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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 1622 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva controllato e rettificato la tassazione relativa a una serie di atti tra loro collegati: costituzione di Sxxxx Ixxxx S.r.l. (26/05/2014) interamente partecipata da Axxxx, conferimento del ramo d'azienda "Axxxx Wxxxx Txxxx" da Axxxx a Sxxxx (31/07/2014) in occasione di un aumento di capitale valutato €18.020.000, e successiva cessione del 100% delle quote di Sxxxx a Sxxxx Hxxxx (31/07/2014) per €20.941.246,56. L'Ufficio ha ritenuto gli atti strettamente connessi e ha riqualificato l'operazione, trattando unitariamente la cessione come cessione d'azienda ai fini della registrazione e imposta, richiamando gli artt. 20, 43 e 51 del D.P.R. 131/1986.

La decisione

La CTP aveva accolto i ricorsi delle società; l'Ufficio ha proposto appello alla CTR che, esaminando la disciplina e la recente novella legislativa (Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 87), ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la riqualificazione dell'atto di cessione di partecipazioni in cessione d'azienda non fosse ammissibile alla luce del principio secondo cui l'imposta deve essere applicata in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, valutando solo gli elementi desumibili dall'atto medesimo e non atti extratestuali o collegati; ha inoltre richiamato la tutela del legittimo affidamento dei contribuenti. Spese compensate con condanna dell'appellante (Ufficio) al pagamento delle spese di lite per €4.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico imposta di registro), art. 20

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    La CTR ha interpretato la norma nella versione novellata (Legge di Bilancio 2018) come principio vincolante: la riqualificazione fiscale deve basarsi sugli elementi contenuti nell'atto registrato, escludendo il ricorso ad atti extratestuali o collegati per modificarne la natura giuridica.

  • Legge 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), art. 1, comma 87

    modifica del primo comma dell'art. 20 del T.U.R. con inserimento della necessità di giudicare sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e prescindendo dagli atti collegati

    La modifica ha sancito l'impossibilità, salvo casi espressi, di riqualificare un atto facendo riferimento a documenti o atti esterni; la CTR ha ritenuto che tale novità abbia mutato l'orientamento operativo dell'Amministrazione e debba essere considerata anche nel giudizio su atti anteriori, per tutelare il legittimo affidamento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 53-bis (comma 1) e richiamo a art. 10-bis L. 27 luglio 2000 n. 212

    La novella ha inciso anche su altri commi connessi (art. 53-bis) e richiamato limiti procedurali e garanzie (art. 10-bis Statuto dei diritti del contribuente), rafforzando l'idea che la documentazione interna all'atto sia il parametro principale per la registrazione e la riqualificazione.

  • Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 5, sent. 3.10.2016 / 27.1.2017 n. 2054

    Richiamata quale precedente che distingue la vendita di partecipazioni dalla cessione di un complesso aziendale, sottolineando come la mera coincidenza di risultati economici non giustifichi automaticamente una riqualificazione giuridica dell'atto.

Massime di principio

  • Dopo la Legge di Bilancio 2018 la riqualificazione fiscale deve partire dall'atto presentato alla registrazione e dagli elementi in esso contenuti; non sono ammessi riferimenti a documenti o atti extratestuali salvo espressa previsione normativa.
  • La forma negoziale adottata (es. cessione di quote vs cessione di azienda) mantiene rilievo: l'Amministrazione può sindacare la qualificazione, ma non può creare una fattispecie imponibile diversa fondandosi su atti esterni se l'atto formale risponde ai requisiti del relativo schema giuridico tipico.
  • Il principio del legittimo affidamento protegge i contribuenti che hanno adottato uno schema negoziale previsto dalla legge; cambi interpretativi dell'Amministrazione non possono retroagire in modo lesivo senza fondamento giuridico chiaro.
  • In casi di operazioni consecutive/interconnesse, occorre valutare la documentazione probatoria e i tempi: l'interdipendenza economica non è di per sé sufficiente a giustificare la riqualificazione se l'atto formale e gli elementi in esso non la consentono.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è utile predisporre documentazione interna completa (delibere assembleari, perizie di stima, motivazioni economiche e operative), separare le operazioni nel tempo ove possibile e considerare consulenze preventive o istanze di interpello in caso di operazioni complesse.

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