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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24047/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni soggetti, già inseriti in una graduatoria regionale relativa a un procedimento di stabilizzazione del personale precario del comparto sanitario, per ottenere l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’azienda sanitaria di appartenenza, con conseguente riammissione in servizio e risarcimento del danno da ritardo nel conseguimento della stabilizzazione. In primo grado la domanda era stata accolta, valorizzando la legge regionale campana n. 1 del 2008 e la graduatoria approvata. La Corte d’appello aveva però riformato integralmente la decisione, ritenendo che la normativa statale e regionale configurasse solo una possibilità di stabilizzazione, subordinata ai vincoli finanziari, alla programmazione del fabbisogno e alle autorizzazioni commissariali, senza attribuire un diritto soggettivo all’assunzione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione della l. n. 296 del 2006, della l.r. Campania n. 1 del 2008 e dei decreti commissariali, sostenendo che la normativa regionale avrebbe imposto la stabilizzazione dei soggetti inseriti nella graduatoria e che l’azienda non potesse opporre il mancato servizio al momento del decreto commissariale o i limiti finanziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, era esistente e idonea a superare il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost., consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando la propria giurisprudenza consolidata in materia di stabilizzazioni del personale precario nel pubblico impiego: l’art. 1, comma 519, l. n. 296/2006 e la disciplina regionale richiamata non attribuiscono un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione, ma solo una facoltà/procedura di stabilizzazione subordinata alla copertura finanziaria, alla programmazione dei posti e ai vincoli di reclutamento. In mancanza di tali presupposti non sorge un diritto alla costituzione del rapporto né un diritto risarcitorio per la mancata stabilizzazione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la motivazione in modo assoluto o apparente; nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta sufficiente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    è richiesto il minimo costituzionale della motivazione, soddisfatto dalla sentenza d’appello

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione solo nei limiti dell’apparenza o inesistenza

  • art. 1, comma 519, l. n. 296/2006

    non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione, ma avvia un processo di graduale riassorbimento del precariato nei limiti di fabbisogno e disponibilità finanziarie

  • art. 1, comma 565, l. n. 296/2006

    la stabilizzazione è subordinata ai limiti finanziari, alla predeterminazione del fabbisogno e ai requisiti di accesso all’impiego pubblico

  • art. 81, l.r. Campania n. 1/2008

    "promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato"

    la disposizione regionale non impone un obbligo di assunzione, ma prevede una possibilità di stabilizzazione nei limiti delle risorse, della dotazione organica e del turn over

  • art. 97 Cost.

    richiamato come limite al reclutamento senza concorso e alla deroga ai principi di buon andamento e imparzialità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto dell’impugnazione, il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario pubblico, l’inserimento in graduatoria e il possesso dei requisiti previsti dalla legge non bastano, di per sé, a fondare un diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato.
  • Le norme statali e regionali che disciplinano la stabilizzazione vanno interpretate come strumenti di graduale riassorbimento del precariato, condizionati alla copertura finanziaria, alla programmazione del fabbisogno e alla disponibilità di posti in organico.
  • La previsione legislativa che usa formule come "promuove" la trasformazione del rapporto indica, in linea di principio, una facoltà amministrativa e non un obbligo vincolante di assunzione.
  • In assenza dei presupposti finanziari e organizzativi richiesti dalla legge, non è configurabile né il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro né un autonomo diritto al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione.
  • La motivazione della sentenza di appello non è apparente quando esplicita, anche sinteticamente, le ragioni di diritto e di fatto poste a base della decisione e consente il controllo logico della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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