Sentenza del 15/07/2020 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso bonario di cui all'art. 36 bis d.P.R. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella esattoriale per omissione dell'avviso bonario previsto dall'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73, sostenendo che tale omissione comportasse la nullità dell'atto esecutivo. La questione verteva sull'esistenza di un obbligo generalizzato di invio dell'avviso bonario e sulle conseguenze della sua omissione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'avviso bonario di cui all'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73 non costituisca un obbligo generalizzato, ma sia previsto solo quando emergano "un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, ovvero un'imposta o una maggiore imposta". Di conseguenza l'omissione dell'avviso non determina di per sé la nullità della cartella esattoriale: la nullità sussiste solo nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, della L. 27/7/2000 n. 212 (cioè nei casi in cui siano violate specifiche garanzie procedurali previste dalla norma). Il ricorso è quindi rigettato nella parte in cui pretendeva la nullità automatica della cartella per la sola omissione dell'avviso bonario.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
"un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, ovvero un'imposta o una maggiore imposta"
La norma è interpretata restrittivamente: l'obbligo di invio dell'avviso bonario opera solo quando dall'accertamento emerge un risultato diverso da quanto dichiarato ovvero emerga un'imposta o una maggiore imposta rispetto alla dichiarazione; non si tratta di un adempimento generalizzato in ogni controllo.
art. 6, comma 5, L. 27/7/2000 n. 212
La disposizione disciplina ipotesi di nullità connesse alla violazione di garanzie procedurali previste dalla normativa sulla tutela dei diritti del contribuente; la Corte ha ritenuto che la nullità della cartella per omissione dell'avviso possa sussistere solo nei casi riconducibili a questa previsione e non in via automatica per ogni omissione.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 30022/2018
Decisione che chiarisce i limiti dell'obbligo di avviso bonario e individua le conseguenze dell'omissione, richiamata come principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- L'avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73 va inviato quando dall'attività di controllo emerge un risultato diverso da quello dichiarato o emerga un'imposta o una maggiore imposta; non è un obbligo automatico in tutti i casi di controllo.
- L'assenza dell'avviso bonario non vale automaticamente a dichiarare la nullità della successiva cartella esattoriale: per ottenere la nullità il contribuente deve inquadrare l'omissione nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 5, L. 212/2000 (violazione di specifiche garanzie procedurali).
- In situazioni simili il contribuente dovrebbe dimostrare il concreto pregiudizio o la violazione delle garanzie procedurali richieste dalla L. 212/2000 per ottenere l'annullamento dell'atto, non limitarsi a invocare genericamente l'omissione dell'avviso.
- L'amministrazione finanziaria non perde automaticamente il titolo esecutivo per la sola omissione dell'avviso bonario: l'impugnazione deve essere focalizzata sugli specifici profili di illegittimità procedurale o sul merito dell'accertamento.
- Per la pratica, prima di impugnare è utile verificare se dall'accertamento risultino effettive maggiori imposte o risultati discordanti rispetto alla dichiarazione; in assenza di ciò la mancata notifica dell'avviso difficilmente basterà a far dichiarare la nullità della cartella.
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