Sentenza del 02/08/2022 n. 941 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011 per presunta residenza fiscale in Italia e tassazione di redditi riconducibili ad attività detenute e svolte nella Repubblica di San Marino; contestuale recupero di imposte, sanzioni e interessi; contestazione anche dell'IRAP per attività libero-professionale.
La decisione
La CTP di Ferrara aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo l'insussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP ma confermando la residenza fiscale in Italia e rigettando il resto del ricorso. In appello la CTR ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando integralmente l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto provata la residenza prevalente di G.E. nella Repubblica di San Marino sulla base della prova documentale (iscrizione al servizio sanitario e alle liste elettorali sammarinesi, cittadinanza ottenuta, mutuo per acquisto immobile, utenze in RSM, movimentazioni bancarie e spese di carburante compatibili con pendolarismo, durate dell'impegno didattico inferiori ai 183 giorni). Le spese di giudizio sono state compensate in primo grado e liquidate a favore dell'appellante in appello.
Norme richiamate
DPR 917/1986 (TUIR) art. 2
comma 2-bis e criteri di residenza
Definisce i criteri alternativi di residenza fiscale (iscrizione anagrafica, residenza, domicilio) e introduce la presunzione, salvo prova contraria, per i cittadini cancellati dalle anagrafi residenti trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata (comma 2-bis). La Corte ha ribadito che tale presunzione è superabile con prova documentale del centro degli interessi nella RSM.
DPR 917/1986 (TUIR) art. 7
Stabilisce che il periodo d'imposta è l'anno solare; da ciò deriva il criterio della prevalenza numerica (>=183 giorni) per la residenza.
Codice Civile art. 43 e seguenti (nozione di domicilio e residenza)
Distinzione tra residenza (dimora abituale, elemento oggettivo) e domicilio (centro degli affari e interessi, anche senza presenza fisica continuativa), con rilevanza anche degli aspetti morali, sociali e familiari nel valutare il centro degli interessi.
Cod. civ. art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiama l'onere probatorio: il contribuente può fornire la prova contraria alla presunzione di residenza italiana mediante documentazione idonea a dimostrare il centro degli interessi nello Stato estero.
D.M. 4 maggio 1999 (black list)
Elenca gli Stati e territori a fiscalità privilegiata; la presunzione di cui al comma 2-bis opera in funzione di tale elenco. La Corte ha valutato la rilevanza della posizione della RSM rispetto al periodo impugnato e alla successiva uscita dalla black list.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, Ord. n. 11620/2021)
Conferma che per i soggetti iscritti all'AIRE l'accertamento della residenza fiscale richiede la verifica del domicilio riconoscibile ai terzi e della stabile fissazione del luogo della gestione degli interessi per la maggior parte del periodo d'imposta.
Massime di principio
- La residenza fiscale si determina con il criterio di prevalenza numerica: presenza in uno Stato per almeno 183 giorni (184 in bisestile) presuppone residenza, salvo prova contraria.
- Per i cancellati dalle anagrafi residenti (AIRE) la presunzione di residenza in Italia (art. 2, comma 2-bis TUIR) è applicabile se lo Stato estero è considerato a fiscalità privilegiata, ma è comunque superabile mediante prova documentale che il centro degli interessi e degli affari è all'estero.
- Domicilio e centro degli interessi si valutano anche con riferimento alla sfera morale, sociale e familiare (iscrizione ai servizi sanitari, liste elettorali, partecipazione politica, acquisto di abitazione, mutui riservati, utenze, iscrizione ad albi professionali locali).
- Il semplice svolgimento di attività lavorativa in Italia non esclude la residenza estera se l'impegno è limitato nel tempo e compatibile con un regolare pendolarismo dimostrabile (spese carburante, chilometraggi, biglietti, orari).
- La contestazione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP richiede prova del requisito organizzativo e territoriale; in mancanza, l'imposta non è dovuta.
- L'onere della prova grava sulle parti secondo le regole civili: l'amministrazione fiscale può presumere la residenza italiana, ma il contribuente può fornire documentazione per confutare tale presunzione.
- Nella valutazione complessiva prevalgono indici oggettivi e documentali piuttosto che deduzioni astratte: conti correnti, movimenti bancari, contratti, utenze e iscrizioni pubbliche sono elementi decisivi.
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