Cassazione Civile, Ordinanza n. 35543/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IVA 2014 nei confronti di una società poi fallita, con recupero di imposte, interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame dell’Ufficio, ritenendo che la deducibilità di alcuni costi fosse stata provata dalla contribuente e che, sul punto, l’accertamento fosse carente di motivazione. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 109 TUIR, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e dell’art. 61, comma 3, d.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata la deducibilità del costo relativo alla voce "fatture da ricevere La Fenice srl" sulla base dei SAL, senza verificare l’esistenza della documentazione contabile e senza considerare ulteriori elementi di prova necessari; la ricorrente lamenta anche un’erronea inversione dell’onere della prova; (2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000, per avere la CTR qualificato come carente di motivazione l’avviso di accertamento; (3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. 546/1992, poiché la CTR avrebbe esaminato una censura sulla motivazione dell’accertamento non proposta nei precedenti gradi di merito, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto fondato il motivo sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR ha esaminato d’ufficio una doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo che non risultava ritualmente devoluta nei gradi di merito. Ha inoltre accolto il motivo sulla deducibilità del costo, osservando che la CTR si era limitata a valorizzare i SAL senza verificare la documentazione contabile e probatoria necessaria e senza considerare correttamente l’onere della prova gravante sulla contribuente, con conseguente inversione indebita di tale onere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
il giudice non può esaminare questioni o censure non devolute dalle parti nei gradi di merito, pena nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
vizio denunciato per nullità della sentenza e del procedimento
richiamato in tema di deducibilità dei costi e loro imputazione
richiamato per il riparto dell’onere della prova, posto in capo alla contribuente per dimostrare la deducibilità del costo
richiamato in tema di presunzioni
richiamato in tema di presunzioni semplici e loro utilizzo probatorio
art. 61, comma 3, d.P.R. 600/1973
richiamato nell’ambito della prova e dell’accertamento dei costi
richiamato sulla motivazione dell’avviso di accertamento
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari
artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. 546/1992
richiamati a sostegno della dedotta violazione delle regole del processo tributario e del perimetro delle domande/eccezioni
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice d’appello non può fondare la decisione su una censura che non sia stata ritualmente proposta dalle parti nei gradi di merito; la pronuncia resa su un tema non devoluto viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve fornire prova della loro effettività e imputazione, e il giudice deve valutare l’intero compendio documentale rilevante, non potendosi arrestare a un singolo dato contabile se questo non è idoneo da solo a dimostrare il costo.
- Quando l’Ufficio abbia dedotto e provato elementi presuntivi seri a sostegno del recupero a tassazione, il giudice non può di fatto invertire l’onere della prova ponendo sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’indeducibilità oltre il livello richiesto dalla disciplina probatoria.
- La motivazione dell’avviso di accertamento può essere scrutinata solo nei limiti delle questioni ritualmente devolute; la sua eventuale insufficienza non può essere rilevata d’ufficio se il relativo tema non è stato dedotto tempestivamente.
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