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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Redditi derivanti da locazioni di abitazioni residenziali e da locazioni di immobili commerciali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

veniva contestata la diversa disciplina tributaria tra locazioni di abitazioni residenziali e locazioni di immobili commerciali: per le abitazioni, in caso di mancata percezione del canone la tassazione era calcolata sul valore catastale (art. 8 L. 9/12/1998 n. 431) escludendo i redditi non conseguiti; per i locali commerciali i redditi anche se non percepiti concorrevano alla formazione del reddito imponibile. La censura sosteneva violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza della legge tributaria

La decisione

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 326 del 26 luglio 2000, ha valutato la questione costituzionale relativa alla differenziazione tra i due regimi e ha ritenuto che la diversità di trattamento fosse giustificata da rilevanti differenze di natura economica e sociale tra l'abitazione (funzione sociale della casa, tutela dei rapporti locativi della residenza) e gli immobili ad uso commerciale; pertanto la disciplina è stata considerata compatibile con i principi costituzionali e la censura è stata respinta

Norme richiamate

  • Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8

    stabilisce che per le abitazioni, in determinate ipotesi di mancata corresponsione del canone o di non locazione, la tassazione avviene sul valore catastale e non sui redditi non percepiti; la Corte ha considerato questa norma giustificata per finalità di tutela abitativa

  • Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)

    la Corte ha applicato il principio di uguaglianza con la dottrina della ragionevolezza: la differenziazione normativa è stata considerata motivata da oggettive differenze tra i due tipi di immobili e non irragionevole

Massime di principio

  • Una diversa disciplina fiscale tra immobili a uso abitativo e commerciale può essere costituzionalmente legittima se fondata su differenze oggettive e rilevanti (es. funzione sociale dell'abitazione, diversa rischiosità e natura dei rapporti locativi).
  • Per il proprietario di un'abitazione la mancata percezione del canone può trovare applicazione di regole che prendono a riferimento il valore catastale piuttosto che i redditi non percepiti; per immobili commerciali è più probabile che siano tassati anche i redditi non riscossi salvo prova contraria o specifiche norme.
  • In contestazioni di incostituzionalità è decisivo dimostrare che non esistono ragioni obiettive e proporzionate che giustifichino la disparità di trattamento: la sola disparità formale non è sufficiente.
  • In situazioni simili, il contribuente dovrebbe documentare le ragioni della mancata percezione del canone (es. inadempimento del conduttore, contenzioso civile) e valutare rimedi ordinari (azione di recupero, iscrizione a ruolo contestata) oltre all'eventuale impugnazione basata su mancata ragionevolezza della norma.
  • Le amministrazioni fiscali e i giudici valutano anche finalità pubbliche e interessi collettivi (tutela della casa, stabilità dei rapporti locativi), che possono legittimare regole fiscali diverse per categorie di immobili.

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