Sentenza del 15/07/2020 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Sintetico - Art. 38, comma 6, dpr 600/73 - Onere probatorio - Adeguata provvista finanziaria su conto corrente del contribuente - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento sintetico basato sul redditometro e su incrementi patrimoniali/spese; il contribuente contestava che la mera provvista finanziaria su un conto corrente intestato a lui potesse valere a pieno titolo come prova ai sensi dell'art. 38 comma 6 DPR 600/1973.
La decisione
La Corte ha stabilito che la sola disponibilità di fondi su un conto corrente intestato al contribuente non è prova sufficiente per assolvere l'onere probatorio di cui all'art. 38 comma 6 DPR 600/1973. Per giustificare le maggiori disponibilità e le spese contestate, il contribuente deve dimostrare l'effettivo conseguimento di ulteriori redditi (anche esenti o soggetti a ritenuta alla fonte) e che il possesso di tali redditi è perdurato nel periodo interessato dagli incrementi patrimoniali e dalle spese rilevate dall'ufficio. In mancanza di tale prova l'accertamento rimane valido.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 38 comma 6
L'onere della prova, per il contribuente che intende giustificare maggiori disponibilità emerse dall'accertamento sintetico, non può essere assolto con la sola provvista finanziaria su conto corrente. È necessario dimostrare la fonte reddituale dei versamenti e la persistenza temporale di tali redditi in corrispondenza delle spese o degli incrementi patrimoniali contestati.
Massime di principio
- La mera esistenza di somme su un conto corrente intestato al contribuente non prova la liceità o la fonte reddituale di quelle somme ai fini di smentire un accertamento sintetico.
- Il contribuente deve documentare concretamente le fonti dei flussi finanziari (es. redditi da lavoro, redditi esenti, ritenute alla fonte, proventi da cessioni, eredità o donazioni con relativa documentazione) e la loro persistenza nel periodo rilevante.
- La prova deve essere temporale: occorre dimostrare che i redditi giustificativi erano percepiti nell'arco temporale in cui si sono verificate le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
- Documenti utili includono dichiarazioni dei redditi coerenti, certificazioni del datore di lavoro o sostituti d'imposta, contratti di locazione, atti di successione o donazione, rendiconti bancari che dimostrino l'entrata stabile di redditi riconducibili al contribuente.
- Se il contribuente non fornisce tale documentazione, l'accertamento sintetico fondato sul redditometro può essere mantenuto dall'amministrazione finanziaria.
- In fase cautelativa o interlocutoria è importante anticipare alla controparte prova documentale completa e coerente per evitare che la generica indicazione di provvista su conto corrente venga ritenuta insufficiente.
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