Sentenza del 26/08/2024 n. 2279 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni per imposta di registro nella misura proporzionale del 3% su decreto ingiuntivo relativo al recupero di credito acquistato per cessione da xxxx S.p.a. La ricorrente eccepiva: mancata indicazione della base imponibile nell'atto impositivo; e, nel merito, che il credito origina da rapporti di finanziamento soggetti ad IVA (anche se esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972) e pertanto, per il principio di alternatività dei tributi (art. 40 DPR 131/1986), l'ingiunzione non poteva essere tassata con l'aliquota proporzionale ma doveva soggiacere all'imposizione in misura fissa. La questione centrale è se la cessione del credito cambi la natura giuridica/tributaria dell'obbligazione che si va ad esigere tramite decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della società contribuente. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo attiene a un credito derivante da contratti di finanziamento originariamente soggetti ad IVA e che la cessione del credito opera solo una modificazione del profilo soggettivo (cessionario al posto del cedente) e non della natura del rapporto obbligatorio. Ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ. n. 15263/2021) che considera il provvedimento esecutivo del cessionario non soggetto ad imposta proporzionale quando il credito originario sia soggetto ad IVA. Ne è conseguito che l'atto impositivo doveva essere annullato nella parte in cui applicava il 3% e il tributo doveva essere valutato secondo la misura fissa prevista (art. 8 nota II tariffa allegata al DPR 131/1986 in combinato con art. 40 DPR 131/1986). Le spese di giudizio sono state compensate (art. 15 D.Lgs. 546/1992).
Norme richiamate
I contratti di finanziamento sono riconosciuti come operazioni ricadenti nell'ambito IVA (sebbene possano essere esenti ex art. 10): la natura 'soggetta ad IVA' del rapporto originario rileva ai fini dell'alternatività dell'imposizione sulla sentenza/ingiunzione.
Principio di alternatività dei tributi: i provvedimenti che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA non sono assoggettati all'imposta proporzionale di registro; va valutata l'applicabilità dell'imposta fissa.
DPR 131/1986, tariffa, nota II all'art. 8
nota II alla tariffa, art. 8 DPR 131/1986
Individua l'imposizione in misura fissa per atti relativi a rapporti il cui oggetto è soggetto ad IVA; applicata per stabilire la misura della registrazione quando l'atto fa riferimento a crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA.
Consente la compensazione delle spese di lite in presenza di contrasto giurisprudenziale; la Corte l'ha applicato per compensare le spese dei due gradi.
Principio del divieto di doppia imposizione
Principio richiamato dalla decisione: non può applicarsi contemporaneamente imposta sul valore aggiunto e imposta proporzionale di registro sul medesimo corrispettivo.
Giurisprudenza: Cass. civ., sezione, sent. n. 15263/2021
Cass. civ. sent. n. 15263/2021
Principio secondo cui, ai fini della tassazione del provvedimento esecutivo ottenuto dal cessionario, rileva la natura del rapporto originario tra creditore cedente e debitore: se quel rapporto è soggetto ad IVA, l'ingiunzione non è soggetta ad imposta proporzionale.
Massime di principio
- Se il credito fatto valere dal cessionario deriva da un rapporto originario soggetto ad IVA, l'atto di esecuzione (es. decreto ingiuntivo) non deve essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 3% ma può essere soggetto all'imposizione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 DPR 131/1986 e della nota II alla tariffa (art. 8).
- La cessione del credito modifica il solo profilo soggettivo della obbligazione (cessionario al posto del cedente) e non necessariamente la natura oggettiva del rapporto: il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni opponibili al cedente.
- Per contestare un avviso di liquidazione è utile documentare chiaramente che il credito origina da operazioni soggette a IVA (anche se poi esenti), richiamando la giurisprudenza di legittimità favorevole.
- La presenza nel provvedimento impositivo degli estremi del decreto ingiuntivo e dell'importo è elemento significativo per l'indicazione della base imponibile; tuttavia la questione principale resta la qualificazione tributaria del credito originario.
- Esiste contrasto giurisprudenziale: i risultati possono variare in altri casi; è pertanto opportuno fondare la difesa su precedenti di Cassazione coerenti e chiedere eventualmente discussione in pubblica udienza.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale rilevante è possibile chiedere la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
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