Sentenza del 16/01/2020 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARSU - TIA - Silenzio-assenso - Accertamento successivo - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento TARSU/TIA (TARI) fondato sul presupposto che nella sede aziendale si producessero rifiuti soggetti a smaltimento pubblico. La società aveva presentato istanza di riesame chiedendo l'esclusione dall'imponibilità in quanto i rifiuti erano avviati a smaltimento tramite ditta specializzata; l'ente non aveva risposto entro i termini. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso per effetto del silenzio-assenso (richiamando DPR 158/1999 e D.Lgs. 122/1997 e il regolamento comunale), nonché erano stati prodotti precedenti annullamenti per annualità antecedenti. L'ente impugnante deduceva che la documentazione non copriva tutto il periodo, che mancava produzione integrativa e prova dell'esenzione (artt. 25-27 regolamento comunale), che l'autotutela era legittima per correggere vizi formali e che comunque la “parte fissa” della Tari sarebbe dovuta anche per produttori di rifiuti speciali.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (tra cui ord. 18420/2018, 2246/2018 e sent. 2271/2018) secondo cui l'ente può riemettere un atto privo di motivazione solo se non sono decorsi i termini di decadenza dall'accertamento; tuttavia, ove il contribuente presenti una istanza di riesame (provocatio ad opponendum) e l'ente non istituisca un contraddittorio e non risponda nei termini, si consolida il silenzio-assenso con effetto favorevole al contribuente. Il nuovo avviso emesso successivamente viola il principio di affidamento e il dovere di contraddittorio previsto dallo Statuto del Contribuente; inoltre i precedenti annullamenti per le annualità pregresse producono effetto di giudicato esterno (art. 2909 c.c.) se si tratta dello stesso rapporto. Spese compensate considerata la complessità.
Norme richiamate
DPR 7 settembre 1999, n. 158
Richiamato per il principio di silenzio-assenso sulle istanze di riesame: l'assenza di risposta dell'ente nel termine previsto consolida l'accoglimento della istanza.
D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446 / D.Lgs. 122 del 1997
Riferimento normativo utilizzato insieme al regolamento comunale quale quadro normativo per le istanze e per il silenzio-assenso in materia di tributi locali.
Regolamento comunale (Tariffa) - artt. 25, 26, 27
Norme regolamentari che disciplinano l'esenzione per aree che producono esclusivamente rifiuti speciali e la documentazione da produrre; l'ente contestava insufficienti prove per l'intero periodo impugnato.
Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212)
Richiamato per il principio del contraddittorio e per la tutela dell'affidamento del contribuente nell'esercizio del potere impositivo.
Art. 2909 c.c.
Richiamato per il concetto di giudicato esterno: sentenze favorevoli per annualità precedenti possono produrre effetti vincolanti tra le stesse parti sullo stesso rapporto giuridico.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (ord. 18420/2018, ord. 2246/2018, sent. 2271/2018)
Principio che il difetto di motivazione è vizio formale che l'ente può sanare emettendo nuovo atto purché non sia decorso il termine di decadenza dall'accertamento; altresì stabilito che la denuncia del contribuente (iniziale o di variazione) ha valore decisivo rispetto all'affidamento a terzi per lo smaltimento.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di riesame da parte del contribuente è una provocatio ad opponendum: se l'ente non risponde nei termini e non avvia un contraddittorio, il silenzio-assenso può consolidare l'accoglimento dell'istanza.
- Un atto di accertamento annullato per vizi di forma (es. difetto di motivazione) può essere riemesso dall'ente solo se non sono scaduti i termini di decadenza dell'accertamento; tuttavia la riemissione non può violare il diritto di contraddittorio e l'affidamento del contribuente.
- Le decisioni giudiziali favorevoli al contribuente su annualità precedenti possono produrre effetto vincolante (giudicato esterno) se ricorrono le identiche parti e lo stesso rapporto giuridico.
- La prova dell'esenzione per produzione esclusiva di rifiuti speciali grava sul contribuente: è essenziale presentare denunce iniziali o di variazione dettagliate (superfici/aree) per impedire accertamenti postumi non dirimenti.
- L'amministrazione che ritiene insufficiente la documentazione dovrebbe tempestivamente istituire il contraddittorio chiedendo integrazioni; l'omissione rafforza la posizione del contribuente in caso di silenzio-assenso.
- In fase preventiva, il contribuente dovrebbe produrre documentazione che copra espressamente l'intero periodo oggetto di accertamento per evitare censure sulla incompletezza della prova.
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