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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso bonario di cui all'art. 36 bis d.P.R. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella esattoriale per omissione dell'avviso bonario previsto dall'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73, sostenendo che tale omissione comportasse la nullità dell'atto esecutivo. La questione verteva sull'esistenza di un obbligo generalizzato di invio dell'avviso bonario e sulle conseguenze della sua omissione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'avviso bonario di cui all'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73 non costituisca un obbligo generalizzato, ma sia previsto solo quando emergano "un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, ovvero un'imposta o una maggiore imposta". Di conseguenza l'omissione dell'avviso non determina di per sé la nullità della cartella esattoriale: la nullità sussiste solo nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, della L. 27/7/2000 n. 212 (cioè nei casi in cui siano violate specifiche garanzie procedurali previste dalla norma). Il ricorso è quindi rigettato nella parte in cui pretendeva la nullità automatica della cartella per la sola omissione dell'avviso bonario.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    "un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, ovvero un'imposta o una maggiore imposta"

    La norma è interpretata restrittivamente: l'obbligo di invio dell'avviso bonario opera solo quando dall'accertamento emerge un risultato diverso da quanto dichiarato ovvero emerga un'imposta o una maggiore imposta rispetto alla dichiarazione; non si tratta di un adempimento generalizzato in ogni controllo.

  • art. 6, comma 5, L. 27/7/2000 n. 212

    La disposizione disciplina ipotesi di nullità connesse alla violazione di garanzie procedurali previste dalla normativa sulla tutela dei diritti del contribuente; la Corte ha ritenuto che la nullità della cartella per omissione dell'avviso possa sussistere solo nei casi riconducibili a questa previsione e non in via automatica per ogni omissione.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 30022/2018

    Decisione che chiarisce i limiti dell'obbligo di avviso bonario e individua le conseguenze dell'omissione, richiamata come principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • L'avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73 va inviato quando dall'attività di controllo emerge un risultato diverso da quello dichiarato o emerga un'imposta o una maggiore imposta; non è un obbligo automatico in tutti i casi di controllo.
  • L'assenza dell'avviso bonario non vale automaticamente a dichiarare la nullità della successiva cartella esattoriale: per ottenere la nullità il contribuente deve inquadrare l'omissione nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 5, L. 212/2000 (violazione di specifiche garanzie procedurali).
  • In situazioni simili il contribuente dovrebbe dimostrare il concreto pregiudizio o la violazione delle garanzie procedurali richieste dalla L. 212/2000 per ottenere l'annullamento dell'atto, non limitarsi a invocare genericamente l'omissione dell'avviso.
  • L'amministrazione finanziaria non perde automaticamente il titolo esecutivo per la sola omissione dell'avviso bonario: l'impugnazione deve essere focalizzata sugli specifici profili di illegittimità procedurale o sul merito dell'accertamento.
  • Per la pratica, prima di impugnare è utile verificare se dall'accertamento risultino effettive maggiori imposte o risultati discordanti rispetto alla dichiarazione; in assenza di ciò la mancata notifica dell'avviso difficilmente basterà a far dichiarare la nullità della cartella.

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