Sentenza del 16/01/2020 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2012 con contestazione di: mancata dichiarazione dei redditi per enti non commerciali, mancata trasmissione del modello EAS, omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili e mancati versamenti per IVA, IRES, IRAP oltre a sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando alcuni importi e escludendo sanzioni per IRES/IRAP; l'Arciconfraternita ha impugnato sostenendo, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale, la mancata chiamata in causa dell'altra Arciconfraternita che condivideva contratti, concessione e conti correnti (quindi litisconsorzio necessario), la natura non commerciale delle operazioni (esenzione/esonero IVA per enti ecclesiastici), la presunzione di non commerciabilità ai sensi dell'art.149 TUIR, l'assenza di obbligo di presentazione del modello EAS e l'errata determinazione del reddito imponibile per IRES. L'Agenzia ha resistito confermando i maggiori imponibili e le sanzioni e sostenendo che l'accertamento poteva essere rivolto alla sola Arciconfraternita destinataria dell'atto.
La decisione
La CTR di Napoli ha accolto l'appello dell'Arciconfraternita e ha annullato la sentenza della CTP n.6670/2018 unicamente perché il giudizio di primo grado non aveva integrato il contraddittorio nei confronti dell'altra Arciconfraternita coinvolta nelle stesse operazioni (litisconsorzio necessario). La causa è stata rimessa alla CTP di Napoli per l'integrazione del contraddittorio e per il prosieguo del giudizio; non è stata decisa la questione di merito circa la qualificazione commerciale o ecclesiastica delle operazioni né la fondatezza degli imponibili e delle sanzioni. Le spese del grado sono rinviate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Richiamata dall'ente per censurare presunte violazioni procedurali fiscali; nella decisione è evocata la necessità del contraddittorio endoprocedimentale come profilo di legittimità, sebbene la CTR abbia deciso sul profilo del litisconsorzio necessario.
legge 4/1929 art.24
Invocata dall'ente in tema di diritti e garanzie; non risolta nel merito dalla CTR.
Costituzione artt. 3, 24, 53
Richiamati dall'ente a supporto di profili di giusto processo e parità di trattamento; la CTR si è concentrata sul vizio processuale del mancato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Carta dei diritti fondamentali UE artt. 41, 47, 48
Rinvio a garanzie di buona amministrazione e tutela giurisdizionale; non decisivo per il rimando al giudice di rinvio.
CEDU art.6
Richiamato in ordine al diritto ad un giusto processo; la decisione ha ritenuto necessario il contraddittorio con l'altra Arciconfraternita per rispettare le garanzie difensive.
Norma che disciplina l'esonero/esenzione IVA per talune operazioni; l'Arciconfraternita ne ha invocato l'applicabilità per le attività cimiteriali, ma la CTR non si è pronunciata sul merito, rimandando la questione al giudice di rinvio.
Richiamati nella controversia sul fatto che le operazioni possano o meno essere considerate cessioni di beni/diritti imponibili; la qualificazione sostanziale rimane da esaminare con tutte le parti in causa.
Richiamato dall'ente per sostenere che non vi è attività d'impresa tipica; questione di merito non decisa dalla CTR.
d.p.r. 917/1986 (TUIR) art.149 comma 4
Prevede una presunzione di non commerciabilità per enti ecclesiastici; invocata dall'ente come elemento a favore dell'irrilevanza fiscale delle operazioni, ma da valutare nel merito dal giudice di rinvio.
Riconoscimento dello status di ente ecclesiastico utilizzato per sostenere l'esenzione/esonero fiscale; da esaminare nel contraddittorio integrato.
d.p.r. 917/1986 (TUIR) art.148 commi 1 e 3
Norme relative alla tassazione degli enti non commerciali e alle cause di perdita della qualità di ente non commerciale; richiamate dall'ente per escludere natura commerciale dell'attività.
Richiamato in relazione agli obblighi e alle esenzioni degli enti; l'ente ha sostenuto che il modello EAS non fosse dovuto in quanto ente riconosciuto.
Norma che prevede la possibilità di tassazione ridotta al 50% per taluni redditi diversi; l'ente l'ha invocata come soluzione subordinata per l'IRES.
Norma sul litisconsorzio e sulla necessità di chiamata in giudizio di tutti i soggetti coinvolti quando la decisione produce effetti su più titolari; la CTR ha applicato questo principio per disporre l'integrazione del contraddittorio.
d.lgs. 546/1992 art.59 comma lett. b
Previsione che consente alla Corte territoriale di rinviare la causa al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio quando manca il litisconsorzio necessario; applicata dalla CTR per rimandare la causa.
Massime di principio
- Se l'accertamento fiscale riguarda attività e rapporti economici che risultano strutturalmente in comune tra più soggetti (contratti di appalto condivisi, concessioni intestate a più enti, conti correnti cointestati, delibere e ricevute comuni), l'amministrazione deve rivolgere l'accertamento a tutti i soggetti interessati o, se ciò non è stato fatto, il giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio (litisconsorzio necessario).
- La mancata chiamata in giudizio di un soggetto la cui posizione è indissolubilmente connessa a quella del destinatario dell'accertamento costituisce vizio processuale che può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per l'integrazione del contraddittorio, senza che il giudice d'appello entri nel merito delle contestazioni fiscali sostanziali.
- Le questioni di merito circa la qualificazione delle attività di enti ecclesiastici (commerciale vs. non commerciale; applicabilità dell'esonero/esenzione IVA; presunzione di non commerciabilità ai sensi dell'art.149 TUIR) richiedono valutazione istruttoria completa con tutte le parti presenti; la mancanza di una delle parti rilevanti può pregiudicare la corretta valutazione di tali profili.
- Quando un giudice in primo grado esclude sanzioni per alcuni tributi per motivi di buona fede o complessità interpretativa, è coerente ed opportuno valutare la stessa posizione anche per altri tributi connessi; tuttavia, la decisione su questo punto è sostanziale e va decisa con tutte le parti coinvolte.
- In presenza di enti riconosciuti come ecclesiastici, prima di escludere obblighi informativi o di applicare esenzioni, è necessario verificare la sussistenza concreta dei presupposti normativi (finalità istituzionali, modalità di gestione, separazione patrimoniale) attraverso pieno contraddittorio e prova documentale.
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