Cassazione Civile, Ordinanza n. 30988/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato. Gli eredi del contribuente hanno impugnato l'ordinanza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo l'atto. In cassazione hanno dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 330 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la notificazione dell'appello al procuratore del de cuius dopo la morte della parte, sostenendo che l'impugnazione sarebbe stata inammissibile; (2) violazione dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 21-octies L. 241/1990, lamentando che l'Ufficio non avesse provato la preventiva notifica dell'avviso bonario e che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere probatorio; (3) violazione dell'art. 54-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000, per avere la CTR ritenuto irrilevante l'invio dell'avviso bonario via PEC, asseritamente non consentito per la dichiarazione IVA 2003, senza prova di invio con raccomandata; (4) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, per difetto di motivazione della cartella, poiché la mancata notifica dell'avviso bonario avrebbe impedito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa. In memoria i ricorrenti hanno anche sollevato il tema del litisconsorzio processuale per la mancata partecipazione del concessionario della riscossione, ma la Corte ha rilevato che l'eccezione era priva di autosufficienza e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione dell'appello al procuratore del de cuius, richiamando il principio di ultrattività del mandato alla lite in caso di morte della parte costituita, con conseguente validità della notifica dell'impugnazione presso il difensore originario. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all'avviso bonario e alla motivazione della cartella, osservando anzitutto che la CTR aveva accertato in fatto l'avvenuto invio dell'avviso, accertamento non sindacabile in cassazione, e ribadendo comunque che, nel controllo automatizzato, la cartella è legittima anche senza preventiva comunicazione dell'avviso bonario quando non emergano irregolarità o incertezze rilevanti. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione dell'impugnazione è valida presso il procuratore della parte deceduta, se questi era munito di procura valida per i successivi gradi e non è intervenuta dichiarazione o notificazione dell'evento morte.
Gli eventi di morte o perdita di capacità della parte incidono sul processo, ma non impediscono l'ultrattività del mandato alla lite nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Nel controllo automatizzato IVA la cartella può essere emessa all'esito della verifica documentale dei dati dichiarati; la Corte esclude che, nel caso concreto, la mancata avvertenza bonaria infici la legittimità della pretesa.
Il motivo sul riparto dell'onere della prova è respinto perché la Corte reputa assorbente l'accertamento di fatto della CTR sull'invio dell'avviso e, in ogni caso, irrilevante la censura nei termini dedotti.
art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990
Richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a scalfire la decisione, poiché la Corte ritiene insussistente il vizio procedimentale dedotto.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in modo generalizzato nei controlli automatizzati.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
La cartella non è illegittima per difetto di motivazione se emessa in un procedimento di controllo automatizzato nei limiti riconosciuti dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono presenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile, se la parte costituita muore e il difensore non dichiara l'evento né lo notifica alle altre parti, opera l'ultrattività del mandato alla lite: il procuratore originario resta legittimato a ricevere la notificazione dell'impugnazione, purché la procura sia idonea per i gradi successivi, con esclusione della sola cassazione per cui occorre procura speciale.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono un fatto processuale o sostanziale devono essere autosufficienti e trovare riscontro nella sentenza impugnata o negli atti specificamente trascritti; in difetto, l'eccezione è inammissibile.
- In materia di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento può essere legittimamente emessa anche senza preventiva comunicazione dell'avviso bonario, quando l'attività dell'Ufficio si risolva in un riscontro documentale dei dati dichiarati e non emergano incertezze rilevanti sui presupposti della pretesa.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non opera in via generale e indiscriminata, ma soltanto quando il procedimento presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o margini valutativi tali da rendere necessario il confronto preventivo con il contribuente.
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