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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda alcuni dipendenti universitari che, dopo l'immissione in ruolo, hanno chiesto la ricostruzione della carriera con computo del servizio prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di ottenere il riconoscimento di una più favorevole posizione economica (B3) e le relative differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 16 della l. n. 808/1977, richiamato dall'art. 18 del CCNL del comparto Università del 2003, e aveva considerato utile il servizio pre-ruolo per maturare l'anzianità richiesta per la progressione. L'Università ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; 2) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per asserito riconoscimento di un diverso inquadramento iniziale non richiesto; 3) falsa applicazione dell'art. 18 CCNL 2003, dell'art. 52 CCNL 2000 e dell'art. 16 l. n. 808/1977, sostenendo che il beneficio operasse solo nei limiti della tabella di confluenza e non consentisse il riconoscimento della posizione B2/B3; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2698 c.c. sull'onere della prova; 5) omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione e sulla tardività dell'azione in relazione a buona fede e leale collaborazione; 6) falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale; 7) falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese. I dipendenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, quarto, quinto e sesto motivi e inammissibile il settimo. In particolare, ha escluso la violazione del contraddittorio perché la questione della perdurante applicabilità dell'art. 16 l. n. 808/1977 era già nel thema decidendum; ha negato l'ultrapetizione perché la Corte territoriale non aveva riconosciuto un diverso inquadramento iniziale, ma solo il computo del pre-ruolo ai fini della progressione economica; ha confermato che l'art. 16 l. n. 808/1977 continua ad applicarsi ai soli fini giuridici grazie al richiamo contenuto nel CCNL 2003 e che, combinato con il CCNL 2000 e con il CCDI 2004, consentiva il passaggio alla posizione economica superiore una volta maturata l'anzianità richiesta; ha escluso errori nell'applicazione dell'onere della prova; ha ritenuto non sussistente omessa pronuncia, perché il giudice di merito aveva comunque deciso sulla tardività e sulla compensazione; ha confermato la prescrizione quinquennale delle sole differenze retributive, non del diritto all'accertamento dell'anzianità utile; ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese perché il sindacato di legittimità opera solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. L'Università è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è violazione del contraddittorio quando la decisione resta entro i fatti e le questioni giuridiche già introdotte dalle parti nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre ultrapetizione se il giudice di merito decide sulla base della domanda effettivamente proposta, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è infondata quando la decisione si fonda sulle risultanze di causa e sulla corretta lettura delle norme applicabili.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova è correttamente assolto quando il giudice accerta in fatto e in diritto la sussistenza dei requisiti per la progressione economica.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamo privo di autonoma incidenza decisiva nel caso concreto, in mancanza di violazione delle regole di riparto probatorio.

  • art. 1227 c.c.

    L'eccezione collegata alla tardività dell'azione non comporta omessa pronuncia se la questione è stata comunque superata dalla decisione e dalla statuizione sulla prescrizione.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Si prescrivono quinquennalmente le sole differenze retributive; il diritto all'accertamento dell'anzianità di servizio può essere verificato senza un autonomo limite temporale, se permane l'interesse ad agire.

  • art. 92 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulle spese è limitato ai casi di violazione del principio di soccombenza, specie quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 16 l. n. 808/1977

    Il servizio ... è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera ...

    Il servizio pre-ruolo del personale universitario non docente è valutabile ai fini della progressione di carriera; il beneficio continua a operare anche per gli effetti giuridici, come richiamato dalla contrattazione collettiva.

  • art. 75 CCNL comparto Università del 9 agosto 2000

    Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL ... valutazione dell'anzianità di servizio, ivi compresi i casi di mobilità intercompartimentale (art. 16 legge 808/77)

    La contrattazione collettiva salva l'applicazione dell'art. 16 l. n. 808/1977 e ne conferma la rilevanza nella valutazione dell'anzianità.

  • art. 18 CCNL comparto Università del 13 maggio 2003

    Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista dall'art. 16 della legge 808/77 ... Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste ... dalla tabella B allegata al CCNL ... 9 agosto 2000

    Il richiamo ai soli fini giuridici consente di valorizzare il servizio pre-ruolo per maturare i requisiti della progressione economica, senza attribuire direttamente effetti economici autonomi; le confluenze tabellari restano rispettate.

  • art. 56, comma 4, CCNL comparto Università del 9 agosto 2000

    i neoassunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva previa apposita formazione

    La permanenza iniziale in B1 e il successivo passaggio alla posizione economica superiore rilevano nel computo dell'anzianità utile alla progressione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto all'accertamento dell'anzianità di servizio può essere giudizialmente verificato senza termine autonomo, mentre le conseguenze patrimoniali del relativo riconoscimento restano soggette alla prescrizione quinquennale.
  • Quando la domanda riguarda il computo del servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica, non vi è ultrapetizione se il giudice riconosce il diritto entro tale perimetro, senza attribuire un diverso inquadramento iniziale non richiesto.
  • Il richiamo contrattuale a una norma di legge 'ai soli fini giuridici' può mantenere operante il servizio pre-ruolo come criterio di maturazione dell'anzianità utile alla progressione, pur senza produrre automaticamente effetti economici diretti.
  • La prescrizione delle differenze retributive non impedisce il riconoscimento degli scatti o dei passaggi successivi, che vanno calcolati come se lo scatto prescritto fosse stato utilmente conseguito.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti implicitamente rigettata dalla decisione su altra questione logicamente assorbente o incompatibile.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è ristretto ai casi in cui il giudice le ponga a carico della parte totalmente vittoriosa, in violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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