Cassazione Civile, Ordinanza n. 25932/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia pendente e, applicando l'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificato, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Non ha quindi esaminato nel merito i due motivi del ricorso dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento con cui era stata recuperata maggiore IVA per l'anno 2012. L'Ufficio sosteneva che la società avesse effettuato operazioni di finanziamento in favore di società del gruppo, qualificate come operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 633/1972, le quali, per abitualità e progressiva crescita degli importi, avrebbero dovuto concorrere al calcolo del pro rata di detrazione IVA ex art. 19, comma 5, e art. 19-bis d.P.R. 633/1972, non essendo limitate a operazioni accessorie o occasionali. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c.; con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali richiamate, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché tali operazioni non fossero assoggettate a pro rata. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, allegando domanda di definizione e versamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 19, comma 5, d.P.R. 633/1972
Richiamato come base normativa del meccanismo del pro rata IVA invocato dall'Ufficio per limitare la detrazione in presenza di operazioni esenti.
Richiamato per sostenere l'applicazione del pro rata alle operazioni esenti svolte con abitualità e non occasionalmente.
Norma richiamata per qualificare come esenti le operazioni di finanziamento effettuate dalla contribuente.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella contestazione dell'applicazione del pro rata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro del secondo motivo di ricorso per dedotta nullità della sentenza impugnata.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per la dedotta carenza motivazionale della sentenza tributaria.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione della sentenza della CTR.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, asseritamente solo apparente.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022
Applicato per dichiarare estinto il giudizio in presenza della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima rata.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 34/2023
Richiamato come modifica della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022
Richiamati per regolare gli effetti dell'eventuale diniego della definizione e la sua impugnazione, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e prova il pagamento della prima rata o degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale prevista dalla legge di definizione.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.
- Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale della legge di definizione agevolata.
- In una controversia IVA, la qualificazione delle operazioni esenti e la loro eventuale abitualità possono rilevare ai fini dell'applicazione del pro rata di detrazione; tuttavia, nel caso di estinzione del giudizio, la Corte non affronta il merito della questione.
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