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Sentenza

Sentenza del 26/08/2024 n. 23070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato la cartella di pagamento per l’INVIM, sostenendo che non le fosse stata notificata regolarmente. In Cassazione ha articolato dodici motivi: ha contestato che la CTR avesse rilevato d’ufficio e senza contraddittorio l’inammissibilità dei vizi notificatori dedotti in appello; ha sostenuto che tali vizi erano stati introdotti già in primo grado e che documenti e dichiarazioni di terzi erano utilizzabili e tempestivi; ha inoltre denunciato l’irregolarità della consegna della cartella a una persona diversa dalla destinataria e l’omesso invio della raccomandata informativa. Ha sollevato, in subordine, una questione di legittimità costituzionale sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il ricorso introduttivo deduceva genericamente l’omessa notifica, mentre le specifiche contestazioni sulle modalità della notificazione costituivano nuove eccezioni, introdotte con memoria e non ritualmente mediante motivi aggiunti: erano quindi precluse e non potevano essere formulate per la prima volta in appello. La questione di ammissibilità dei nova, di diritto e riconducibile all’attività processuale della parte, poteva essere rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio; inoltre la ricorrente non ha indicato uno specifico pregiudizio difensivo. Gli ulteriori motivi, compresi quelli sulla prova, sull’identità e sull’incarico del consegnatario e sulla raccomandata informativa, sono stati ritenuti inconcludenti perché presupponevano l’esame di eccezioni inammissibili. La questione costituzionale è stata giudicata inconferente. Restano dunque ferme le decisioni di merito: il ricorso contro la cartella era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla CTR Puglia con sentenza n. 924/2020, depositata il 15 maggio 2020. A.A. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione 2.500 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    il divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che, determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto (quali eccezioni), comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione

    In appello tributario non si possono introdurre domande o eccezioni nuove che modifichino la causa petendi e aprano un nuovo tema d’indagine. Il divieto può essere rilevato d’ufficio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso

    Le contestazioni che introducono una diversa causa petendi devono essere proposte con il ricorso introduttivo; i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dalla legge, in particolare a seguito di documenti non conosciuti o depositati per ordine della commissione. Una memoria ordinaria non consente di superare la preclusione.

  • Codice di procedura civile, art. 101, secondo comma

    La censura di violazione del contraddittorio è stata respinta: la questione sulla novità dei motivi era giuridica e poteva essere rilevata d’ufficio; per le questioni fattuali o miste, la nullità per decisione a sorpresa richiede che la parte indichi concretamente quale pregiudizio difensivo abbia subito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La doglianza di omessa pronuncia non è stata accolta: le specifiche eccezioni sulla notificazione erano state introdotte tardivamente e non imponevano al giudice di merito una pronuncia nel merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    La dedotta tempestività del deposito documentale in appello non è stata esaminata nel merito, perché le prove riguardavano contestazioni notificatorie già precluse.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    La questione sull’utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi e la relativa questione di costituzionalità non sono state decise nel merito: erano inconferenti rispetto a un ricorso fondato su eccezioni notificatorie inammissibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Le censure sulle modalità di notifica della cartella e sull’omessa raccomandata informativa non sono state esaminate nel merito, poiché basate su eccezioni non ritualmente introdotte.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma, lett. b-bis

    La questione relativa alla raccomandata informativa non è stata risolta nel merito, essendo fondata su una contestazione della notifica preclusa.

  • Codice di procedura civile, art. 139

    La Corte non ha stabilito se la consegna alla persona indicata come addetta al ritiro fosse regolare: la relativa censura era inconcludente perché presupponeva l’ammissibilità dell’eccezione sulla notificazione.

  • Codice civile, art. 2700

    le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata

    Le attestazioni contenute nell’avviso di ricevimento hanno fede privilegiata e, per contestarne la veridicità, occorre la querela di falso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la contestazione generica dell’omessa notifica non comprende automaticamente ogni possibile vizio del procedimento notificatorio: occorre allegare tempestivamente i fatti specifici che fondano ciascuna contestazione.
  • Le nuove eccezioni e i nuovi motivi non possono essere introdotti con una semplice memoria né formulati per la prima volta in appello; i motivi aggiunti sono ammessi soltanto nei casi e nei termini previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • Il divieto di nova in appello può essere rilevato d’ufficio. Per lamentare una decisione a sorpresa su una questione fattuale o mista, la parte deve indicare concretamente quale difesa o prova avrebbe potuto svolgere e quale pregiudizio ne è derivato.
  • Quando la contestazione della notifica è preclusa, le prove offerte per dimostrare l’irregolarità della consegna o l’omessa raccomandata informativa non consentono di riaprire il merito della questione.
  • Le attestazioni dell’avviso di ricevimento postale hanno fede privilegiata; la loro contestazione richiede la querela di falso.

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