Cassazione Civile, Ordinanza n. 13732/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità 2008-2012 emessi dal Comune per superfici di uno stabilimento industriale adibite, tra l'altro, a magazzini e depositi di pallets, sacchi di cemento, materie prime e altri materiali. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello principale del Comune e accolto l'appello incidentale della società, ritenendo non tassabili alcune aree perché connesse alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili o comunque esenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993, sostenendo che i magazzini/depositi non potessero essere esclusi dalla TARSU senza accertare la produzione di rifiuti speciali in quelle aree; 2) violazione della disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e delle delibere/regolamenti comunali, contestando che i materiali indicati dalla società fossero in realtà assimilabili agli urbani e lamentando l'erronea esclusione dei rifiuti dal tributo solo perché smaltiti tramite ditte private; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per mancata verifica dell'adempimento, da parte della contribuente, dell'onere di fornire i dati sulle aree esenti o ridotte; 4) omessa rideterminazione dell'importo dovuto dopo l'annullamento dell'atto impositivo; 5) violazione delle norme sulla decadenza dell'accertamento TARSU 2008, sostenendo che il termine non fosse spirato alla data di notifica dell'avviso (29.12.2014).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi tre motivi, ha dichiarato assorbito il quarto e ha respinto il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso dalla tassazione i locali a magazzino/deposito senza verificare se vi si formassero rifiuti speciali non assimilabili o se ricorressero i presupposti normativi per l'esenzione/riduzione; ha inoltre ribadito che, in materia TARSU, l'onere di dimostrare l'esenzione o la non imponibilità delle aree grava sul contribuente. Quanto alla decadenza per l'annualità 2008, ha invece confermato che, essendo l'occupazione già in essere dal 1992, l'avviso notificato nel dicembre 2014 era tardivo solo se riferito al quinquennio calcolato dal 31 dicembre 2013, ma sul punto la censura del Comune è stata comunque respinta nel dispositivo complessivo nei termini indicati dalla motivazione riportata nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
presupposto della tassa e esclusione della superficie ove si formano rifiuti speciali
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree a qualsiasi uso adibiti; non si computa la porzione in cui, per caratteristiche strutturali o destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi. L'esclusione costituisce eccezione alla regola generale della tassabilità.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
obbligo di denuncia dei locali ed aree tassabili entro il 20 gennaio successivo
La denuncia rileva ai fini dell'accertamento e, in caso di denuncia infedele o incompleta e successiva inerzia, il contribuente è equiparato a chi ometta la denuncia.
L'onere di provare i presupposti delle esenzioni o riduzioni TARSU grava sul contribuente, mentre l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria.
Richiamato in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sul punto dell'onere probatorio e della delimitazione delle aree esenti.
Richiamato come parametro della valutazione delle prove e degli elementi acquisiti.
art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Il termine decadenziale per l'accertamento va calcolato secondo la data di decorrenza rilevante in base alla concreta situazione di occupazione o detenzione del bene.
art. 184, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dal Comune in relazione alla disciplina dei rifiuti speciali e alla loro classificazione.
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
art. 265, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Le norme regolamentari previgenti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti norme attuative, evitando soluzioni di continuità.
art. 264, comma 1, lett. i), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
I provvedimenti attuativi del previgente d.lgs. n. 22/1997 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Restituisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani alcune categorie di rifiuti speciali per qualità e quantità.
art. 17, comma 3, l. 24 aprile 1998, n. 128
Ha abrogato l'assimilazione ope legis dei rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi, rendendo rilevante la disciplina comunale di assimilazione.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14
Cita l'istituzione del TARES e la soppressione dei prelievi previgenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
Cita l'istituzione della TARI a decorrere dal 1 gennaio 2014.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
Richiamato dal Comune nel secondo motivo in tema di disciplina dei rifiuti.
delibera CIPE 27 luglio 1984
Richiamata come parametro tecnico per l'assimilazione dei rifiuti.
Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44/1998
Indicata come fonte locale rilevante per l'assimilazione dei rifiuti ai fini TARSU.
delibera del Consiglio Comunale n. 26/2000
Richiamata dal Comune nel secondo motivo, in relazione alla disciplina locale applicabile.
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'area esclusa dalla superficie imponibile deve essere specificamente individuata e deve risultare oggettivamente destinata, per caratteristiche strutturali o funzionali permanenti, alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili; la mera destinazione a magazzino o deposito non basta a escludere il tributo.
- L'esenzione o riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali costituisce eccezione alla regola generale della tassabilità di chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale; di conseguenza, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente.
- Per ottenere l'esclusione di aree dalla TARSU, il contribuente deve fornire al Comune i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione degli spazi interessati e la documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esenzione o della riduzione.
- Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, per le annualità rilevanti dopo il d.lgs. n. 22/1997 assumono rilievo decisivo le delibere e i regolamenti comunali, ferma la disciplina transitoria che ha mantenuto in vigore le norme previgenti sino all'adozione degli atti attuativi.
- Il fatto che i rifiuti siano stati smaltiti tramite ditte private non è di per sé sufficiente a escludere l'imponibilità o a qualificare i rifiuti come non assimilabili: occorre verificare la loro natura secondo la normativa statale e locale applicabile.
- In tema di accertamento TARSU, la decadenza va computata tenendo conto del momento iniziale dell'occupazione o detenzione del locale; se tale situazione è in essere fin dall'inizio del periodo d'imposta, il termine decorre dall'anno corrente.
- Se il contribuente ha presentato una denuncia infedele o incompleta e poi è rimasto inerte negli anni successivi, la sua posizione è equiparata a quella di chi non abbia presentato alcuna denuncia ai fini della disciplina decadenziale.
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