Cassazione Civile, Ordinanza n. 24049/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'INPS deducendo che, dopo il servizio svolto in strutture del sistema di informazione per la sicurezza, al momento del rientro nell'amministrazione di provenienza avrebbe dovuto essere reinquadrato come dirigente di prima fascia. Sosteneva che l'art. 21 della legge n. 124/2007 e l'art. 32, comma 4, del DPCM 23 marzo 2011, n. 1 imponessero di collocarlo in ruolo immediatamente prima del pari grado o qualifica promosso che lo avrebbe seguito nel ruolo originario, valorizzando anche la progressione di carriera dei dipendenti di pari qualifica e anzianità. Chiedeva pertanto il riconoscimento del superiore inquadramento con conseguenti differenze retributive, la rideterminazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il ritardo nel richiamo in servizio e per la mancata assegnazione tempestiva di incarico dirigenziale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda di inquadramento superiore, ritenendo che la disciplina regolamentare richiedesse una valutazione congiunta di più parametri e non introducesse un automatismo fondato sul solo avanzamento dei colleghi comparabili; aveva invece negato il danno alla professionalità per difetto di specifica allegazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 21 l. n. 124/2007 e dell'art. 32 del regolamento DIS, assumendo che la clausola finale prevedesse un diritto automatico al reinquadramento in prima fascia e che i criteri indicati fossero equivalenti e non discrezionali; 2) violazione dell'art. 360 c.p.c. e motivazione apparente sulla domanda risarcitoria, sostenendo che la lunga inattività fosse sufficiente, anche per presunzioni, a provare il danno professionale e a giustificare la liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione di una fonte regolamentare non pubblicata e richiamata solo parzialmente nel ricorso non può essere scrutinata senza la sua integrale produzione; comunque, esaminando gli articoli trascritti, ha condiviso la lettura della Corte territoriale secondo cui l'art. 32 del DPCM non prevede un automatismo di reinquadramento, ma richiede una valutazione congiunta dei criteri indicati e lascia all'amministrazione un margine di discrezionalità ponderata. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, ricordando che il danno da demansionamento o dequalificazione non è in re ipsa e richiede una specifica allegazione del pregiudizio; la prova può essere presuntiva, ma solo a fronte di allegazioni precise e di indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte ha affermato che la valutazione di insufficienza degli elementi allegati al fine di fondare la prova del danno è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, lett. m), L. n. 124/2007
criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti
la disposizione legittima il regolamento a disciplinare il reinquadramento al rientro, ma non impone un automatismo: i criteri regolamentari vanno letti nel loro complesso e possono richiedere una valutazione ponderata dell'amministrazione
art. 32, comma 4, DPCM 23 marzo 2011, n. 1
All'atto del rientro il dipendente ha diritto al reinserimento nel ruolo di provenienza, con riallocazione in soprannumero in posizione che tenga conto della qualifica rivestita prima del transito nel ruolo unico, della progressione di carriera che i dipendenti di pari qualifica e anzianità hanno conseguito in amministrazione nel medesimo periodo di servizio nonché del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, secondo i criteri di cui ai successivi articoli
la clausola va interpretata sistematicamente insieme alla previsione precedente; il riferimento alla progressione dei dipendenti di pari qualifica e anzianità individua il criterio comparativo, ma non introduce un diritto automatico al collocamento prima di ogni collega con carriera più brillante
art. 35, comma 2, DPCM 23 marzo 2011, n. 1
richiamato dalla parte ricorrente e dai giudici di merito nel ragionamento sul reinquadramento, ma la Corte di cassazione non ne fonda la decisione, limitandosi a considerare la disciplina complessiva
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
per dedurre in cassazione l'interpretazione di una fonte non pubblica occorre produrre integralmente la fonte, non essendo sufficiente la riproduzione del solo articolo contestato
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
la mancanza della produzione integrale della fonte impedisce il controllo di legittimità sull'interpretazione della disposizione
l'interpretazione delle fonti regolamentari deve rispettare i canoni ermeneutici, che richiedono la lettura sistematica del testo
la disposizione non può essere interpretata isolatamente, perché il significato va ricostruito nel complesso della fonte
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
il vizio di violazione di legge non consente di sovrapporre una diversa lettura del merito quando la Corte di appello ha correttamente applicato i principi interpretativi
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
la censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza espone una ratio comprensibile e coerente con i principi di diritto applicati
la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia stato specificamente allegato e che vi siano elementi idonei a sorreggerne la prova
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione
Massime di principio
- Quando si chiede alla Corte di cassazione l'interpretazione di una fonte regolamentare non pubblicata o non di comune conoscenza, la parte deve produrre integralmente la fonte, perché l'esame isolato del solo articolo invocato non consente un'interpretazione sistematica conforme ai canoni ermeneutici.
- Una disposizione che impone di "tener conto" di più elementi comparativi non stabilisce, di regola, un automatismo di avanzamento o reinquadramento, ma attribuisce all'amministrazione un potere valutativo da esercitare in modo coordinato sui diversi parametri indicati.
- Nel reinquadramento al rientro da ruoli speciali, il parametro di comparazione deve essere coerente con la ratio della norma e riferito a posizioni effettivamente omogenee; non è corretto assumere come termine di paragone progressioni dipendenti da fattori individuali estranei alla dinamica comparativa considerata dal regolamento.
- Il danno da demansionamento o da inattività professionale non è in re ipsa: richiede specifica allegazione del pregiudizio subito, della sua natura e delle sue caratteristiche concrete.
- La prova del danno professionale può essere anche presuntiva, ma solo se sorretta da allegazioni precise e da indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione di sufficienza di tali elementi appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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