DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge finanzia interventi culturali e disciplina il Grande Progetto Pompei, l’Unità «Grande Pompei», la digitalizzazione del patrimonio e misure per musei, biblioteche, archivi, siti UNESCO e attività culturali. Gli stanziamenti e i programmi descritti sono in larga parte riferiti agli anni 2013-2016; le funzioni straordinarie per Pompei sono state assicurate, secondo gli aggiornamenti riportati, fino al 31 gennaio 2019.
Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
Il decreto-legge introduce misure urgenti di tutela, valorizzazione e rilancio dei beni e delle attività culturali, con interventi organizzativi e finanziari per Pompei, per altri istituti culturali e per specifici progetti. Numerosi stanziamenti sono limitati agli esercizi finanziari indicati nel testo.
Grande Progetto Pompei e Unità «Grande Pompei»
Per accelerare il Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea il 29 marzo 2012, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente e previo parere delle Commissioni parlamentari, nomina il direttore generale di progetto e un vice direttore generale vicario. Sono richiesti l’appartenenza ai ruoli delle amministrazioni statali, comprovata competenza ed esperienza pluriennale e l’assenza di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione. L’indennità complessiva delle due cariche non può superare 100.000 euro lordi annui. Per i dirigenti pubblici sono inoltre previste le modalità di collocamento fuori ruolo e l’opzione economica indicate dall’aggiornamento alla legge n. 147 del 2013.
Il direttore generale opera in raccordo con la Soprintendenza, ferme le competenze di quest’ultima sulla gestione ordinaria del sito. In particolare, approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione; svolge le funzioni di stazione appaltante e accelera gare e affidamenti; segue l’esecuzione dei contratti, compresi quelli per i servizi di fruizione e valorizzazione; impartisce direttive per migliorare la conduzione del sito e le competenze del personale; assicura il supporto organizzativo e amministrativo alla Soprintendenza. Sente il Comitato di pilotaggio per le funzioni progettuali, di affidamento e di fruizione, informa il Parlamento ogni sei mesi sull’avanzamento e sugli aggiornamenti del cronoprogramma e collabora per trasparenza, regolarità ed economicità dei contratti e per prevenire infiltrazioni mafiose. La nomina può essere revocata per incompatibilità sopravvenuta, conflitto di interessi o perdita dei requisiti.
È prevista una struttura di supporto con sede nell’area archeologica, composta da non più di venti unità di personale in comando e da cinque esperti nelle materie giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Gli esperti possono svolgere le funzioni di responsabile unico del progetto. Il personale conserva il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, con gli oneri posti a carico della struttura secondo le esclusioni previste dalla norma. Gli incarichi, i curricula e i compensi di consulenza e collaborazione devono essere pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio. Nelle more dell’operatività del nuovo assetto, Comitato di pilotaggio e Soprintendente assicurano la prosecuzione degli interventi.
Il direttore generale presiede e rappresenta legalmente l’Unità «Grande Pompei», dotata di autonomia amministrativa e contabile. Un Comitato di gestione, composto dai rappresentanti dei ministeri indicati, della Regione Campania, della Provincia di Napoli, dei comuni interessati e degli enti pubblici e privati coinvolti, approva entro dodici mesi dalla legge di conversione il Piano strategico. L’approvazione produce gli effetti degli strumenti di programmazione e conferenza previsti dalla legislazione richiamata e sostituisce gli ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso necessari per gli interventi approvati. L’Unità decide sulla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel Piano; può disporre di un massimo di dieci unità in comando e si avvale anche della struttura di supporto.
Il Piano, coerente con il Grande Progetto Pompei, comprende analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica, cronoprogramma, stato progettuale, adempimenti dei partecipanti e fonti di finanziamento. Prevede interventi urgenti per accessi e collegamenti ai siti, recupero ambientale dei paesaggi degradati, riuso prioritario di aree industriali dismesse e rigenerazione urbana secondo il principio del minor consumo di suolo e della priorità del recupero. Include iniziative per donazioni, sponsorizzazioni e partenariati pubblico-privati, il coinvolgimento di soggetti del terzo settore e degli operatori turistici e culturali e l’impiego dei tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». L’Unità predispone inoltre un accordo di valorizzazione per il percorso turistico-culturale integrato dell’area UNESCO, al quale partecipano anche i Prefetti di Napoli e Caserta e l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
Il direttore generale può ricevere donazioni ed erogazioni liberali private destinate alla conservazione, manutenzione e al restauro dell’area archeologica; quelle superiori a 1.000 euro devono essere effettuate tramite bonifico bancario. Gli oneri originari delle misure organizzative sono quantificati in 200.000 euro per il 2013 e 800.000 euro annui per il 2014, 2015 e 2016. Gli aggiornamenti successivi riportati nel testo hanno assicurato funzioni e attività straordinarie fino al 31 gennaio 2019 e disposto il rientro delle competenze nella Soprintendenza Pompei, con decorrenza via via modificata fino al 1° gennaio 2018. Nel 2020 è stato inoltre previsto l’inserimento di un esperto in mobilità e trasporti e di uno in tecnologie digitali nella struttura di supporto.
