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Sentenza

Sentenza del 28/08/2024 n. 276 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato l'avviso di accertamento che contestava: 1) la non spettanza del regime PEX (art. 87 TUIR) sulla plusvalenza realizzata da A spa (€ 513.000 circa) ritenendo che la partecipata C srl non fosse commerciale nei 3 esercizi antecedenti il realizzo; 2) l'erronea determinazione dell'ACE per € 25.200, dedotta dall'esclusione del valore dello scambio della partecipazione conferita in D (pari a € 540.000) e dall'aver considerato soltanto un finanziamento di € 20.000 nella variazione in diminuzione del capitale proprio.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha confermato la decisione di primo grado (favorevole alle società) sul requisito della commercialità ai fini del PEX, ritenendo che la fase prodromica e la continuità dell'attività (anche a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda) soddisfino il requisito temporale; ha invece riformato la sentenza di primo grado sul secondo rilievo (ACE), accogliendo l'eccezione dell'Agenzia e ritenendo corretta la rettifica relativa alla determinazione della base ACE. Le spese sono dichiarate compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, co. 1 e co. 2 TUIR (regime PEX)

    Il requisito della commercialità richiesto per beneficiare del regime PEX va inteso sostanzialmente: attività prodromiche alla gestione e la continuità nell'esercizio dell'azienda, anche se formalmente avviata in data successiva o con ritardi autorizzativi, possono soddisfare il requisito temporale dei tre periodi antecedenti il realizzo.

  • D.M. 03.08.2017

    Il giudice di primo grado aveva ritenuto tale decreto non applicabile al periodo in contestazione per la sua entrata in vigore successiva; la questione è stata richiamata nella motivazione ma non ha mutato l'esito sul tema PEX.

  • D.M. 14.03.2012

    Regolamento precedente ritenuto applicabile al periodo controverso; non conteneva disposizioni espressamente riferite alle plusvalenze da conferimento d'azienda ai fini delle variazioni ACE, elemento che ha influenzato la valutazione di primo grado.

  • Norme ACE (determinazione della base imponibile per il rendimento nozionale del capitale proprio)

    Operazioni che alterano il patrimonio netto o comportano scambi di partecipazioni e finanziamenti possono incidere sulla variazione in diminuzione del capitale proprio rilevante per l'ACE; la Corte ha ritenuto legittimo il rilievo dell'Ufficio che non consentiva l'esclusione del valore dello scambio di partecipazioni limitandosi al solo finanziamento di € 20.000.

Massime di principio

  • Per il PEX (art. 87 TUIR) la valutazione della 'commercialità' va fatta in termini sostanziali: fasi prodromiche, atti preordinati all'esercizio dell'impresa e la continuità gestionale (anche tramite acquisizione di un ramo d'azienda da parte di una newco) possono soddisfare il requisito temporale richiesto, anche se non risultano ricavi o formalità amministrative immediatamente perfezionate.
  • La formalità della registrazione o il ritardo nell'ottenimento di autorizzazioni non sono necessariamente decisivi: la prova documentale di attività preoperative e di acquisizione/continuità aziendale può prevalere su un'interpretazione meramente formale di inattività.
  • Sulle determinazioni ACE occorre considerare la sostanza economica delle operazioni: scambi di partecipazioni, finanziamenti incrociati o operazioni che riducono il patrimonio netto possono dover essere ricomprese nella base di calcolo dell'ACE e non eliminate in via formale.
  • In presenza di operazioni complesse (conferimenti, cessioni di ramo d'azienda, scambi di partecipazioni) è fondamentale predisporre documentazione chiara che dimostri la continuità aziendale e l'effetto patrimoniale delle operazioni per neutralizzare eventuali interpretazioni restrittive dell'Amministrazione finanziaria.
  • La strategia difensiva deve puntare sia sulla dimostrazione documentale delle attività prodromiche e della continuità sostanziale, sia su analisi giuridico-contabili dell'impatto patrimoniale di scambi/finanziamenti circa il capitale proprio e la base ACE.

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