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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24046/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un dipendente dal soppresso Consorzio ASI di Caltanissetta all’IRSAP, avvenuto in forza della legge regionale siciliana n. 8 del 2012, e dalla successiva cessazione del rapporto per pensionamento. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell’IRSAP al pagamento di euro 50.163,53, oltre accessori, a titolo di differenze sul trattamento di fine servizio. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile, al trasferimento del rapporto, il principio di continuità di cui all’art. 2112 c.c., con conseguente infrazionabilità della buonuscita e integrale onere in capo al datore di lavoro cessionario al momento della cessazione. Con l’unico motivo di ricorso, l’IRSAP ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della l.r. Sicilia n. 8/2012, in combinato disposto con gli artt. 2112 c.c. e 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la normativa regionale e la successiva interpretazione autentica avrebbero introdotto una deroga al principio di continuità, con permanenza presso la gestione separata delle passività relative ai soppressi consorzi e quindi con esclusione dell’onere in capo all’ente subentrante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il trattamento di fine servizio ha natura di retribuzione differita con funzione previdenziale, matura progressivamente durante il rapporto e diviene esigibile solo alla cessazione; pertanto, in caso di trasferimento del rapporto o successione tra enti pubblici, vale di regola l’unitarietà del calcolo e l’onere grava sul soggetto subentrato al momento della cessazione. La deroga a tale regola richiede una previsione espressa, che nella disciplina regionale invocata non è stata ravvisata. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato l’IRSAP alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 l.r. Sicilia n. 8/2012

    la disposizione, letta con il sistema, non contiene una deroga espressa al principio di continuità del rapporto e non consente di escludere dall’onere del subentrante il trattamento di fine servizio maturato nel rapporto proseguito senza soluzione di continuità

  • art. 2112 c.c.

    in caso di trasferimento del rapporto con continuità, impone l’unitarietà del rapporto e del trattamento di fine rapporto/fine servizio, con onere a carico del cessionario al momento della cessazione

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    salva eventuali disposizioni speciali, ma la deroga al regime ordinario deve risultare espressa

  • art. 13 della legge n. 70 del 1975

    il trattamento di fine servizio ha natura di retribuzione differita con funzione previdenziale e matura nel corso del rapporto

  • art. 64 l.r. Sicilia n. 9/2013

    interpretazione autentica dell'art. 19, comma 8

    la Corte la considera nel quadro difensivo dell’ente, ma non vi ravvisa una base idonea a far transitare al solo ente liquidatore l’obbligazione relativa al TFS maturato nel rapporto proseguito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il trattamento di fine servizio, come il trattamento di fine rapporto e ogni indennità di fine rapporto comunque denominata, ha natura di retribuzione differita con funzione previdenziale: matura durante il rapporto ma diviene esigibile solo alla cessazione.
  • In caso di trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici o di successione del cessionario nella posizione del datore di lavoro, il principio ordinario è quello dell’unitarietà del rapporto e del calcolo complessivo dell’indennità finale, con onere a carico del soggetto subentrato al momento della cessazione.
  • Il frazionamento del trattamento di fine rapporto o di fine servizio è ammissibile solo in presenza di una deroga espressa, non ricavabile in via implicita da norme che disciplinano la gestione separata dei rapporti attivi e passivi o la liquidazione di enti soppressi.
  • Le passività che restano a carico della gestione liquidatoria sono, di regola, i debiti già maturati ed esigibili al momento del trasferimento; non vi rientrano i crediti o debiti collegati a rapporti che proseguono e la cui esigibilità è differita, come il TFS.
  • Le disposizioni speciali che salvano rapporti, gestioni separate o personalità giuridiche originarie non bastano, da sole, a escludere l’applicazione del principio di continuità del rapporto di lavoro se non prevedono in modo chiaro il diverso regime delle indennità finali.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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