Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su una verifica fiscale che aveva rilevato irregolarità contabili, movimenti bancari ritenuti ingiustificati e documentazione extracontabile. L’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati, con conseguenti maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva accolto il gravame limitatamente all’IRAP per ritenuta decadenza del potere di accertamento e aveva rigettato il resto. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 37, comma 24, l. 223/2006, sostenendo che non ricorressero i presupposti del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IRPEF, perché mancava una notitia criminis idonea; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2135 e 2214 c.c., dell’art. 10 l. 212/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che gli accertatori avessero illegittimamente cumulato dati tratti da brogliaccio extracontabile, versamenti e prelievi bancari, e che la giurisprudenza costituzionale sull’illegittimità dell’art. 32, comma 1, n. 2, dovesse estendersi anche al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per nullità della sentenza d’appello, lamentando motivazione insufficiente e omessa pronuncia su censure relative alla decisione di primo grado, in particolare sull’asserita extrapetizione e sulla tardività di una memoria/documentazione dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché la questione della decadenza dall’accertamento ai fini IRPEF non risultava trattata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l’onere di autosufficienza, non indicando dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, e comunque infondato nella parte in cui pretendeva di estendere agli imprenditori agricoli o piccoli imprenditori il principio della sentenza costituzionale n. 228/2014, riferita ai lavoratori autonomi; la Corte ha inoltre osservato che il ricorrente svolgeva anche attività di agriturismo, attività distinta da quella agricola. Il ricorso incidentale è stato ritenuto infondato, perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale richiesto e dava conto delle ragioni della decisione, delle prove valorizzate e dell’esclusione dell’extrapetizione. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto, a carico del ricorrente principale, il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma n. 3; primo comma n. 4
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ne esclude la fondatezza/inammissibilità nei casi concreti
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato per contestare il raddoppio dei termini di accertamento; la Corte dichiara inammissibile la censura per novità e difetto di autosufficienza
art. 37, comma 24, l. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato come disciplina del raddoppio dei termini, ma la censura sulla sua applicazione è dichiarata inammissibile
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per contestare l’utilizzo dei dati bancari; la Corte non accoglie la doglianza e respinge il tentativo di estendere la sentenza Corte cost. n. 228/2014 agli imprenditori agricoli/piccoli imprenditori
richiamati dal ricorrente per sostenere la peculiarità dell’attività agricola e la rilevanza della contabilità, ma non incidono sull’esito del motivo
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi conseguenze favorevoli
artt. 3 e 53 Cost.
richiamati per sostenere l’illegittimità dell’accertamento, ma non sono ritenuti decisivi
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall’Ufficio nel ricorso incidentale per dedurre nullità/motivazione insufficiente; la Corte ritiene invece sufficiente la motivazione della CTR
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel ricorso incidentale, senza esito favorevole all’Ufficio
richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza, ma la Corte esclude la nullità
richiamato per affermare la permanenza dell’efficacia del mandato difensivo nonostante la rinuncia comunicata dal difensore
menzionato rispetto alla tardività delle produzioni documentali, ma la questione resta assorbita
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità per motivazione mancante o apparente; la Corte esclude che ricorra nel caso concreto
art. 111, sesto comma, Cost.
utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che introducono questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il merito dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il controllo sui soli vizi giuridicamente rilevanti.
- La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non può essere invocata in cassazione in modo generico: occorre allegare e dimostrare, in modo autosufficiente, i presupposti processuali e fattuali della censura.
- La pronuncia costituzionale che abbia dichiarato l’illegittimità di una norma in riferimento a una determinata categoria di soggetti non è automaticamente estensibile a categorie diverse, se non ricorrono elementi testuali e sistematici idonei a giustificarne l’applicazione analogica.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; una motivazione sintetica ma idonea a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito è sufficiente al rispetto del minimo costituzionale.
- Nel processo tributario la contestazione dell’extrapetizione deve essere specificamente censurata; una deduzione generica non è sufficiente a fondare la nullità della decisione.
- La rinuncia al mandato del difensore non incide, di per sé, sulla prosecuzione del giudizio di cassazione, per effetto della ultrattività del mandato e del principio di perpetuatio dell’ufficio difensivo.
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