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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Biella

Deducibilità componenti negativi da paesi a fiscalità privilegiata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente chiedeva la deducibilità dal reddito di componenti negativi (es. costi/perdite) originati da operazioni con società localizzate in paesi a fiscalità privilegiata; il ricorrente sosteneva che l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti vantati dalle controparti estere verso il fallito dimostrasse l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni ai sensi dell'art.110, comma 11, TUIR

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'ammissione allo stato passivo della procedura fallimentare dei crediti vantati dalle imprese estere non costituisce di per sé prova sufficiente dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni richiesti dall'art.110, comma 11, TUIR; di conseguenza la deducibilità dei componenti negativi è stata negata in assenza di ulteriori e specifiche evidenze probatorie sulla sostanza e l'effettiva esecuzione delle operazioni

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

    la norma richiede che le operazioni con parti localizzate in paesi a fiscalità privilegiata siano effettivamente giustificate da un interesse economico e concretamente eseguite; l'interpretazione giudiziale richiede prova documentale che vada oltre la mera ammissione di crediti al passivo fallimentare

  • Codice Civile

    sul punto è richiamato il principio secondo cui l'onere della prova spetta a chi deduce il fatto; il contribuente deve quindi fornire le prove documentali e fattuali dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione

Massime di principio

  • L'ammissione di crediti al passivo fallimentare non costituisce prova automatica della sussistenza dell'operazione ai fini fiscali; è solo un elemento, non risolutivo
  • Il contribuente ha l'onere della prova: deve documentare l'esistenza, l'effettivo svolgimento e la ragione economica delle operazioni con soggetti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata
  • Per dimostrare l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione sono utili documenti contemporanei e indipendenti quali contratti, fatture, prove di pagamento bancarie, documentazione di consegna/prestazione, corrispondenza commerciale e minutes decisionali aziendali
  • Occorre dimostrare anche la sostanza economica (presenza di funzioni, rischi e mezzi nelle controparti) e, se del caso, coerenza con criteri di transfer pricing e condizioni di mercato
  • In assenza di prove adeguate, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità e a riclassificare o disconoscere le poste create con controparti in paesi a fiscalità privilegiata

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