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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2012 con contestazione di: mancata dichiarazione dei redditi per enti non commerciali, mancata trasmissione del modello EAS, omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili e mancati versamenti per IVA, IRES, IRAP oltre a sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando alcuni importi e escludendo sanzioni per IRES/IRAP; l'Arciconfraternita ha impugnato sostenendo, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale, la mancata chiamata in causa dell'altra Arciconfraternita che condivideva contratti, concessione e conti correnti (quindi litisconsorzio necessario), la natura non commerciale delle operazioni (esenzione/esonero IVA per enti ecclesiastici), la presunzione di non commerciabilità ai sensi dell'art.149 TUIR, l'assenza di obbligo di presentazione del modello EAS e l'errata determinazione del reddito imponibile per IRES. L'Agenzia ha resistito confermando i maggiori imponibili e le sanzioni e sostenendo che l'accertamento poteva essere rivolto alla sola Arciconfraternita destinataria dell'atto.

La decisione

La CTR di Napoli ha accolto l'appello dell'Arciconfraternita e ha annullato la sentenza della CTP n.6670/2018 unicamente perché il giudizio di primo grado non aveva integrato il contraddittorio nei confronti dell'altra Arciconfraternita coinvolta nelle stesse operazioni (litisconsorzio necessario). La causa è stata rimessa alla CTP di Napoli per l'integrazione del contraddittorio e per il prosieguo del giudizio; non è stata decisa la questione di merito circa la qualificazione commerciale o ecclesiastica delle operazioni né la fondatezza degli imponibili e delle sanzioni. Le spese del grado sono rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • legge 212/2000 art.12 comma 7

    Richiamata dall'ente per censurare presunte violazioni procedurali fiscali; nella decisione è evocata la necessità del contraddittorio endoprocedimentale come profilo di legittimità, sebbene la CTR abbia deciso sul profilo del litisconsorzio necessario.

  • legge 4/1929 art.24

    Invocata dall'ente in tema di diritti e garanzie; non risolta nel merito dalla CTR.

  • Costituzione artt. 3, 24, 53

    Richiamati dall'ente a supporto di profili di giusto processo e parità di trattamento; la CTR si è concentrata sul vizio processuale del mancato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

  • Carta dei diritti fondamentali UE artt. 41, 47, 48

    Rinvio a garanzie di buona amministrazione e tutela giurisdizionale; non decisivo per il rimando al giudice di rinvio.

  • CEDU art.6

    Richiamato in ordine al diritto ad un giusto processo; la decisione ha ritenuto necessario il contraddittorio con l'altra Arciconfraternita per rispettare le garanzie difensive.

  • d.p.r. 633/1972 art.4 punto 4

    Norma che disciplina l'esonero/esenzione IVA per talune operazioni; l'Arciconfraternita ne ha invocato l'applicabilità per le attività cimiteriali, ma la CTR non si è pronunciata sul merito, rimandando la questione al giudice di rinvio.

  • d.p.r. 633/1972 artt.1 e 2

    Richiamati nella controversia sul fatto che le operazioni possano o meno essere considerate cessioni di beni/diritti imponibili; la qualificazione sostanziale rimane da esaminare con tutte le parti in causa.

  • codice civile art.2195

    Richiamato dall'ente per sostenere che non vi è attività d'impresa tipica; questione di merito non decisa dalla CTR.

  • d.p.r. 917/1986 (TUIR) art.149 comma 4

    Prevede una presunzione di non commerciabilità per enti ecclesiastici; invocata dall'ente come elemento a favore dell'irrilevanza fiscale delle operazioni, ma da valutare nel merito dal giudice di rinvio.

  • legge 222/1985

    Riconoscimento dello status di ente ecclesiastico utilizzato per sostenere l'esenzione/esonero fiscale; da esaminare nel contraddittorio integrato.

  • d.p.r. 917/1986 (TUIR) art.148 commi 1 e 3

    Norme relative alla tassazione degli enti non commerciali e alle cause di perdita della qualità di ente non commerciale; richiamate dall'ente per escludere natura commerciale dell'attività.

  • d.l. 185/2008 art.10

    Richiamato in relazione agli obblighi e alle esenzioni degli enti; l'ente ha sostenuto che il modello EAS non fosse dovuto in quanto ente riconosciuto.

  • d.p.r. 601/1973 art.6

    Norma che prevede la possibilità di tassazione ridotta al 50% per taluni redditi diversi; l'ente l'ha invocata come soluzione subordinata per l'IRES.

  • d.lgs. 546/1992 art.14

    Norma sul litisconsorzio e sulla necessità di chiamata in giudizio di tutti i soggetti coinvolti quando la decisione produce effetti su più titolari; la CTR ha applicato questo principio per disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • d.lgs. 546/1992 art.59 comma lett. b

    Previsione che consente alla Corte territoriale di rinviare la causa al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio quando manca il litisconsorzio necessario; applicata dalla CTR per rimandare la causa.

Massime di principio

  • Se l'accertamento fiscale riguarda attività e rapporti economici che risultano strutturalmente in comune tra più soggetti (contratti di appalto condivisi, concessioni intestate a più enti, conti correnti cointestati, delibere e ricevute comuni), l'amministrazione deve rivolgere l'accertamento a tutti i soggetti interessati o, se ciò non è stato fatto, il giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio (litisconsorzio necessario).
  • La mancata chiamata in giudizio di un soggetto la cui posizione è indissolubilmente connessa a quella del destinatario dell'accertamento costituisce vizio processuale che può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per l'integrazione del contraddittorio, senza che il giudice d'appello entri nel merito delle contestazioni fiscali sostanziali.
  • Le questioni di merito circa la qualificazione delle attività di enti ecclesiastici (commerciale vs. non commerciale; applicabilità dell'esonero/esenzione IVA; presunzione di non commerciabilità ai sensi dell'art.149 TUIR) richiedono valutazione istruttoria completa con tutte le parti presenti; la mancanza di una delle parti rilevanti può pregiudicare la corretta valutazione di tali profili.
  • Quando un giudice in primo grado esclude sanzioni per alcuni tributi per motivi di buona fede o complessità interpretativa, è coerente ed opportuno valutare la stessa posizione anche per altri tributi connessi; tuttavia, la decisione su questo punto è sostanziale e va decisa con tutte le parti coinvolte.
  • In presenza di enti riconosciuti come ecclesiastici, prima di escludere obblighi informativi o di applicare esenzioni, è necessario verificare la sussistenza concreta dei presupposti normativi (finalità istituzionali, modalità di gestione, separazione patrimoniale) attraverso pieno contraddittorio e prova documentale.

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