Sentenza del 15/07/2020 n. 15000 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005 con cui l'Ufficio contestava la contabilizzazione di fatture passive relative a operazioni ritenute inesistenti, la conseguente indebita detrazione dell'IVA e la deduzione dei relativi costi. In primo grado alcuni rilievi erano stati accolti parzialmente sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio; in appello l'Ufficio chiedeva l'annullamento integrale della sentenza di primo grado sostenendo l'assenza di prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato che l'appello dell'Ufficio aveva effetto devolutivo sull'intera decisione di primo grado e che la Commissione Regionale ha correttamente ritenuto inattendibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'Amministrazione fornito elementi indiziari validi sulla possibile inesistenza di alcune fatture. La Corte ha inoltre affermato che il giudice di merito può non condividere la CTU se la ritiene contraddittoria o insufficiente e che l'onere di prova dell'effettiva esistenza delle operazioni gravava sulla contribuente dopo gli indizi prodotti dall'Ufficio. Ricorrente condannata alle spese di giudizio, complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito; indicazione dell'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
art. 36, art. 53, art. 57
Norme sul processo tributario utilizzate per valutare devoluzione dell'appello e competenza del giudice di appello; art. 36 richiamato in relazione agli oneri probatori e all'omesso esame di fatti decisivi.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), artt. 112, 115, 118 disp. att., 132, 194-196, 324, 378 c.p.c.
Richiamato per i parametri di motivazione, i limiti del sindacato in cassazione, le regole sulla motivazione delle sentenze e la possibilita' per il giudice di merito di non nominare CTU o di non aderire alle sue conclusioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
art. 19, art. 21, art. 26, art. 54
Richiamato in relazione ai requisiti formali delle fatture e alla disciplina della detrazione dell'IVA; la mancata prova dell'esistenza delle operazioni inficia la legittimita' della detrazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Citato in relazione agli obblighi documentali e alle regole di deducibilita' fiscale.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e ss.
Riferimenti alle disposizioni che regolano la deducibilita' dei costi e le relative modalita' probatorie.
art. 2697, art. 2727, art. 2729, art. 1321, art. 1372
Richiamati in relazione agli oneri probatori (art. 2697) e al valore probatorio dei documenti e delle scritture contabili; le norme del codice civile sono usate per i principi generali sulla prova e sui contratti.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato processuale e sull'ulteriore versamento in caso di soccombenza, richiamate nell'ordinanza di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria produce elementi indiziari validi che fanno ritenere l'inesistenza di operazioni, l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni grava sul contribuente.
- La CTU non e' vincolante: il giudice di merito puo' non condividere le conclusioni della consulenza tecnica se queste appaiono contraddittorie, illogiche o non sufficientemente motivate, utilizzando anche conoscenze proprie (principio judex peritus peritorum).
- L'appello dell'Ufficio, se contiene l'intestazione e la richiesta di riforma integrale della sentenza di primo grado, esercita effetto devolutivo sull'intera materia controversa, consentendo al giudice di appello di esaminare la domanda impositiva nella sua interezza.
- In Cassazione non e' consentita la revisione libera dei fatti accertati dal giudice di merito: i vizi deducibili devono riguardare la violazione di legge o carenze motivazionali, non un nuovo apprezzamento della prova storica.
- Il giudice di merito non e' tenuto ad esaminare tutte le allegazioni di parte punto per punto; e' sufficiente una motivazione concisa che renda comprensibile l'iter logico seguito e che implicitamente rigetti le argomentazioni incompatibili.
- La mancanza di requisiti formali nelle fatture puo' essere un elemento che contribuisce a valutare l'attendibilita' delle operazioni, ma non sostituisce la valutazione complessiva degli elementi probatori circa l'effettiva esistenza delle prestazioni.
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