Sentenza del 26/08/2024 n. 2284 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di rettifica emesso a seguito di controllo formale sulla dichiarazione 730/2018 (art. 36-ter DPR 600/1973) per € 479,36. L'atto riduceva la detrazione per figli a carico attribuita dalla ricorrente (100%) ritenendo che, dai dati in possesso dell'Agenzia, i medesimi familiari risultassero a carico anche dell'ex coniuge e che quest'ultimo avesse indicato il 50% in dichiarazione. La ricorrente allegava l'omologa della separazione consensuale (Tribunale di Milano) che all'art. 10 attribuiva espressamente a lei il 100% delle detrazioni per il figlio minore e chiedeva l'annullamento dell'avviso e il riconoscimento della piena spettanza della detrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di primo grado aveva rifiutato il ricorso, ritenendo che la successiva indicazione nella dichiarazione dell'ex marito nella misura del 50% avesse fatto venir meno l'accordo. Con appello la Corte Tributaria Regionale (Lombardia - Milano), con camera di consiglio del 05/02/2024, ha riformato integralmente la sentenza n.1116/2022 e ha dichiarato la nullità dell'avviso di rettifica (id. controllo xxxx) emesso dall'Agenzia delle Entrate. La CTR ha accolto la tesi della contribuente secondo cui l'accordo di separazione omologato, che attribuisce la detrazione al 100% a una delle parti, ha efficacia e non può essere modificato unilateralmente dall'altro coniuge; ha quindi annullato l'atto impositivo e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali (liquidate: primo grado € 600 oltre oneri e secondo grado € 700 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
Norma che legittima l'emissione di avvisi di rettifica a seguito di controllo formale delle dichiarazioni. Nel caso concreto è stata la base per l'atto impositivo ma l'Amministrazione deve valutare la documentazione che dimostra accordi omologati fra le parti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12, comma 1, lett. c)
"In caso di separazione legale ed effettiva ... la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario"
La disposizione stabilisce la regola residuale (in mancanza di accordo) ma ammette espressamente il contrario 'salvo accordo delle parti'. Un accordo di separazione omologato che attribuisca la detrazione a uno dei genitori può essere fatto valere nei confronti del fisco.
Codice Civile, art. 158
Il giudice, in sede di omologa, verifica che l'accordo non sia in contrasto con l'interesse dei figli: se l'omologa interviene e non è contrastata, l'accordo assume efficacia e non è modificabile unilateralmente.
Codice di Procedura Civile, art. 710
Procedura prevista per chiedere la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione: l'eventuale variazione dell'attribuzione delle detrazioni contenuta in un accordo omologato richiede l'attivazione di questo procedimento giudiziale.
Codice Civile, art. 1322
Principio di autonomia negoziale: le parti possono modificare i propri patti, ma le modifiche che incidono su un accordo omologato o sui diritti dei figli sono soggette a limiti e, se necessario, a controllo giudiziale.
Codice Civile, art. 160
Limiti alla derogabilità delle disposizioni riguardanti la prole; le modifiche pattizie non devono ledere l'interesse dei figli e non possono eludere i controlli di legittimità dell'omologa.
Massime di principio
- Un accordo di separazione consensuale omologato che attribuisce l'intera detrazione per figli a carico a uno dei genitori ha efficacia verso terzi (incluso il fisco) e non può essere modificato unilateralmente dall'altro coniuge.
- Se l'amministrazione fiscale rileva una duplicazione di detrazione, può emettere avviso di rettifica; tuttavia, se il contribuente produce l'accordo omologato che assegna la detrazione a lui, l'Ufficio deve valutare e, se conforme alla legge e all'interesse della prole, rispettare l'assegnazione anziché considerare vincolante la sola indicazione unilaterale nell'altra dichiarazione.
- Per cambiare l'assetto delle detrazioni risultante da un accordo omologato è necessario il ricorso al procedimento giudiziario di modifica (art. 710 c.p.c.) o un nuovo accordo tra le parti formalizzato e, se del caso, nuovamente omologato; il mero comportamento di fatto di un ex coniuge (es. indicazione diversa nella propria dichiarazione) non produce effetto giuridico modificativo.
- In fase preventiva il contribuente che detiene un accordo omologato dovrebbe chiederne tempestiva acquisizione/annotazione presso l'Ufficio e sollecitare l'autotutela prima dell'eventuale riscossione o rettifica, documentando la omologa e l'assenza di modifiche giudiziali.
- L'Amministrazione dovrebbe verificare la documentazione giudiziale prima di confermare rettifiche basate esclusivamente sull'incrocio dei dati dichiarati da entrambi i coniugi; il rigetto dell'istanza di autotutela senza adeguata valutazione può portare alla condanna dell'Ufficio in sede giudiziaria.
- In caso di dubbio sull'effettiva fruizione della detrazione da parte dell'altro genitore, è utile produrre entrambi i modelli dichiarativi, l'omologa e ogni comunicazione inerente (es. istanza di autotutela), per dimostrare la posizione sostanziale e ottenere l'annullamento dell'atto impositivo se l'accordo omologato non è stato rispettato.
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