Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di differenze retributive proposta da una lavoratrice nei confronti di una cooperativa sociale e, in appello, accolta anche nei confronti del Comune, condannato in solido con la cooperativa al pagamento di euro 12.341,63 oltre accessori. La Corte d'appello, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha compensato per metà le spese del grado di appello richiamando la serialità della lite. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione parziale delle spese senza reciproca soccombenza e sulla base di una ragione ritenuta non idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge; (2) violazione degli artt. 4, comma 1, e 5 del D.M. 55/2014 per avere liquidato le spese senza distinguere le fasi e in misura inferiore ai minimi inderogabili; (3) nullità/motivazione apparente ai sensi degli artt. 360 n. 4, 132 e 111 c.p.c. per difetto di motivazione sulla compensazione, non giustificabile con la sola serialità della lite.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello sulla base della sola serialità della controversia. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le spese seguono la soccombenza; la compensazione è eccezione e richiede una base normativa e motivazionale specifica.
La compensazione totale o parziale delle spese, nel testo applicabile ratione temporis, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente in motivazione; la serialità della lite non è di per sé ragione sufficiente.
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese senza distinzione delle fasi e sotto i minimi, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla compensazione, motivo poi assorbito.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto in cassazione, ma il motivo è stato assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione giudiziale, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione quando non vi sia reciproca soccombenza.
- La mera serialità della controversia non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali.
- La motivazione addotta per la compensazione delle spese deve essere logicamente e giuridicamente plausibile; se è illogica o erronea, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione.
- Quando è accolto il motivo relativo alle spese processuali, gli ulteriori motivi che investono la liquidazione delle spese o la motivazione della compensazione possono restare assorbiti.
- In caso di cassazione con rinvio per vizio relativo alle spese, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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