Cassazione Civile, Ordinanza n. 20638/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di varie cartelle esattoriali, richiamate anche nell’estratto di ruolo, e di un successivo avviso di fermo amministrativo. Il giudice tributario regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente a un credito ritenuto relativo a sanzioni amministrative, respingendo per il resto l’appello sul presupposto che le cartelle fossero state validamente notificate a mezzo posta e che i crediti non fossero prescritti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha censurato il difetto di giurisdizione, sostenendo che la pretesa avesse natura tributaria perché riferita a TARSU/TIA; 2) ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione, assumendo che in caso di mancata consegna al destinatario fosse necessaria la raccomandata informativa e contestando comunque la prova delle notifiche, prodotte in copia; 3) ha dedotto violazione delle norme sulla prova documentale, lamentando che la CTR avesse utilizzato documenti da lui disconosciuti; 4) ha invocato la prescrizione quinquennale dei crediti; 5) ha denunciato motivazione apparente della sentenza di merito. La Corte ha ritenuto il primo, il terzo e il quarto motivo inammissibili e comunque infondati, ha respinto il secondo e il quinto motivo, affermando che la notifica diretta a mezzo posta della cartella non richiede raccomandata informativa, che la prova si assolve con l’avviso di ricevimento e che il disconoscimento generico della copia documentale è inefficace. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza regionale fosse sufficiente e non apparente. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle controparti; disposto l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la prescrizione e ritenuto valide le notifiche delle cartelle; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla giurisdizione per difetto di specificità e autosufficienza, e ha escluso che la motivazione della sentenza di merito fosse apparente. Non vi è stata condanna alle spese per assenza di attività difensiva delle controparti, ma è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure dedotte sotto tali vizi.
consente la notifica della cartella di pagamento anche mediante invio diretto, da parte del concessionario/agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non occorre la raccomandata informativa.
richiamato insieme alle altre norme sulla notificazione, ma la Corte ha affermato che nel caso di notifica diretta a mezzo posta opera la disciplina del servizio postale ordinario.
artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.
richiamati dal ricorrente; la Corte ha precisato che non si applicano, per la notifica diretta a mezzo posta della cartella, le regole che presuppongono la notifica tramite ufficiale giudiziario.
art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982
la Corte ha escluso la necessità della raccomandata informativa nelle notifiche dirette della cartella esattoriale effettuate tramite servizio postale ordinario.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e non idonea a scalfire la decisione di merito.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia; la Corte ha valorizzato, invece, la necessità di un disconoscimento specifico e circostanziato.
richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento; la Corte ha ritenuto che il disconoscimento generico sia inefficace.
per contestare la conformità all’originale delle copie fotostatiche occorre un disconoscimento chiaro e circostanziato, indicando documento e difformità dedotte; il mero disconoscimento di stile non è sufficiente.
richiamato dal ricorrente in relazione al processo tributario; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte ha osservato che la CTR aveva comunque escluso la maturazione della prescrizione in base all’atto interruttivo.
richiamato nei motivi sulla prescrizione e sulla motivazione; la Corte ha escluso omessa pronuncia e ha ritenuto la sentenza di merito sufficientemente motivata.
richiamato a sostegno della doglianza di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale superasse il minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della decisione; non occorre confutare espressamente ogni deduzione difensiva.
richiamato per la presunzione di conoscenza degli atti giunti all’indirizzo del destinatario; la prova del perfezionamento della notifica è assolta con l’avviso di ricevimento, salvo prova contraria dell’impossibilità non colposa di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che discute una diversa base fattuale o non riporta gli elementi essenziali del fatto processuale rilevante.
- La notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non richiede l’invio di una raccomandata informativa successiva, applicandosi la disciplina del servizio postale ordinario e non quella delle notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario.
- La prova del perfezionamento della notificazione della cartella è data dall’avviso di ricevimento; non è necessario produrre anche la copia integrale della cartella, salvo specifiche contestazioni supportate da allegazioni idonee.
- La contestazione della conformità all’originale di copie fotostatiche di relata o avviso di ricevimento richiede un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato; un mero disconoscimento generico o di stile è inefficace.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, come la verifica concreta delle notifiche, quando la doglianza è formalmente incardinata come violazione di legge.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o il mancato esame di ogni singolo argomento difensivo, se il nucleo decisorio è comunque intelligibile.
- In tema di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, il giudice di merito può escludere la maturazione del termine prescrizionale valorizzando un atto interruttivo tempestivamente notificato e collocando correttamente il dies a quo in relazione alla notifica delle cartelle.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20575/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →