Sentenza del 02/08/2022 n. 2451 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Società ristretta base - Utili extrabilancio - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento fiscale contestava che importi rilevati fuori bilancio costituivano utili effettivamente distribuiti ai soci della società a ristretta compagine, soggetti a tassazione. La controversia verteva sulla possibilità di provare, anche per via presuntiva, la sussistenza della distribuzione degli utili extrabilancio e sull'onere probatorio a carico dei soci/ amministratori per dimostrare che le somme avevano una destinazione diversa dalla distribuzione.
La decisione
La corte ha ritenuto ammissibile la prova presuntiva per accertare la distribuzione di utili extrabilancio e ha stabilito che grava sui soci, in particolare se rivestono la qualifica di amministratori, l'onere di provare che le somme sono state destinate a finalità diverse dalla distribuzione. Non avendo i soci fornito elementi idonei a dimostrare una diversa destinazione, l'accertamento è stato confermato e le somme sono state considerate distribuite e assoggettate a tassazione.
Norme richiamate
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
La norma tributaria è stata interpretata nel senso che possono essere considerate tassabili le somme riconducibili a utili effettivamente distribuiti anche se non annotate in bilancio, quando dal complesso degli elementi di fatto emergano indici di distribuzione.
Norme del Codice Civile relative a riserve e distribuzione degli utili
Le disposizioni civilistiche sulle modalità di destinazione degli utili e sulle riserve sono richiamate quale parametro per valutare la correttezza dell'operazione societaria; la mancanza di formale destinazione o di adeguata documentazione rafforza l'ipotesi di distribuzione.
Principi processuali sulla prova presuntiva in materia tributaria
È riconosciuta la possibilità di utilizzare presunzioni, purché congrue e fondate su elementi concreti: una volta fatta la presunzione in fatto dall'Amministrazione, l'onere di articolare convincimenti contrari e di disattivarla grava sul contribuente.
Massime di principio
- In caso di società a ristretta compagine sociale, gli importi 'extrabilancio' possono essere considerati come utili distribuiti anche in assenza di annotazione formale in bilancio se sussistono elementi concreti che lo indicano (movimentazioni bancarie, assenza di decisioni assembleari, utilizzo personale dei fondi).
- La prova presuntiva è ammessa: l'Amministrazione può far ricorso a presunzioni fondate su elementi oggettivi per ritenere avvenuta la distribuzione; tale presunzione non è assoluta ma impone al contribuente/socio l'onere di fornire prova contraria.
- Gravano particolarmente sugli amministratori/soci gli oneri probatori: devono documentare la destinazione alternativa delle somme con atti formali (delibere assembleari, verbali del consiglio, contratti, giustificativi di investimenti, registrazioni contabili coerenti e flussi bancari riconducibili alla finalità dichiarata).
- Per contrastare efficacemente un accertamento basato su presunzioni, il contribuente deve presentare elementi concreti e congruenti (es. progetti di investimento, fatture, registrazioni contabili, piani finanziari, utilizzo effettivo per copertura perdite o reinvestimenti) che dimostrino la diversa destinazione.
- Misure preventive consigliate: formalizzare con verbali e delibere la destinazione degli utili o la costituzione di riserve, mantenere evidenze bancarie e contabili coerenti, separare chiaramente le operazioni societarie da quelle personali, e predisporre documentazione probatoria già in sede amministrativa per poterla esibire in contenzioso.
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