Cassazione Civile, Ordinanza n. 36564/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva invitato il contribuente, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, a trasmettere documentazione idonea a giustificare un maggior reddito rideterminato per l'anno d'imposta 2004, in ragione di spese sostenute ritenute non compatibili con i redditi dichiarati nell'anno oggetto di accertamento e in quello precedente. Poiché la documentazione non era stata prodotta nel termine assegnato, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso introduttivo del contribuente era stato respinto in primo grado, ma la CTR Lazio aveva riformato la decisione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la preclusione alla produzione documentale tardiva operasse anche nel caso concreto e che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'inutilizzabilità dei documenti. La Corte ha però rilevato che, pur essendo intervenuto un invito con avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza, non risultava dimostrata la specificità della richiesta documentale, formulata in termini generici come richiesta di 'tutti quei documenti' idonei a giustificare il maggior reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, da un lato, che la censura dell'Ufficio non superava il rilievo della genericità dell'invito documentale, che non era sufficientemente specifico da far scattare la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973; dall'altro, che la CTR aveva comunque fondato la decisione anche su un autonomo capo di sentenza, relativo alla valutazione di merito della deducibilità delle spese, capo non impugnato e dotato di autonoma ratio decidendi. La Corte ha inoltre disposto la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato in favore dell'amministrazione pubblica soccombente.
Norme richiamate
la preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se l'invito dell'Ufficio è specifico e puntuale ed è accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; la genericità della richiesta impedisce di far scattare la decadenza probatoria.
costituisce il fondamento dell'avviso di accertamento sintetico emesso sulla base delle spese ritenute incompatibili con i redditi dichiarati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale della doglianza proposta in cassazione per dedotta violazione di legge.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la preclusione derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 prevale sulla disciplina generale del processo tributario in tema di nuova produzione documentale.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
la dichiarazione del contribuente di non possedere i documenti richiesti può precluderne la successiva valutazione solo se corrisponde a un sostanziale rifiuto doloso di esibizione; resta consentita la produzione quando l'omissione dipenda da causa non imputabile.
il divieto di utilizzazione dei documenti non prodotti va letto in chiave di collaborazione e buona fede nel procedimento amministrativo, gravanti su entrambe le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione nel caso di amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa richiede un invito dell'Ufficio specifico, puntuale e munito di espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; una richiesta generica non è sufficiente a determinare la decadenza.
- Nel processo tributario, la tempestività della produzione documentale e la sussistenza della preclusione sono questioni rilevabili d'ufficio dal giudice, anche in assenza di eccezione della parte interessata, quando la regola processuale è posta a tutela di interessi generali.
- La dichiarazione del contribuente di non avere i documenti richiesti preclude il successivo utilizzo solo se integra un sostanziale rifiuto doloso di esibizione; non opera, invece, quando l'omissione sia dovuta a causa non imputabile o, secondo l'orientamento richiamato, a una mera colpa nella custodia o conservazione non accompagnata dal dolo impeditivo.
- Nel contenzioso tributario sull'accertamento sintetico, l'Amministrazione che invochi la preclusione probatoria deve provare la puntuale e specifica richiesta documentale, oltre all'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
- Se la sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non impugnata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse o per mancata censura di una base decisoria decisiva.
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