Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25932/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia pendente e, applicando l'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificato, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Non ha quindi esaminato nel merito i due motivi del ricorso dell'Agenzia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento con cui era stata recuperata maggiore IVA per l'anno 2012. L'Ufficio sosteneva che la società avesse effettuato operazioni di finanziamento in favore di società del gruppo, qualificate come operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 633/1972, le quali, per abitualità e progressiva crescita degli importi, avrebbero dovuto concorrere al calcolo del pro rata di detrazione IVA ex art. 19, comma 5, e art. 19-bis d.P.R. 633/1972, non essendo limitate a operazioni accessorie o occasionali. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c.; con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali richiamate, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché tali operazioni non fossero assoggettate a pro rata. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, allegando domanda di definizione e versamento della prima rata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e prova il pagamento della prima rata o degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale prevista dalla legge di definizione.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.
  • Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale della legge di definizione agevolata.
  • In una controversia IVA, la qualificazione delle operazioni esenti e la loro eventuale abitualità possono rilevare ai fini dell'applicazione del pro rata di detrazione; tuttavia, nel caso di estinzione del giudizio, la Corte non affronta il merito della questione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.