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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22764/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una società di trasporto pubblico e un dipendente che aveva lavorato per periodi successivi con più contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione, per poi essere assunto a tempo indeterminato. In primo e secondo grado era stato riconosciuto il diritto del lavoratore al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e del superiore parametro retributivo, dei periodi di guida effettiva e di servizio maturati in relazione a tre contratti a termine, escludendo però il primo contratto a termine e i contratti di somministrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione delle norme sulla prescrizione e lamentando che la Corte d'appello non avesse verificato se il diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità fosse stato validamente interrotto, sostenendo che la lettera del 20 ottobre 2014 non contenesse una domanda idonea; secondo, denunciando violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 7 del CCNL autoferrotranvieri e delle norme del R.D. n. 148/1931, assumendo che il riferimento ai periodi di 'ruolo avventizio' dovesse escludere dal computo dell'anzianità i periodi lavorati con contratto a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la censura fosse in realtà volta a sollecitare una rivalutazione del fatto e del contenuto degli atti di merito, e comunque che il ricorso non soddisfacesse l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; la doglianza sulla prescrizione è stata quindi disattesa. Quanto al secondo, la Corte ha confermato l'interpretazione della normativa eurounitaria e contrattuale nel senso che non è consentita una disparità di trattamento basata solo sulla natura a termine del rapporto, salvo ragioni oggettive concrete e specifiche; in mancanza di tali ragioni, i periodi lavorati a termine devono essere computati nell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di interruzione della prescrizione; la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a rivalutare il contenuto dell'atto interruttivo.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione quinquennale del diritto azionato.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale sono riservate al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per violazione delle norme ermeneutiche, non per la semplice preferenza di una diversa interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., la diversa lettura del testo contrattuale non è di per sé sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione dei motivi e non può limitarsi a rinvii generici ad atti del giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti storici.

  • art. 1 Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale base della disciplina del lavoro a termine e del principio di non discriminazione.

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Impone la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato comparabili quanto alle condizioni di impiego, compresi i criteri di anzianità, salvo ragioni oggettive.

  • art. 6 D. Lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato nel motivo del ricorso in relazione alla disciplina nazionale del lavoro a termine.

  • art. 7 CCNL 1976 autoferrotranvieri

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il riferimento al 'ruolo avventizio' escludesse il computo dei periodi a termine.

  • artt. 8 R.D. n. 148 del 1931

    Richiamati insieme agli artt. 1 e 19 dell'Allegato A al R.D. n. 148 del 1931 nel tentativo di fondare l'esclusione del servizio a termine dal computo dell'anzianità.

  • artt. 1 e 19 All. A R.D. n. 148 del 1931

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'immissione in ruolo comporterebbe il solo riconoscimento del trattamento di stabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché la parte propone una lettura alternativa del testo; il controllo di legittimità opera solo in presenza di violazione delle regole legali di ermeneutica.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un generico richiamo ad atti del giudizio di merito, né è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
  • In materia di lavoro a termine, la clausola 4 dell'accordo quadro europeo impone la parità di trattamento con i lavoratori comparabili a tempo indeterminato anche per i criteri di anzianità, salvo che il datore di lavoro dimostri ragioni oggettive concrete e specifiche che giustifichino il diverso trattamento.
  • Non è legittima una esclusione generalizzata e automatica dei periodi lavorati a termine dal computo dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica, poiché la sola precarietà del rapporto non integra di per sé una ragione oggettiva.
  • La disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato è ammissibile solo se fondata su esigenze reali dell'organizzazione del lavoro o su peculiarità delle mansioni, non su clausole o prassi che richiamino in modo generico lo status di servizio o la natura del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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