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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su una verifica fiscale che aveva rilevato irregolarità contabili, movimenti bancari ritenuti ingiustificati e documentazione extracontabile. L’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati, con conseguenti maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva accolto il gravame limitatamente all’IRAP per ritenuta decadenza del potere di accertamento e aveva rigettato il resto. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 37, comma 24, l. 223/2006, sostenendo che non ricorressero i presupposti del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IRPEF, perché mancava una notitia criminis idonea; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2135 e 2214 c.c., dell’art. 10 l. 212/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che gli accertatori avessero illegittimamente cumulato dati tratti da brogliaccio extracontabile, versamenti e prelievi bancari, e che la giurisprudenza costituzionale sull’illegittimità dell’art. 32, comma 1, n. 2, dovesse estendersi anche al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per nullità della sentenza d’appello, lamentando motivazione insufficiente e omessa pronuncia su censure relative alla decisione di primo grado, in particolare sull’asserita extrapetizione e sulla tardività di una memoria/documentazione dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché la questione della decadenza dall’accertamento ai fini IRPEF non risultava trattata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l’onere di autosufficienza, non indicando dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, e comunque infondato nella parte in cui pretendeva di estendere agli imprenditori agricoli o piccoli imprenditori il principio della sentenza costituzionale n. 228/2014, riferita ai lavoratori autonomi; la Corte ha inoltre osservato che il ricorrente svolgeva anche attività di agriturismo, attività distinta da quella agricola. Il ricorso incidentale è stato ritenuto infondato, perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale richiesto e dava conto delle ragioni della decisione, delle prove valorizzate e dell’esclusione dell’extrapetizione. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto, a carico del ricorrente principale, il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma n. 3; primo comma n. 4

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ne esclude la fondatezza/inammissibilità nei casi concreti

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per contestare il raddoppio dei termini di accertamento; la Corte dichiara inammissibile la censura per novità e difetto di autosufficienza

  • art. 37, comma 24, l. 4 luglio 2006, n. 223

    richiamato come disciplina del raddoppio dei termini, ma la censura sulla sua applicazione è dichiarata inammissibile

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per contestare l’utilizzo dei dati bancari; la Corte non accoglie la doglianza e respinge il tentativo di estendere la sentenza Corte cost. n. 228/2014 agli imprenditori agricoli/piccoli imprenditori

  • artt. 2135 c.c. e 2214 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la peculiarità dell’attività agricola e la rilevanza della contabilità, ma non incidono sull’esito del motivo

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi conseguenze favorevoli

  • artt. 3 e 53 Cost.

    richiamati per sostenere l’illegittimità dell’accertamento, ma non sono ritenuti decisivi

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dall’Ufficio nel ricorso incidentale per dedurre nullità/motivazione insufficiente; la Corte ritiene invece sufficiente la motivazione della CTR

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ricorso incidentale, senza esito favorevole all’Ufficio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza, ma la Corte esclude la nullità

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato per affermare la permanenza dell’efficacia del mandato difensivo nonostante la rinuncia comunicata dal difensore

  • art. 372 c.p.c.

    menzionato rispetto alla tardività delle produzioni documentali, ma la questione resta assorbita

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità per motivazione mancante o apparente; la Corte esclude che ricorra nel caso concreto

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure che introducono questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il merito dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il controllo sui soli vizi giuridicamente rilevanti.
  • La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non può essere invocata in cassazione in modo generico: occorre allegare e dimostrare, in modo autosufficiente, i presupposti processuali e fattuali della censura.
  • La pronuncia costituzionale che abbia dichiarato l’illegittimità di una norma in riferimento a una determinata categoria di soggetti non è automaticamente estensibile a categorie diverse, se non ricorrono elementi testuali e sistematici idonei a giustificarne l’applicazione analogica.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; una motivazione sintetica ma idonea a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito è sufficiente al rispetto del minimo costituzionale.
  • Nel processo tributario la contestazione dell’extrapetizione deve essere specificamente censurata; una deduzione generica non è sufficiente a fondare la nullità della decisione.
  • La rinuncia al mandato del difensore non incide, di per sé, sulla prosecuzione del giudizio di cassazione, per effetto della ultrattività del mandato e del principio di perpetuatio dell’ufficio difensivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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