Cassazione Civile, Ordinanza n. 24048/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’IRSAP per contestare il pagamento, in favore di una ex dipendente del Consorzio ASI di Caltanissetta, della somma di euro 42.229,23 a titolo di trattamento di fine servizio maturato per il lavoro prestato presso il consorzio soppresso. L’IRSAP ha sostenuto, in cassazione, che l’art. 19 della l.r. Sicilia n. 8/2012, interpretato anche alla luce dell’art. 64 della l.r. Sicilia n. 9/2013, avrebbe introdotto una disciplina speciale derogatoria rispetto all’art. 2112 c.c. e all’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, nel senso di mantenere le passività dei consorzi soppressi a carico delle gestioni separate e di escludere il transito all’IRSAP delle posizioni debitorie relative al TFS. La controricorrente ha resistito, sostenendo la debenza dell’indennità da parte dell’ente subentrante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il trattamento di fine servizio ha natura di retribuzione differita con funzione previdenziale e matura pro quota durante il rapporto, ma diviene esigibile solo alla cessazione; nei casi di trasferimento del rapporto o successione tra enti pubblici, in assenza di una deroga espressa, opera il principio di continuità del rapporto e il costo dell’indennità di fine rapporto grava sul soggetto subentrato al momento della cessazione. La disciplina regionale invocata non contiene una previsione espressa idonea a derogare a tale regola per il TFS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’IRSAP alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 19 l.r. Sicilia n. 8/2012
La disposizione, letta dalla Corte, non contiene una deroga espressa al principio di continuità del rapporto idonea a frazionare il TFS o a trasferirne il costo alla gestione liquidatoria.
In caso di trasferimento del rapporto, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità e l’indennità di fine rapporto va considerata unitariamente, salvo espressa deroga.
Consente eventuali disposizioni speciali, ma solo se espressamente previste; nel caso concreto la disciplina regionale non è stata ritenuta sufficiente a derogare al regime generale.
art. 13 della legge n. 70 del 1975
Il TFS è ricondotto alla nozione di retribuzione differita con funzione previdenziale.
art. 64 l.r. Sicilia n. 9/2013
In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.
La norma di interpretazione autentica è stata letta nel senso di conservare ai consorzi soppressi la propria autonoma personalità giuridica fino alla chiusura della liquidazione, ma non di escludere il transito al soggetto subentrante dei debiti relativi a rapporti di lavoro ancora in corso e non ancora esigibili.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il trattamento di fine servizio, come il TFR e le altre indennità di fine rapporto, matura durante il rapporto di lavoro ma diventa esigibile solo alla cessazione; pertanto, in caso di successione tra enti o trasferimento del rapporto, il soggetto subentrante risponde dell’indennità al momento della cessazione del rapporto con esso.
- Una deroga al principio di continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. e al criterio unitario di calcolo delle competenze di fine rapporto richiede una previsione espressa e inequivoca; non basta una disciplina che regoli separatamente gestione contabile o liquidatoria delle passività.
- Quando il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità presso il cessionario o ente subentrante, le passività da considerare a carico della gestione liquidatoria sono solo quelle già maturate ed esigibili al momento del subentro; restano fuori i crediti la cui maturazione e esigibilità dipendono dalla prosecuzione del rapporto.
- La natura previdenziale delle indennità di fine servizio impone una lettura coerente con l’unitarietà dell’anzianità di servizio, salvo che il legislatore abbia chiaramente stabilito un diverso criterio di imputazione del debito.
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