Sentenza del 15/07/2020 n. 1564 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione che aumentava il valore dichiarato di un terreno da 11.000 euro a 78.500 euro. Contestavano la nullita dell'atto per vizio di sottoscrizione, ossia assenza della firma del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva legittimato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015 e profili costituzionali; inoltre denunciavano carenza di motivazione dell'atto, sostenendo che la determinazione del valore si limitava a un richiamo generico a sette compravendite senza indicare gli elementi concretamente valutati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. Il Collegio ha ritenuto che la sottoscrizione fosse valida: l'atto era firmato da un funzionario appartenente alla carriera direttiva alla stregua della qualifica prevista dall'art. 42 DPR 600/73, e valgono i principi della teoria del funzionario di fatto e della conservazione degli atti; la nomina dirigenziale impugnata non inficia la validita degli atti verso i terzi. Quanto al merito, la Commissione ha ritenuto adeguata la motivazione, dato che l'Ufficio ha applicato i criteri dell'art. 51 comma 3 DPR 131/1986 effettuando la comparazione con atti similari e fornendo elementi sufficienti per consentire ai contribuenti di difendersi. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 42
Impone che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato. Il Collegio ha interpretato la norma nel senso che non e' richiesta la qualifica dirigenziale formale: anche funzionari di area direttiva rientrano nella nozione di impiegato della carriera direttiva idoneo a sottoscrivere gli atti.
DPR 131/1986, art. 51 comma 3
Fornisce i criteri per la rettifica del valore degli immobili, consentendo la comparazione con trasferimenti o perizie giudiziarie fino a tre anni antecedenti e altri elementi di valutazione. La Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio comparativo sulla base di sette atti similari.
Sentenza Corte Costituzionale n.37/2015
I ricorrenti invocavano questa sentenza per invalidare incarichi dirigenziali irregolari. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che la pronuncia non determini automaticamente la nullita degli atti amministrativi verso i terzi e non precluda l'applicazione della teoria del funzionario di fatto.
Cassazione civ. sent. n.22810/2015
Richiamata per affermare che l'art. 42 non richiede la qualifica dirigenziale e che l'espressione 'altro impiegato della carriera direttiva' puo' includere funzionari di area direttiva, legittimando la sottoscrizione degli avvisi.
Cassazione civ. sent. n.4221/2006 e n.4363/2011
Richiamate per i principi relativi all'uso dei criteri di valutazione di cui all'art.51 e per la natura dei criteri come parametri di confronto che non vincolano rigidamente l'Ufficio ma consentono una verifica giudiziale dell'attendibilita della stima.
Codice di procedura civile, art. 363
Citato in relazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita riguardo alla sottoscrizione e alla qualifica richiesta per la validita degli atti.
D.Lgs. 546/1992, art. 15 comma 1
Richiamato in ordine alla regolazione delle spese di lite; la Commissione ha adottato la compensazione delle spese per il grado di appello.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non e' automaticamente nullo se firmato da un funzionario che non possiede formalmente la qualifica dirigenziale: la norma di art.42 DPR 600/73 richiede che la sottoscrizione provenga dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato, e la giurisprudenza ammette che funzionari di area direttiva rientrino in tale nozione.
- La teoria del funzionario di fatto e i principi di conservazione degli atti e continuita dell'azione amministrativa tutelano la validita degli atti verso i terzi quando vi siano contestazioni interne sulla legittimita dell'incarico.
- In accertamenti di valore, l'Ufficio puo' utilizzare il criterio comparativo di art.51 comma 3 DPR 131/86 confrontando trasferimenti similari entro tre anni e altri elementi; tale comparazione deve essere adeguatamente richiamata nella motivazione ma non richiede la riproduzione integrale di tutta la documentazione se il contribuente puo' agevolmente conoscerla e controverificarla.
- La motivazione dell'avviso deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa e di difendersi: una motivazione che indica chiaramente le basi valutative e gli atti comparati e' generalmente sufficiente.
- In giudizio, la correttezza formale della sottoscrizione e la completezza della motivazione sono questioni distinte: anche se la formalita della nomina dirigenziale e' contestata, il giudice puo ritenere l'atto valido per tutela della sicurezza giuridica e per applicazione di principi consolidati di giurisprudenza.
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