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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una addetta serale del teatro, rispetto al quale un precedente giudicato aveva qualificato il rapporto, per il periodo rilevante, come rapporto a tempo indeterminato a prestazioni discontinue, escludendo la possibilità di una qualificazione unilaterale come lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto anche il diritto all’accantonamento del trattamento di fine rapporto, ritenendo non applicabile alla lavoratrice l’art. 248 del Contratto Unico Scala perché tale applicazione avrebbe determinato un trattamento discriminatorio. La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di legge, del contratto collettivo e del giudicato, nonché omesso esame e motivazione apparente, sostenendo che il Contratto Unico Scala avrebbe potuto modificare il rapporto e rendere applicabile la disciplina del lavoro intermittente; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sul lavoro intermittente e omesso esame dell’effetto economico dell’anticipazione del TFR, contestando la conclusione della corte territoriale circa il carattere discriminatorio del diverso trattamento economico. La resistente ha replicato chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando censure ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., e che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, omesso esame e motivazione apparente, tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dell’interpretazione del rapporto di lavoro già compiuta dal giudice territoriale. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era presente e intellegibile, che non era stato dedotto un vero fatto storico omesso e che il giudicato precedente vincolava l’accertamento sulla natura del rapporto per la fase anteriore, mentre per la fase successiva restava comunque insussistente la pretesa di applicare un trattamento meno favorevole incompatibile con la disciplina del lavoro intermittente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure non possono essere formulate in modo promiscuo e sovrapposto; il ricorso che mescoli violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame senza scindere chiaramente le doglianze è inammissibile, soprattutto se mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo sulla motivazione in cassazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, restando fuori il sindacato sul merito della valutazione se la motivazione è presente e intelligibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza solo quando manca il requisito essenziale della motivazione stessa.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in via generale nel quadro del sindacato sulle allegazioni del ricorrente, che deve specificare il fatto storico decisivo asseritamente omesso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato precedente vincola l’accertamento sulla qualificazione del rapporto per il periodo già deciso e non può essere eluso mediante la diversa lettura del contratto collettivo.

  • art. 11 d.l. 91/2013

    È richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la doglianza perché sostanzialmente diretta contro l’accertamento di merito.

  • art. 5, D.M. 6/11/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

    È richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina del rapporto, ma la Corte non ne ammette una lettura idonea a superare il giudicato e il divieto di rivalutazione del merito.

  • art. 248 Contratto unico Scala 2026

    La sua applicazione è esclusa dalla corte territoriale perché, nel caso concreto, avrebbe determinato un trattamento discriminatorio; la Cassazione non censura tale conclusione nel merito.

  • art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2015

    Il lavoratore intermittente non può ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno e indeterminato di pari livello, a parità di mansioni.

  • art. 38 D.Lgs. n. 276 del 2003

    La disciplina del lavoro intermittente impone un trattamento non deteriore rispetto al lavoratore comparabile; non giustifica, da sola, un diverso computo del TFR in peius.

  • art. 4 D.Lgs. n. 61 del 2000

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ritiene che consenta il trattamento differenziato rivendicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione di censure eterogenee ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. quando il ricorrente non separi chiaramente la violazione di legge dall’omesso esame di un fatto decisivo e, in concreto, solleciti una rivalutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale: la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta contestare la valutazione degli elementi di causa.
  • Per denunciare utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare uno specifico fatto storico, il dato da cui risulta, il momento del processo in cui è stato discusso e la sua decisività; non sono sufficienti questioni, argomentazioni o mere letture alternative della vicenda.
  • Il giudicato su un determinato assetto del rapporto di lavoro impedisce di rimetterne in discussione la qualificazione per il periodo coperto dalla precedente decisione, salvo una specifica base processuale idonea a superarlo.
  • Nel lavoro intermittente, il trattamento economico e normativo dei periodi lavorati non può essere complessivamente deteriore rispetto a quello del lavoratore comparabile a tempo pieno e indeterminato; una disciplina collettiva o aziendale non può legittimare un regime peggiorativo incompatibile con tale principio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro intermittenteRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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