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Sentenza

Sentenza del 26/08/2024 n. 2279 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni per imposta di registro nella misura proporzionale del 3% su decreto ingiuntivo relativo al recupero di credito acquistato per cessione da xxxx S.p.a. La ricorrente eccepiva: mancata indicazione della base imponibile nell'atto impositivo; e, nel merito, che il credito origina da rapporti di finanziamento soggetti ad IVA (anche se esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972) e pertanto, per il principio di alternatività dei tributi (art. 40 DPR 131/1986), l'ingiunzione non poteva essere tassata con l'aliquota proporzionale ma doveva soggiacere all'imposizione in misura fissa. La questione centrale è se la cessione del credito cambi la natura giuridica/tributaria dell'obbligazione che si va ad esigere tramite decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della società contribuente. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo attiene a un credito derivante da contratti di finanziamento originariamente soggetti ad IVA e che la cessione del credito opera solo una modificazione del profilo soggettivo (cessionario al posto del cedente) e non della natura del rapporto obbligatorio. Ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ. n. 15263/2021) che considera il provvedimento esecutivo del cessionario non soggetto ad imposta proporzionale quando il credito originario sia soggetto ad IVA. Ne è conseguito che l'atto impositivo doveva essere annullato nella parte in cui applicava il 3% e il tributo doveva essere valutato secondo la misura fissa prevista (art. 8 nota II tariffa allegata al DPR 131/1986 in combinato con art. 40 DPR 131/1986). Le spese di giudizio sono state compensate (art. 15 D.Lgs. 546/1992).

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 10

    I contratti di finanziamento sono riconosciuti come operazioni ricadenti nell'ambito IVA (sebbene possano essere esenti ex art. 10): la natura 'soggetta ad IVA' del rapporto originario rileva ai fini dell'alternatività dell'imposizione sulla sentenza/ingiunzione.

  • DPR 131/1986, art. 40

    Principio di alternatività dei tributi: i provvedimenti che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA non sono assoggettati all'imposta proporzionale di registro; va valutata l'applicabilità dell'imposta fissa.

  • DPR 131/1986, tariffa, nota II all'art. 8

    nota II alla tariffa, art. 8 DPR 131/1986

    Individua l'imposizione in misura fissa per atti relativi a rapporti il cui oggetto è soggetto ad IVA; applicata per stabilire la misura della registrazione quando l'atto fa riferimento a crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15

    Consente la compensazione delle spese di lite in presenza di contrasto giurisprudenziale; la Corte l'ha applicato per compensare le spese dei due gradi.

  • Principio del divieto di doppia imposizione

    Principio richiamato dalla decisione: non può applicarsi contemporaneamente imposta sul valore aggiunto e imposta proporzionale di registro sul medesimo corrispettivo.

  • Giurisprudenza: Cass. civ., sezione, sent. n. 15263/2021

    Cass. civ. sent. n. 15263/2021

    Principio secondo cui, ai fini della tassazione del provvedimento esecutivo ottenuto dal cessionario, rileva la natura del rapporto originario tra creditore cedente e debitore: se quel rapporto è soggetto ad IVA, l'ingiunzione non è soggetta ad imposta proporzionale.

Massime di principio

  • Se il credito fatto valere dal cessionario deriva da un rapporto originario soggetto ad IVA, l'atto di esecuzione (es. decreto ingiuntivo) non deve essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 3% ma può essere soggetto all'imposizione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 DPR 131/1986 e della nota II alla tariffa (art. 8).
  • La cessione del credito modifica il solo profilo soggettivo della obbligazione (cessionario al posto del cedente) e non necessariamente la natura oggettiva del rapporto: il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni opponibili al cedente.
  • Per contestare un avviso di liquidazione è utile documentare chiaramente che il credito origina da operazioni soggette a IVA (anche se poi esenti), richiamando la giurisprudenza di legittimità favorevole.
  • La presenza nel provvedimento impositivo degli estremi del decreto ingiuntivo e dell'importo è elemento significativo per l'indicazione della base imponibile; tuttavia la questione principale resta la qualificazione tributaria del credito originario.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale: i risultati possono variare in altri casi; è pertanto opportuno fondare la difesa su precedenti di Cassazione coerenti e chiedere eventualmente discussione in pubblica udienza.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale rilevante è possibile chiedere la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.

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