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Sentenza

Sentenza del 02/08/2022 n. 24006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva disconosciuto la qualifica di bene strumentale per la porzione acquistata per Euro 122.710,00 e aveva recuperato a tassazione per il 2010 importi riferiti a quote di ammortamento, interessi passivi e spese di manutenzione, computando indifferenziatamente il 50% degli importi riferiti alle due porzioni. Il contribuente contestava la ricostruzione sostenendo la strumentalità dell'immobile per l'attività professionale, l'illegittimità della delega che aveva sottoscritto gli atti dell'Agenzia, la nullità/mancanza di motivazione dell'avviso (motivazione per relationem), l'erronea valutazione delle prove, l'erronea imputazione delle spese di ristrutturazione e la violazione del principio del contraddittorio. In primo grado la CTP accolse parzialmente; la CTR ridusse la ripresa a tassazione alla misura del 40% degli elementi negativi; il ricorrente impugnava in Cassazione sollevando sei motivi fra vizio di delega, nullità della motivazione, violazione del diritto di difesa e censure sul merito della valutazione delle prove e della deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla delega, dato che l'Agenzia aveva provato la valida delega di firma, e infondato il motivo sulla motivazione dell'avviso poiché il rinvio per relationem al PVC era legittimo quando il verbale era noto al contribuente. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto critiche di merito rivolte alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Di conseguenza è stato confermato l'esito del giudizio d'appello (con la rideterminazione a favore del contribuente nella misura del 40% degli importi ripresi a tassazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito, e agli eventuali contributi unificati dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29/09/1973, n.600 art.42

    Il testo è citato integralmente nel corpo della sentenza

    La Corte richiama il principio secondo cui l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione l'Amministrazione ha l'onere di provare l'esistenza e la validità della delega, pena la nullità dell'atto

  • D.P.R. 26/10/1972, n.633 art.56

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento: la motivazione per relationem è ammessa se il contribuente è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali (es. PVC notificato)

  • D.Lgs. 31/12/1992, n.546 artt. 36, 57, 58

    Norme di procedimento tributario rilevate in relazione ai vizi procedurali denunciati (es. accessi, conoscenza degli atti e motivazione); la Corte verifica il rispetto delle garanzie procedurali e la correttezza dell'istruttoria

  • Codice Civile art.2697

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte conferma che, una volta contestata la sottoscrizione o la delega, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la regolarità formale dell'atto

  • Codice Civile art.2729

    Citato in ordine alla prova per elementi presuntivi e documentali: la Corte non riforma le valutazioni di merito dei giudici di merito sulla base delle stesse prove

  • Codice di Procedura Civile art.360 (comma 1) e art.112

    Articoli invocati come parametri di legittimità del ricorso per cassazione (vizi di diritto, nullità di motivazione, error in procedendo). La Corte ha ritenuto non sussistenti i vizi di diritto e ha dichiarato inammissibili le censure che sono mere critiche di merito

  • L. 27/07/2000 n.212 (Statuto del contribuente), artt.6,7,12

    Norme richiamate in tema di diritto di difesa e contraddittorio; la Corte verifica che non vi sia stato pregiudizio alle garanzie difensive e al contraddittorio

  • D.L. 23/10/2018, n.119 art.6 comma 10

    Norma citata in relazione all'istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata delle liti pendenti; atti connessi alla definizione non hanno inciso sull'esito del ricorso di legittimità

Massime di principio

  • La sottoscrizione degli atti impositivi: se il contribuente contesta la legittimità della firma o della delega sulla quale è basato un avviso di accertamento, l'onere probatorio è dell'Amministrazione finanziaria che deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega; in mancanza l'atto può essere nullo.
  • Motivazione per relationem: un avviso di accertamento che rinvia al verbale di constatazione della Guardia di Finanza è valido se il verbale è stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente (es. redatto in contraddittorio o notificato), perché in tal caso il contribuente è già in grado di contestare gli elementi essenziali.
  • Limiti del ricorso per cassazione: la Cassazione non è la sede per rinnovare una valutazione di merito sulle risultanze probatorie. Le critiche che si limitano a rivalutare il fatto o la prova, se i giudici di merito hanno motivato adeguatamente, sono inammissibili in cassazione.
  • Imputazione di costi su immobili distinti: quando più unità immobiliari sono acquistate e trattate contabilmente in modo indifferenziato (mutuo comune, lavori cumulati), l'Amministrazione può contestare l'indeducibilità o la non inerenza se non è possibile verificare l'effettiva destinazione strumentale senza una corretta ripartizione; il contribuente deve fornire una documentazione chiara e una ripartizione analitica.
  • Effetto di contratti di locazione su qualificazione del bene: la locazione a terzi di una porzione può essere elemento decisivo per escludere la strumentalità di quella porzione per l'attività professionale del titolare, salvo prova contraria sulla contemporanea e prevalente utilizzazione strumentale.
  • Procedimenti di definizione agevolata e sospensione: la presentazione di istanze per definizione agevolata può determinare la sospensione del processo ma non incide automaticamente sulle questioni di diritto sollevate in sede di legittimità se non ne sia definito l'esito

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