Assetto delle Soprintendenze e valorizzazione dei territori
Il decreto modifica la disciplina organizzativa degli istituti ministeriali, individuando la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale di Napoli e della Reggia di Caserta. In attesa dell’adeguamento organizzativo si applicano, in quanto compatibili, le discipline previgenti richiamate. È inoltre determinata in 163 unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero per consentire l’istituzione della Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, salva la successiva rideterminazione prevista dalla legge; l’onere è pari a 109.500 euro annui dal 2014. Per accoglienza e valorizzazione possono essere impiegati i tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura».
Entro tre mesi dalla legge di conversione il Ministero deve definire con la Regione Campania e gli enti locali aderenti, previo adeguato apporto economico, un accordo per il percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche. Il piano collegato promuove l’integrazione con infrastrutture e settori produttivi, donazioni, sponsorizzazioni, partenariati pubblico-privati e la partecipazione di cooperative, associazioni, organizzazioni non lucrative e fondazioni attive nella tutela culturale. Partecipano anche l’Agenzia del demanio, i Prefetti di Napoli e Caserta e l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, anche per valutare il possibile impiego di tali beni.
Inventariazione, catalogazione e digitalizzazione
Il Ministero attua un programma straordinario per proseguire e sviluppare inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale e facilitarne accesso e fruizione, anche tramite portali e dispositivi mobili. Per il 2014 è autorizzata una spesa di 2,5 milioni di euro, integrabile con finanziamenti europei. Il programma segue i criteri degli istituti centrali ministeriali competenti per catalogazione, biblioteche e archivi e può svilupparsi mediante accordi con Regioni, università, istituzioni AFAM, istituti ed enti culturali, fondazioni e associazioni. Il Ministero può avvalersi, mediante convenzione, dell’Agenzia per l’Italia digitale o di altri soggetti qualificati.
Il programma si svolge negli istituti e luoghi della cultura statali sotto la direzione dei rispettivi titolari. Il Ministero doveva indire entro sessanta giorni dalla legge di conversione una selezione pubblica di 500 giovani che, alla data di entrata in vigore del decreto, non avessero compiuto 35 anni e possedessero una laurea attinente o il diploma delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. La formazione dura dodici mesi; al termine è rilasciato un attestato valutabile in successive procedure selettive ministeriali e degli istituti vigilati. I sistemi digitali devono rispettare gli standard di apertura, accessibilità e conservazione digitale richiamati dalla normativa nazionale ed europea.
Fruizione dei luoghi di cultura, accesso aperto e commercio
A decorrere dal 2014, i proventi previsti dall’articolo 110 del Codice dei beni culturali sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia, allo stato di previsione del Ministero per sostenere l’apertura al pubblico e il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali. L’onere è quantificato in 19,2 milioni di euro annui: 12,8 milioni a carico delle risorse individuate dall’articolo 15 e 6,4 milioni mediante riduzione del fondo ministeriale indicato.
Per gli articoli scientifici che documentano ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, i soggetti pubblici erogatori o gestori dei finanziamenti adottano misure per promuovere l’accesso aperto. Gli articoli devono riportare una scheda di progetto con l’indicazione dei soggetti coinvolti. L’accesso è garantito mediante pubblicazione gratuita immediata da parte dell’editore oppure mediante ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici entro 18 mesi per le aree scientifico-tecnico-mediche ed entro 24 mesi per le discipline umanistiche e le scienze sociali. La disciplina non si applica ai risultati protetti dal Codice della proprietà industriale. I Ministeri della cultura e dell’università adottano strategie coordinate per unificare banche dati relative, tra l’altro, all’anagrafe della ricerca, al deposito legale digitale e alla documentazione bibliografica, senza nuovi o maggiori oneri.
