Sentenza del 02/08/2022 n. 2445 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Dichiarazione - Versamento imposte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato avviso di pagamento e atto di irrogazione immediata di sanzione relativi al mancato versamento dell'accisa: saldo dichiarazione consumi 2018 (euro 181.510,79) e insufficiente versamento delle rate di acconto per marzo/aprile/maggio 2019 (complessivi euro 208.648,71). Lamentava riduzione dei ratei d'acconto dovuta per contrazione delle vendite, mancata emissione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L.241/1990 e illegittimità delle sanzioni per mancanza del requisito della colpevolezza.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimi sia l'avviso di pagamento per il conguaglio del 2018 sia l'irrogazione della sanzione (art. 13 D.lgs. 471/97) e ha escluso che il contribuente potesse ridurre autonomamente le rate mensili di acconto. Ha dichiarato inammissibile la doglianza su art.10-bis L.241/1990 poiche il sistema delle accise è basato sulla dichiarazione annuale e l'Ufficio si limita a formalizzare il dato dichiarato. Ha ritenuto infondata la difesa sulla forza maggiore/ liquidità e ha condannato la soccombente al pagamento delle spese (euro 3.000).
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) art. 55
Stabilisce che l'accisa è accertata e liquidata sulla base della dichiarazione annuale di consumo; la dichiarazione determina il debito dell'anno precedente e, salvo conguaglio, il presupposto per le rate di acconto della nuova annualità.
D.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) art. 56
Prevede il versamento in rate mensili di acconto calcolate sui consumi dell'anno precedente e il conguaglio annuale; riserva all'amministrazione la facoltà di modulare diversamente i ratei e, quindi, non consente al contribuente di autoregolare le rate in corso d'anno.
Art. 26 T.U.A. (riferito al gas naturale)
Analogo principio per il settore gas: la diversa rateizzazione è possibile solo tramite provvedimento espresso dell'Ufficio, non per iniziativa del contribuente.
D.lgs. n. 471/1997 art. 13
Prevede la sanzione per omesso versamento. La Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione come irrogata dall'Ufficio.
D.lgs. n. 472/1997 art. 17 e art. 5
Art.17 autorizza l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo con l'atto contestuale all'avviso; art.5 riguarda la colpevolezza ma non impedisce l'irrogazione delle sanzioni secondo la disciplina speciale prevista.
L. n. 241/1990 art. 10-bis
Norma sul preavviso di diniego; la Commissione ha ritenuto la sua invocazione inconferente nel settore delle accise, dove l'accertamento è fondato sulla dichiarazione e l'Ufficio formalizza il dato dichiarato.
D.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) art. 14
Prevede il rimborso dell'imposta versata in eccedenza entro il termine di due anni; la sentenza ricorda che l'unico momento di riequilibrio è la dichiarazione annuale con possibilità di compensazione o rimborso.
Cass. Civ. n. 26008/2019
Giurisprudenza di legittimità confermata: il meccanismo degli acconti storici e del conguaglio annuale riequilibra situazioni e tutela sia l'Erario sia il contribuente; rafforza il principio che l'acconto non si adegua ai consumi mensili correnti.
Ordinanza Cass. 27672/2019
Conferma che solo un provvedimento espresso dell'Ufficio può disporre una diversa rateizzazione per il gas e che il comportamento omissivo dell'Amministrazione non equivale ad accoglimento della richiesta del contribuente.
Cass., Sez. V, 17 aprile 2019 n. 10708
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni collegate al tributo tramite atto contestuale senza previa contestazione formale separata.
Massime di principio
- La dichiarazione annuale delle accise determina sia il conguaglio dell'anno precedente sia la base per le rate mensili dell'anno successivo; il riequilibrio tra acconti e dovuto avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale (conguaglio, compensazione o rimborso).
- Il contribuente non può ridurre autonomamente le rate mensili di acconto sulla base di variazioni correnti dei consumi: qualsiasi diversa modulazione dei ratei è possibile solo mediante provvedimento espresso dell'Ufficio competente.
- Le richieste di riduzione degli acconti devono essere adeguatamente documentate e oggettivamente riscontrabili; mere dichiarazioni di contrazione delle vendite o difficoltà di liquidità non sono sufficienti.
- Nel regime delle accise basato sulla dichiarazione, l'art. 10-bis L.241/1990 (preavviso di rigetto) non trova applicazione in senso tale da sospendere o subordinare l'azione di recupero derivante dalla dichiarazione stessa.
- Le sanzioni per omesso versamento possono essere irrogate immediatamente con l'atto di accertamento/avviso secondo la disciplina speciale (art.17 D.lgs.472/97) e la causa di forza maggiore è valutata rigorosamente: problemi di liquidità ordinaria raramente bastano a escluderle.
- In caso di variazioni effettive dei consumi il contribuente deve attendere il meccanismo di conguaglio annuale per ottenere compensazione o rimborso entro i termini previsti dalla normativa.
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