Cassazione Civile, Ordinanza n. 35834/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento notificati a una società per maggiori redditi relativi agli anni 1983-1987, con irrogazione di sanzioni, e dalla successiva iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, poi notificato con cartella anche al soggetto a cui erano state richieste le sanzioni. Dopo un primo contenzioso definito in cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio confermava la cartella limitatamente alle sanzioni. Contro tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolando dieci motivi: violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c.; violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione al tipo di violazione sanzionata e alla data della contestazione; violazione dell'art. 98 t.u. della riscossione; violazione degli artt. 5 e 25, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 con questione di legittimità costituzionale sul principio di colpevolezza per fatti non contestati fino al 31 marzo 1998; omessa pronuncia sulla corretta interpretazione degli artt. 98 d.P.R. n. 602/1973 e 25 d.lgs. n. 472/1997; omessa pronuncia sull'annullamento dell'accertamento presupposto della iscrizione a ruolo; violazione del principio del ne bis in idem ex art. 4 Protocollo n. 7 CEDU; violazione degli artt. 10, comma 2, e 3 l. n. 472/1997 e 8 d.lgs. n. 546/1992; richiesta di applicazione dello ius superveniens dal 1 gennaio 2016 ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 15, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 158/2015. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata della cartella ai sensi della normativa sulla rottamazione, producendo la domanda, la comunicazione dell'agente della riscossione e la ricevuta di pagamento, e chiedeva l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, fondata sull'intervenuta definizione agevolata della cartella di pagamento, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non vi è stata pronuncia nel merito sui dieci motivi di ricorso. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva e ha osservato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indicato come norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, ma non applicato nel merito per l'intervenuta rinuncia.
richiamato come parametro della dedotta violazione del giudicato interno.
richiamato per lamentare violazione del principio di diritto fissato in cassazione e omesso esame di fatti decisivi nel giudizio di rinvio.
invocato per dedotta omessa pronuncia su questioni e domande del giudizio di rinvio.
art. 98 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nei motivi relativi alla riscossione e alla cartella esattoriale.
richiamato in tema di principio di colpevolezza nelle sanzioni tributarie.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie e alla loro applicazione temporale.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
invocato quale fondamento del divieto di ne bis in idem.
art. 10, comma 2, l. n. 472 del 1997
richiamato insieme all'art. 3 della stessa legge nel quadro della disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 3 l. n. 472 del 1997
richiamato per la richiesta di applicazione dello ius superveniens.
richiamato tra le norme asseritamente violate.
art. 15, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 158 del 2015
richiamato quale fonte dello ius superveniens invocato dal ricorrente.
richiamato come base della definizione agevolata cui il ricorrente ha aderito.
art. 1, comma 6, d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale norma di rinvio nella disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato per escluderne l'applicazione in ragione dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando intervenuta prima della decisione e accompagnata dalla richiesta di estinzione, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi.
- La definizione agevolata della cartella di pagamento, se allegata e documentata dalla parte ricorrente, può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva.
- L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
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