Cassazione Civile, Ordinanza n. 25136/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la decisione impugnata e, rilevata d'ufficio la tardività dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio nel giudizio di merito. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso introduttivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la legittimità della revisione del classamento di un immobile sito in Roma ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. In primo grado l'avviso di accertamento era stato annullato, ma l'Ufficio aveva proposto appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la nullità/illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, con violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990; 2) la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la qualificazione dell'avviso come mera provocatio ad opponendum; 3) la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non avere il giudice d'appello dichiarato l'inammissibilità del gravame, poiché notificato tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendo che la notifica dell'appello tramite posta privata non consentisse di provare con certezza legale la data di consegna e quindi la tempestività del gravame; poiché l'unica data certa era la costituzione dell'appellata, avvenuta oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e art. 51 d.lgs. 546/1992, l'appello dell'Ufficio doveva essere dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Norma richiamata come base della revisione del classamento catastale oggetto di contestazione.
Richiamato come parametro della motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione della violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la qualificazione dell'avviso.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla tempestività della notifica dell'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Utilizzato per individuare il termine semestrale per proporre appello in mancanza di notifica della sentenza.
Richiamato per affermare la tardività dell'appello nel processo tributario.
art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
Richiamato per il periodo di sospensione feriale applicabile ratione temporis.
Direttiva 2008/6/CE
Richiamata in relazione al quadro europeo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo diversa dimostrazione dello Stato.
Richiamata come disciplina successiva sul regime delle notifiche tramite operatori postali privati.
Cass. SU n. 299 del 2020
Assunta come precedente decisivo: la notifica di atto giudiziario tramite operatore postale privato privo di titolo è nulla e non inesistente, ma non fornisce certezza legale della data di consegna ai fini della tempestività.
Cass. SU n. 6983 del 2005
Richiamata per il principio di rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione tardiva.
Cass. SU n. 18569 del 2016
Richiamata sul dies a quo del termine d'appello dal deposito della sentenza di primo grado.
Cass. SU n. 22438 del 2018
Richiamata in tema di onere della prova della tempestività della notificazione.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è notificata tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo, la notifica può essere nulla ma non inesistente; tuttavia tale modalità non consente di attribuire certezza legale alla data di consegna, con effetti decisivi sulla verifica della tempestività del gravame.
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello è soggetta a controllo officioso del giudice e dell'eventuale giudice di legittimità, poiché l'inammissibilità per tardività tutela interessi indisponibili e non è sanata dalla costituzione della parte appellata.
- Chi propone l'impugnazione ha l'onere di dimostrarne la tempestiva notificazione; in mancanza di prova certa della data di consegna dell'atto all'operatore abilitato, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
- Se la sentenza di primo grado non è stata notificata, il termine per appellare decorre dal deposito della decisione, tenendo conto della sospensione feriale applicabile ratione temporis.
- Quando un motivo di ricorso conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di merito per ragioni preliminari, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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