Cassazione Civile, Ordinanza n. 24052/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali che la stessa assumeva prescritti, conosciuti a seguito del rilascio di un estratto di ruolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la prescrizione dei contributi e compensando le spese. In appello, l’istituto previdenziale aveva proposto appello incidentale deducendo il difetto di interesse ad agire della parte privata; la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che non avesse colpito specificamente la ratio decidendi del primo giudice, cioè l’avvenuta richiesta amministrativa di discarico dei ruoli prima della causa, e ha così ritenuto formato il giudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire, escludendo l’applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Con il ricorso per cassazione l’istituto ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 276 c.p.c., dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale era invece ammissibile perché specifico e idoneo a contestare la statuizione sull’interesse ad agire, e che la Corte territoriale aveva confuso ammissibilità e fondatezza del motivo. Ha inoltre dedotto che, una volta escluso il giudicato interno, doveva applicarsi la norma sopravvenuta che ridisegna l’interesse ad agire nelle impugnazioni avverso cartelle o estratti di ruolo in casi di notificazione invalida.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto previdenziale, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarando che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale: il motivo di gravame era specifico e conforme ai requisiti di ammissibilità dell’art. 434 c.p.c., perché individuava il capo impugnato e confutava la ratio decidendi del primo giudice. La Corte d’appello aveva quindi erroneamente confuso l’ammissibilità con la fondatezza della censura e, da tale errore, aveva indebitamente fatto discendere il giudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire. Escluso il giudicato, la Corte ha applicato lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla natura dinamica dell’interesse ad agire nelle controversie su estratti di ruolo e cartelle non ritualmente notificate. In mancanza di allegazioni della contribuente idonee a integrare i requisiti dell’interesse alla impugnazione autonoma, la Corte ha deciso nel merito nei sensi dell’art. 382 c.p.c., con integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla stabilità del giudicato sostanziale, ma ritenuto non operante perché l’appello incidentale dell’ente era ammissibile e impediva il formarsi del giudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire.
Richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte esclude che esso si fosse formato, poiché il motivo di appello incidentale era idoneo a censurare la statuizione del primo giudice.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
È la norma sopravvenuta che plasma l’interesse ad agire nelle impugnazioni di cartelle/ruoli nei casi previsti; si applica ai processi pendenti e può escludere l’azione se mancano i requisiti specifici di interesse.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146
Norma introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, richiamata quale ius superveniens applicabile anche ai giudizi pendenti.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata per la disciplina sopravvenuta sull’interesse ad agire.
Richiamato nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa diversa dal profilo del giudicato e della decisione conseguente.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge da parte della Corte d’appello.
Richiamato per affermare che l’appello incidentale era sufficientemente specifico e dunque ammissibile.
Interpretati nel senso che l’impugnazione deve indicare con chiarezza capi contestati e ragioni della doglianza, senza formule sacramentali, ma con una parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata.
Richiamato solo per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza.
Usato come base per la cassazione senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
Richiamato come termine/processo di opposizione rilevante ai fini della configurazione dell’interesse ad agire nella vicenda contributiva.
Richiamato per adesione alle motivazioni di precedenti arresti, senza autonoma ratio decisoria.
Massime di principio
- L’appello è ammissibile quando consente di individuare con precisione il capo di sentenza censurato e contiene una confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata; non è richiesta alcuna formula sacramentale né un progetto alternativo di decisione.
- L’inammissibilità dell’impugnazione non può essere dichiarata solo perché la censura è ritenuta infondata: ammissibilità e fondatezza sono profili distinti e non sovrapponibili.
- Se il motivo di impugnazione incidentale è idoneo a contestare la ratio decidendi del primo giudice, esso impedisce il formarsi del giudicato interno sulla questione devoluta.
- L’interesse ad agire nelle controversie su cartelle di pagamento e estratti di ruolo ha natura dinamica e può essere inciso da norme sopravvenute fino alla decisione; la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti.
- In assenza di allegazioni e dimostrazioni dei presupposti specifici richiesti dalla disciplina sopravvenuta, la domanda di impugnazione autonoma del ruolo/cartella è improponibile per difetto di interesse ad agire.
- Quando il ricorso per cassazione coglie nel segno sull’assenza di giudicato interno e sulla mancata applicazione dello ius superveniens, la Corte può cassare senza rinvio se la causa non poteva essere proposta.
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