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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24053/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di un comune, in servizio dal 1991 con qualifica di segretaria amministrativa in categoria D, aveva convenuto l’ente chiedendone l’accertamento della responsabilità per asserito demansionamento, sottoutilizzazione e condotte vessatorie. I giudici di merito avevano respinto la domanda, rilevando sia l’insufficienza delle prove offerte sia, prima ancora, l’inadeguatezza delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo. In cassazione la lavoratrice ha proposto un unico motivo, deducendo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e processuali, lamentando in particolare il mancato espletamento della prova contraria diretta e l’erronea declaratoria di inammissibilità della testimonianza di un teste specifico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva comunque argomentato diffusamente sull’insufficienza o irrilevanza delle prove e sull’inidoneità delle allegazioni iniziali a sorreggere la pretesa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stata richiamata come base formale del motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura, così costruita, mascherasse una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisasse una effettiva violazione rilevante in sede di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione autonoma, reputando la doglianza diretta in sostanza contro il merito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vizio denunciabile nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente; non è stata accolta l’idea che vi fosse una violazione censurabile, poiché il motivo mirava alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’ammissibilità.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità.

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione idonea a fondare il ricorso.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non valorizzato come effettiva violazione.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla prova testimoniale; la Corte ha ribadito che la gestione delle liste testimoniali sovrabbondanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, ritenendo il motivo diretto alla rivalutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, persegua in realtà una diversa valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, anche implicita.
  • Quando il giudice di merito ritenga le allegazioni iniziali già di per sé inidonee a sostenere la domanda, la censura che non si confronti con tale ratio decisoria è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La valutazione di sufficienza, rilevanza e pertinenza delle prove assunte appartiene al merito e non può essere trasformata in un vizio di violazione di legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, va posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi della disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieMobbingDemansionamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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