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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

ICI - Terreno utilizzato a fini agricoli - Destinazione edificabile - Esistenza requisiti soggettivo/oggettivo - Esenzione - Prova - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI per il 2012 relativo a un terreno classificato edificabile ma asseritamente utilizzato a fini agricoli. La ricorrente ha prodotto documenti attestanti che il coniuge è imprenditore agricolo (iscrizione CCIAA, attestati, certificato IAP, estratto previdenziale) e ha richiamato precedenti decisioni favorevoli per anni anteriori; il Comune ha chiesto conferma dell'accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso ritenendo non provato il requisito oggettivo (la persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno), oltre a osservare la mancanza dell'iscrizione negli elenchi comunali ex art.11 L.9/1963 necessaria secondo la giurisprudenza di Cassazione. In appello il contribuente non ha allegato elementi specifici circa l'effettiva utilizzazione agricola del singolo terreno né che quello fosse l'unico terreno posseduto; la Commissione ha quindi confermato che non è possibile presumere l'utilizzazione agricola dal solo fatto che il proprietario sia agricoltore.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale confermata. Il giudice ha ritenuto che l'esenzione ICI per terreni edificabili utilizzati a fini agricoli richiede la prova congiunta del requisito soggettivo (essere coltivatore diretto/imprenditore agricolo a titolo principale) e del requisito oggettivo (persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno). Poiché il requisito oggettivo non è stato provato, il ricorso è stato rigettato; non è stato necessario approfondire ulteriormente la questione del requisito soggettivo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992 art. 2 lett. b)

    "Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali"

    La norma stabilisce un requisito doppio e congiunto per l'esenzione: soggettivo (essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale) e oggettivo (persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno), anche se il terreno è formalmente edificabile.

  • D.Lgs. n. 504/1992 art. 9 comma 1

    Individua i soggetti ammessi all'agevolazione (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale). Tale caratterizzazione è parte del requisito soggettivo necessario per l'esenzione.

  • L. 9/1963 art. 11

    L'iscrizione negli elenchi comunali prevista dall'art.11 è, secondo la recente giurisprudenza citata, elemento rilevante (e necessario) per provare il requisito soggettivo dell'attività agricola nei rapporti con agevolazioni fiscali; la mancanza di tale iscrizione può indebolire la prova fornita dal contribuente.

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per terreni edificabili utilizzati a fini agricoli richiede la prova congiunta di un requisito soggettivo (essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale) e di un requisito oggettivo (persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno). Entrambi devono essere provati specificamente per il terreno dedotto.
  • La sola qualifica del proprietario come agricoltore (iscrizioni, contributi previdenziali, certificati) non è sufficiente per presumere che un terreno edificabile sia effettivamente e persistentemente coltivato; è necessario dimostrare l'effettiva utilizzazione agricola del singolo bene (es. documentazione di coltivazioni, produzioni, lavori, pagamenti/aiuti riferiti al mappale, fotografie, contratti, registrazioni di macchine/operai su quel fondo).
  • L'iscrizione negli elenchi comunali previsti dall'art.11 L.9/1963, ove richiesta dalla giurisprudenza, costituisce prova rilevante del requisito soggettivo e la sua assenza può compromettere la difesa del contribuente; integrare la documentazione con prova puntuale è consigliato.
  • Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: il contribuente ha l'onere della prova e deve fornire elementi specifici relativi al terreno oggetto dell'accertamento, non solo generici riferimenti all'attività agricola del nucleo familiare.
  • In contenziosi analoghi è utile allegare documentazione che colleghi in modo univoco i contributi o pagamenti ricevuti (es. aiuti PAC o PSR) al mappale contestato, nonché registri di coltivazione, fatture di vendita dei prodotti, registrazioni di macchine agricole impiegate sul terreno, e eventuali iscrizioni/permessi comunali che attestino l'uso agricolo.

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