 c.p.c. (n. 3)
Richiamato nei motivi relativi a presunta falsa applicazione di norme di diritto nella distribuzione dell'onere probatorio e nella liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto che mancasse una vera questione di diritto e che si trattasse invece di critica valutativa insindacabile in Cassazione.
art. 183 c.p.c.
Rilevante in relazione all'ammissione della seconda memoria istruttoria e dei capitoli di prova; la Corte ha ritenuto che la contestazione in Cassazione fosse una doglianza sulla valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova; la Corte ha ricordato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la violazione si configura solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando il giudice valuta le prove attribuendone diverso peso.
art. 116 c.p.c.
Riferimento alla libertà valutativa del giudice (valutazione delle prove); la Corte ha confermato che la comparazione e l'attendibilità testimoniali rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono riesaminabili in Cassazione.
art. 2056 c.c.
Norma sulla liquidazione del danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, da parte del giudice, di criteri orientativi esterni (le tabelle dell'Osservatorio di Milano) come parametri adattati al caso concreto per la quantificazione del danno.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Previsione sul contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha dato atto della sua applicabilità al ricorrente.
Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
Strumento tecnico-pratico adottato dal giudice di merito come parametro orientativo per la liquidazione del danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto legittimo il loro utilizzo purché i criteri siano applicati e motivati e adattati al caso concreto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina le valutazioni di merito sulle prove: le censure che consistono nella semplice richiesta di riconsiderazione dell'attendibilità o del peso delle prove sono inammissibili.
- Per far valere l'illiceità di ammissione o valutazione di prove in Cassazione occorre denunciare un vizio di diritto reale (es. applicazione errata dell'onere della prova), non una diversa valutazione dei fatti.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) è sindacabile in Cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere a una parte diversa da quella che la legge pone onerata; non è sufficiente dissentire sulla valutazione delle prove prodotte.
- La prova di fatti relativi alla natura privata di comunicazioni online grava su chi la deduce: se si invoca la carattere privato di una conversazione telematica, bisogna offrirne la prova in giudizio.
- La conformità all'originale informatico di una riproduzione fotografica deve essere specificamente contestata e dedotta per poter essere oggetto di sindacato; la mera genericità della contestazione non è efficace.
- Il giudice di merito può legittimamente utilizzare tabelle o parametri esterni (es. tabelle dell'Osservatorio di Milano) per la quantificazione del danno non patrimoniale, purché il richiamo sia motivato e adattato al caso concreto.
- Le spese seguono la soccombenza: in caso di reiezione del ricorso per inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a rimborsare le spese e a versare eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa.
- Quando si impugna una decisione che si fonda su valutazioni probatorie complesse (testimonianze, documenti informatici, contestualizzazioni), è necessario in appello e in cassazione proporre censure articolate di diritto e di fatto che evidenzino specifici errori di diritto o vizi motivazionali, non solo disaccordo sulle risultanze.
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