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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22767/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna della società al pagamento di differenze retributive, calcolate anche sulla base di un superminimo stipendiale poi decurtato, per complessivi euro 111.582,64; la società aveva proposto riconvenzionale per la restituzione di somme che assumeva illecitamente sottratte dal lavoratore alle casse aziendali, ottenendo in parziale accoglimento il riconoscimento di euro 91.199,32. Il Tribunale aveva quindi operato la compensazione e condannato la società a pagare la differenza. In appello, però, la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore avesse tacitamente accettato la riduzione del superminimo comunicata con raccomandata del 26 febbraio 2009, valorizzando la sottoscrizione della comunicazione senza riserve e il comportamento successivo tenuto per anni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1326, 1362 e 1364 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente desunto un accordo modificativo del trattamento economico dalla mera tolleranza della riduzione e da una pretesa accettazione tacita o per facta concludentia; 2) violazione degli artt. 1326, 2697 e 2727 c.c., lamentando che la volontà di stipulare un patto peggiorativo della retribuzione fosse stata indebitamente ricavata dalla condotta lavorativa, dalla sottoscrizione della raccomandata e dal contegno processuale. Il ricorso tendeva, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito in ordine alla formazione del consenso alla riduzione del superminimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, censura non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che, in astratto, il principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c. limita la riduzione unilaterale del trattamento economico e che la rinuncia tacita non può desumersi da mera inerzia del lavoratore; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto fondato su elementi indiziari e sul comportamento complessivo delle parti, ritenendo univoca la volontà abdicativa del lavoratore. Tale valutazione, non implausibile, è stata ritenuta insindacabile in cassazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per contestare la formazione del consenso contrattuale; la Corte non ne ha fatto applicazione innovativa, limitandosi a ritenere che la censura investisse in realtà l'accertamento di fatto sulla volontà negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per denunciare una pretesa errata interpretazione della comunicazione di riduzione del superminimo; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito salvo violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro interpretativo della comunicazione datoriale; la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se l'onere probatorio è stato attribuito a parte diversa da quella gravata; tale situazione è stata esclusa nel caso concreto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ricorso a presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente svolto un accertamento indiziario sul comportamento concludente delle parti.

  • art. 2729 c.c.

    Utilizzato, nella motivazione, per giustificare la ricostruzione presuntiva della volontà abdicativa del lavoratore sulla base di elementi univoci.

  • art. 2103 c.c.

    Norma posta a fondamento del principio di irriducibilità della retribuzione; la Corte richiama la giurisprudenza più recente per affermare che la retribuzione concordata non è riducibile unilateralmente e che ogni patto contrario è nullo, salvo i limiti e le ipotesi specifiche contemplate dalla disciplina vigente e dalla natura delle voci retributive.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato con riferimento alle sedi protette per gli accordi modificativi peggiorativi della retribuzione, a garanzia della genuinità della volontà del lavoratore.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di superminimo retributivo, la riduzione della voce economica non può essere ricavata da una mera inerzia del lavoratore: occorre accertare, in modo univoco, la sua volontà di aderire alla modifica del trattamento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole legali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • L'interpretazione del regolamento contrattuale e la ricostruzione della volontà negoziale sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per effettiva violazione dei canoni ermeneutici.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. limita la possibilità di ridurre il trattamento economico concordato, ma la qualificazione della singola voce retributiva e la verifica della sua incidenza concreta restano questioni da accertare in fatto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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