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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Novara

Sentenza penale di assoluzione - Efficacia vincolante nel giudizio tributario - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha escluso l'efficacia vincolante dell'assoluzione penale nel processo tributario, affermando che nel giudizio tributario deve essere effettuata una valutazione autonoma del materiale probatorio e della condotta del contribuente. Di conseguenza l'accertamento tributario può essere confermato anche se in sede penale è intervenuta assoluzione con la formula indicata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente deduceva che l'assoluzione penale con formula "perché i fatti non costituiscono reato, ovvero perché non sono previsti dalla legge come reato" dovesse produrre efficacia vincolante anche nel giudizio tributario, con esclusione della pretesa erariale. La questione verteva sull'ammissibilità del ricorso al giudicato penale per impedire la valutazione di responsabilità e profili probatori in sede fiscale.

Massime di principio

  • Il giudicato penale di assoluzione perche i fatti non costituiscono reato non impedisce automaticamente la valutazione della responsabilità fiscale: il giudice tributario deve compiere una valutazione probatoria autonoma.
  • Diverso oggetto e diverso standard probatorio: il processo penale valuta la rilevanza penale (con rigorosi standard probatori), mentre il processo tributario valuta l'esistenza di imponibile e la condotta fiscale con criteri propri; perciò il risultato penale non si trasla automaticamente in ambito fiscale.
  • L'efficacia vincolante di una decisione penale in sede tributaria è eccezionale e richiede coincidenza di soggetto, fatto, oggetto e identità della causa; in mancanza di tali presupposti, prevale l'autonoma istruttoria tributaria.
  • Se la decisione penale è motivata su profili meramente formali o procedurali (es. nullità processuale, prescrizione, incompetenza) la sua capacità vincolante è ancor più limitata rispetto al giudizio tributario.
  • Per ridurre il rischio di esiti divergenti il contribuente deve documentare e argomentare in modo specifico in sede tributaria, presentando prove e circostanze rilevanti ai fini fiscali, anche se è stato assolto penalmente.
  • Eventuali effetti preclusivi o di giudicato rileveranno solo se emergono nell'ambito delle regole processuali che disciplinano l'estensione del giudicato tra procedimenti diversi; in generale, tuttavia, il principio dell'autonomia del giudizio tributario prevale.

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