Cassazione Civile, Ordinanza n. 04752/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, contestando l'omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata mediante cessione di un fabbricato entro cinque anni dall'acquisto e recuperando a tassazione un maggior reddito di euro 92.300. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendone, tra l'altro, la nullità per omessa allegazione della delega di firma del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo valida la delega prodotta dall'Ufficio e la notifica dell'avviso, oltre a confermare il disconoscimento di un costo documentato da fattura ritenuta successiva alla vendita e proveniente da società cartiera. In cassazione la contribuente deduceva: nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; omesso esame del contenuto della disposizione di servizio n. 25 del 3/2/2014, sostenendo che la delega dovesse essere specifica, temporalmente limitata e giustificata da esigenze di servizio; violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e delle norme costituzionali per mancata sottoscrizione valida dell'avviso, in ragione della asserita invalidità della delega, non motivata, non specifica e non allegata. In corso di giudizio la ricorrente depositava documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, perfezionata con il pagamento delle prime due rate, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio; la Corte ha ritenuto che, in presenza di tale documentazione, il giudizio potesse essere dichiarato estinto, senza che potesse parlarsi di cessazione della materia del contendere per mancato pagamento integrale.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché non risultava il pagamento integrale; ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato quale base del deposito di memoria in vista dell'adunanza camerale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di sottoscrizione dell'avviso
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla contribuente per sostenere la necessità di una delega specifica e motivata
richiamato quale norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento
artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.
invocati a sostegno della doglianza sulla validità della delega e sulla sottoscrizione dell'atto
art. 12-bis, comma 1, d.l. 84/2025
richiamato come base del perfezionamento della procedura di definizione agevolata con il pagamento delle prime due rate
richiamato come primo antecedente normativo della definizione agevolata dei carichi
richiamato come base della rottamazione quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione perché misura eccezionale e sanzionatoria, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in via ordinaria
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente documenta il perfezionamento di una definizione agevolata dei carichi collegati all'atto impugnato, può essere dichiarata l'estinzione del giudizio; la cessazione della materia del contendere richiede invece l'integrale soddisfazione della pretesa secondo la disciplina applicabile.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non implica di per sé una pronuncia di accoglimento delle censure sull'atto impositivo, ma arresta il processo per effetto di un evento esterno sopravvenuto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica fuori dai casi tipici espressamente previsti dalla norma, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva.
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