Cassazione Civile, Ordinanza n. 16369/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento parziale emessi per un anno d'imposta nei confronti di una società in accomandita semplice e, per trasparenza, nei confronti dei soci, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa derivante da plusvalenza da cessione d'azienda. La plusvalenza era stata determinata assumendo il valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente gli appelli dell'Ufficio, un socio ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: omessa pronuncia sulla dedotta circostanza che la plusvalenza sarebbe stata già dichiarata; violazione dell'onere della prova e dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR valorizzato esclusivamente il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro; dedotta annullabilità dell'avviso per sopravvenienza normativa dell'art. 5 d.lgs. n. 147 del 2015, che esclude il calcolo della plusvalenza sul valore accertato per l'imposta di registro. Nel corso del giudizio di legittimità era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro socio, litisconsorte necessario, ma il ricorrente non ha fornito prova sufficiente del decesso del destinatario indicato né della qualità di eredi dei soggetti chiamati in notificazione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. In particolare, poiché il contraddittorio era stato ordinato nei confronti di un socio costituito nel giudizio di appello e il ricorrente aveva notificato l'atto agli asseriti eredi senza dimostrare documentalmente né il decesso del socio né la loro qualità ereditaria, ha ritenuto non rispettato l'ordine impartito e ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 331, secondo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sulla motivazione delle decisioni tributarie, invocata nel primo motivo.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla determinazione della plusvalenza.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'accertamento parziale e ai criteri di rettifica.
Richiamato come ius superveniens che esclude il calcolo della plusvalenza sul valore definito ai fini dell'imposta di registro.
art. 331, secondo comma, c.p.c.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito del mancato perfezionamento dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Richiamato per affermare che la successione nel processo deve essere provata dalla parte che impugna.
Richiamato per indicare i documenti producibili in cassazione a prova del decesso e della qualità di erede.
Richiamato come base della notificazione telematica dell'atto di integrazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando in cassazione è ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, la parte ricorrente deve dimostrare l'effettiva evocazione in giudizio dei soggetti legittimati, e se la parte originaria è deceduta deve provare documentalmente sia il decesso sia la qualità di eredi dei destinatari della notificazione.
- La mera chiamata all'eredità non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva processuale degli asseriti successori; la qualità di erede deve risultare da elementi idonei a provare l'avvenuta accettazione espressa o tacita.
- Il mancato rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio, quando il termine assegnato è perentorio, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 331, secondo comma, c.p.c., senza possibilità di concedere un ulteriore termine per il medesimo adempimento.
- In presenza di litisconsorzio necessario già emerso nel giudizio di merito, l'onere di sanare il contraddittorio grava sulla parte che impugna, perché la corretta instaurazione del rapporto processuale costituisce presupposto del potere di impugnazione nei confronti dei soggetti interessati.
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