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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 1564 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione che aumentava il valore dichiarato di un terreno da 11.000 euro a 78.500 euro. Contestavano la nullita dell'atto per vizio di sottoscrizione, ossia assenza della firma del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva legittimato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015 e profili costituzionali; inoltre denunciavano carenza di motivazione dell'atto, sostenendo che la determinazione del valore si limitava a un richiamo generico a sette compravendite senza indicare gli elementi concretamente valutati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. Il Collegio ha ritenuto che la sottoscrizione fosse valida: l'atto era firmato da un funzionario appartenente alla carriera direttiva alla stregua della qualifica prevista dall'art. 42 DPR 600/73, e valgono i principi della teoria del funzionario di fatto e della conservazione degli atti; la nomina dirigenziale impugnata non inficia la validita degli atti verso i terzi. Quanto al merito, la Commissione ha ritenuto adeguata la motivazione, dato che l'Ufficio ha applicato i criteri dell'art. 51 comma 3 DPR 131/1986 effettuando la comparazione con atti similari e fornendo elementi sufficienti per consentire ai contribuenti di difendersi. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 42

    Impone che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato. Il Collegio ha interpretato la norma nel senso che non e' richiesta la qualifica dirigenziale formale: anche funzionari di area direttiva rientrano nella nozione di impiegato della carriera direttiva idoneo a sottoscrivere gli atti.

  • DPR 131/1986, art. 51 comma 3

    Fornisce i criteri per la rettifica del valore degli immobili, consentendo la comparazione con trasferimenti o perizie giudiziarie fino a tre anni antecedenti e altri elementi di valutazione. La Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio comparativo sulla base di sette atti similari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.37/2015

    I ricorrenti invocavano questa sentenza per invalidare incarichi dirigenziali irregolari. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che la pronuncia non determini automaticamente la nullita degli atti amministrativi verso i terzi e non precluda l'applicazione della teoria del funzionario di fatto.

  • Cassazione civ. sent. n.22810/2015

    Richiamata per affermare che l'art. 42 non richiede la qualifica dirigenziale e che l'espressione 'altro impiegato della carriera direttiva' puo' includere funzionari di area direttiva, legittimando la sottoscrizione degli avvisi.

  • Cassazione civ. sent. n.4221/2006 e n.4363/2011

    Richiamate per i principi relativi all'uso dei criteri di valutazione di cui all'art.51 e per la natura dei criteri come parametri di confronto che non vincolano rigidamente l'Ufficio ma consentono una verifica giudiziale dell'attendibilita della stima.

  • Codice di procedura civile, art. 363

    Citato in relazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita riguardo alla sottoscrizione e alla qualifica richiesta per la validita degli atti.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15 comma 1

    Richiamato in ordine alla regolazione delle spese di lite; la Commissione ha adottato la compensazione delle spese per il grado di appello.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non e' automaticamente nullo se firmato da un funzionario che non possiede formalmente la qualifica dirigenziale: la norma di art.42 DPR 600/73 richiede che la sottoscrizione provenga dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato, e la giurisprudenza ammette che funzionari di area direttiva rientrino in tale nozione.
  • La teoria del funzionario di fatto e i principi di conservazione degli atti e continuita dell'azione amministrativa tutelano la validita degli atti verso i terzi quando vi siano contestazioni interne sulla legittimita dell'incarico.
  • In accertamenti di valore, l'Ufficio puo' utilizzare il criterio comparativo di art.51 comma 3 DPR 131/86 confrontando trasferimenti similari entro tre anni e altri elementi; tale comparazione deve essere adeguatamente richiamata nella motivazione ma non richiede la riproduzione integrale di tutta la documentazione se il contribuente puo' agevolmente conoscerla e controverificarla.
  • La motivazione dell'avviso deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa e di difendersi: una motivazione che indica chiaramente le basi valutative e gli atti comparati e' generalmente sufficiente.
  • In giudizio, la correttezza formale della sottoscrizione e la completezza della motivazione sono questioni distinte: anche se la formalita della nomina dirigenziale e' contestata, il giudice puo ritenere l'atto valido per tutela della sicurezza giuridica e per applicazione di principi consolidati di giurisprudenza.

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