Il decreto modifica inoltre il Codice dei beni culturali in materia di attività commerciali e artigianali tradizionali e di usi incompatibili con la tutela e il decoro delle aree monumentali. Per la disposizione aggiunta in sede di conversione relativa all’individuazione dei locali storici tradizionali e per quella sul divieto di attività in aree pubbliche di particolare pregio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non era prevista l’intesa fra Stato e Regioni. La norma consente alle autorità di tutela, sentiti gli enti locali, di vietare usi incompatibili, compresi il commercio ambulante senza posteggio e, ove necessario, l’uso individuale conseguente a concessioni di posteggio o occupazione di suolo.
Biblioteche, archivi, ricerca e tradizioni popolari
La recitazione senza scopo di lucro di opere letterarie in musei, archivi e biblioteche pubblici, svolta esclusivamente per promozione culturale e valorizzazione delle opere e individuata da protocolli d’intesa tra SIAE e Ministero, non è considerata pubblica ai fini della disciplina sul diritto d’autore.
Sono inoltre modificate disposizioni sulla vendita di libri, includendo tra i destinatari per i quali opera la specifica previsione i centri di formazione riconosciuti, gli enti di ricerca, le biblioteche, gli archivi, i musei pubblici, le istituzioni scolastiche e le università; è contestualmente abrogata una precedente lettera della legge n. 128 del 2011. Per il 2013 sono assegnati ulteriori 1,3 milioni di euro alle istituzioni culturali comprese nella tabella della legge n. 534 del 1996, con copertura mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa indicata nel decreto.
È riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale, delle manifestazioni collegate e delle altre antiche tradizioni popolari e d’ingegno italiane, favorendone tutela e sviluppo in accordo con gli enti locali.
Autorizzazioni paesaggistiche, restauratori e siti UNESCO
I lavori avviati durante il quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica possono essere conclusi entro l’anno successivo alla scadenza del quinquennio. Per le autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione è stata inoltre prevista una proroga di tre anni.
È integrato il regime transitorio per il conseguimento della qualifica di restauratore: i titoli di studio consentono l’iscrizione nell’elenco nei settori cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro; le posizioni di inquadramento rilevano per i settori corrispondenti alle attività svolte dopo l’inquadramento; l’esperienza professionale vale per il settore delle attività svolte prevalentemente e per gli altri settori nei quali siano state svolte attività di restauro per almeno due anni.
La legge n. 77 del 2006 è modificata per includere tra gli interventi finanziabili la riqualificazione e valorizzazione dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO e la diffusione della loro conoscenza. Nelle scuole la valorizzazione può realizzarsi anche sostenendo viaggi d’istruzione e attività culturali.
Finanziamenti per progetti e istituzioni culturali
Sono autorizzati stanziamenti per specifici interventi: 8 milioni di euro per i «Nuovi Uffizi» (1 milione nel 2013 e 7 milioni nel 2014); 4 milioni per la sede del Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (1 milione nel 2013 e 3 milioni nel 2014); 2 milioni nel 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto. Ulteriori 8 milioni (1 milione nel 2013 e 7 milioni nel 2014) sono destinati a interventi di particolare rilevanza individuati con decreto ministeriale concertato con il Ministro dell’economia, previo parere delle Commissioni parlamentari e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica: tutela di beni culturali esposti a gravi rischi di deterioramento e celebrazione di ricorrenze particolari.
Al Centro Pio Rajna sono assegnati 500.000 euro per ciascun anno dal 2013 al 2015 per ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana, con particolare riguardo a Dante e all’informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana, accessibile sul sito del Centro. Il Centro trasmette entro il 31 gennaio ai tre Ministeri indicati una relazione sull’attività e sull’impiego dei contributi dell’anno precedente; i Ministri la inviano alle Camere entro il 15 febbraio.
Per il Museo tattile statale «Omero» è autorizzato un contributo di 500.000 euro annui per il 2013-2015; l’applicazione è stata successivamente prorogata per il triennio 2016-2018 con pari stanziamento annuale. Per il 2014 è inoltre autorizzata una spesa di 400.000 euro per il Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali da svolgere a Firenze, finanziata con fondi destinati alle attività culturali.
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