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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22768/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una domanda del lavoratore volta al pagamento di differenze retributive nei confronti di due convenute, accolta solo in parte dal Tribunale di Rieti con condanna solidale delle convenute. La società datrice di lavoro ha proposto appello, ma la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato l’impugnazione improcedibile ritenendo che, all’udienza fissata per la discussione e sostituita dallo scambio di note ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, la società non avesse né partecipato all’udienza né depositato tempestivamente le note. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, in combinato disposto con gli artt. 181 e 348 c.p.c., sostenendo che la norma sull’udienza cartolare sarebbe stata applicata fuori dai suoi presupposti, poiché entrambe le parti avrebbero depositato le note e tale deposito risulterebbe anche dal fascicolo telematico. La Corte di cassazione osserva però che la doglianza mira in realtà a contestare un errore di percezione sul fatto processuale, e rileva comunque che dalla produzione della ricorrente non emergeva un documento idoneo a smentire l’accertamento del giudice di merito circa il mancato tempestivo deposito delle note. Non essendo confutato l’accertamento fattuale posto a base della declaratoria di improcedibilità, il ricorso è stato respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la declaratoria di improcedibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma. Ha ritenuto infondata la censura perché la società ricorrente, pur evocando formalmente una violazione di legge, deduceva in sostanza un errore di fatto processuale relativo al tempestivo deposito delle note sostitutive dell’udienza; inoltre, non risultava in atti alcun documento idoneo a smentire l’accertamento del giudice di merito sul mancato deposito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020

    La disciplina della trattazione scritta sostituisce la comparizione in udienza; il mancato deposito delle note da parte dell'appellante viene assimilato, sul piano degli effetti processuali, alla mancata comparizione in udienza.

  • L. n. 77/2020

    Norma di conversione del D.L. n. 34/2020 richiamata quale fonte della disciplina applicata alla trattazione scritta.

  • art. 181 c.p.c.

    Il comportamento delle parti che omettono di depositare le note viene equiparato alla mancata comparizione in udienza.

  • art. 348 c.p.c.

    Se l'appellante non compare neppure alla nuova udienza, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, ma la Corte ha ricondotto la doglianza a una contestazione del fatto processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il travisamento del fatto processuale va fatto valere, se del caso, come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il travisamento del fatto sostanziale/processuale può rilevare nei limiti del vizio motivazionale, secondo la natura del fatto dedotto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'udienza di discussione è sostituita dal deposito di note scritte, l'omesso deposito delle note equivale processualmente alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze previste dalla disciplina dell'appello.
  • La doglianza che contesta l'esistenza o la tempestività di un deposito processuale non integra automaticamente violazione di legge: se investe un errore di percezione sul fatto processuale, deve essere incanalata nel vizio di cui all'art. 360 c.p.c. coerente con la natura dell'errore dedotto.
  • In sede di legittimità, l'erronea ricostruzione del fatto processuale non può essere accolta se la parte ricorrente non produce documentazione idonea a superare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello può essere confermata anche d'ufficio quando ricorrano i presupposti processuali previsti dalla disciplina applicabile e non sia dimostrato il corretto assolvimento dell'onere di deposito delle note sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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