Sentenza del 16/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Alternatività tra Convenzione sulla doppia imposizione Italia/Regno Unito (legge 329/1990) e Direttiva madre-figlia (90/435/ CEE) - Sussiste - La società che optato per il regime della Direttiva madre - figlia e consegue i dividendi senza l'applicazione di alcuna ritenuta può chiedere successivamente il pagamento del credito di imposta - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società madre britannica ha chiesto il rimborso (credito d'imposta ai sensi dell'art.10 par.4 lett. b) della Convenzione Italia-Regno Unito, ratificata con l. 329/1990) delle ritenute operate in Italia sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana per gli anni 1995, 1997, 1998 e 1999. L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo che i dividendi erano esenti da tassazione nel Regno Unito per effetto dell'attuazione della Direttiva 90/435/CEE (regime madre-figlia recepito con l. 136/1993) e che tale esenzione è alternativa al beneficio del credito d'imposta previsto dalla Convenzione, essendo i benefici non cumulabili; pertanto non spetta il rimborso richiesto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società inglese; la Commissione Tributaria Regionale originariamente aveva respinto l'appello dell'Ufficio; la Corte di Cassazione ha cassato e rinviato per accertare l'alternatività del beneficio e la concreta tassazione in UK. In sede di rinvio la CTR, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto che l'esenzione di fonte comunitaria prevista dalla direttiva esclude la doppia imposizione che il credito convenzionale intende neutralizzare e quindi la società che ha usufruito dell'esenzione non può chiedere successivamente il credito d'imposta. L'appello dell'Ufficio è stato accolto e il provvedimento di diniego confermato; la società *** Ltd è stata condannata alle spese di giudizio (euro 20.000 per ogni grado, oltre accessori).
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Regno Unito sulle doppie imposizioni
Prevede il credito d'imposta per le ritenute sui dividendi quando sussiste doppia imposizione; la Corte ha interpretato che tale credito è volto a neutralizzare una doppia imposizione effettiva e non è applicabile se l'esenzione comunitaria ha già eliminato la doppia imposizione.
Direttiva 90/435/CEE (madre-figlia)
recepita nel Regno Unito con l. 136/1993
Consente l'esenzione dei dividendi percepiti dalla società madre quando ricorrono le condizioni previste, determinando l'assenza di imposizione alla fonte sul reddito da dividendi e quindi escludendo la base per il credito d'imposta convenzionale.
Legge 329/1990
ratifica della Convenzione Italia-Regno Unito
Atto di ratifica della Convenzione; la sua applicazione va conciliata con l'effetto escludente dell'esenzione prevista dalla normativa comunitaria.
D.P.R. n. 600/1973
art. 27-bis (riferimento a onere di prova e certificazioni)
Per il riconoscimento di rimborsi/agevolazioni fiscali derivanti da norme comunitarie o convenzionali richiede la produzione di certificazioni dalle autorità estere che attestino la concreta soggezione a imposte nello Stato di residenza; l'onere della prova grava sul contribuente.
Circolare n. 15/1994
Interpretazione amministrativa richiamata dalla ricorrente in favore della cumulabilità; la CTR ha ritenuto però prevalente la giurisprudenza della Corte di Cassazione quando essa ha stabilito il principio di non cumulabilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. nn. 4568/2019; 771/2017; 23367/2017; 4165/2013; 32087/2020; 23367/2017; 27111/2016
Costante orientamento secondo cui la società madre che ha ottenuto l'esenzione dei dividendi in virtù dell'attuazione della direttiva madre-figlia non può poi fruire del credito d'imposta convenzionale, poiché ciò determinerebbe un vantaggio economico duplicato e la direttiva esclude la doppia imposizione che il credito convenzionale mira a neutralizzare.
Massime di principio
- L'agevolazione prevista dalla Direttiva madre-figlia (esenzione o assenza di ritenuta alla fonte) e il credito d'imposta convenzionale sono, di regola, alternativi e non cumulabili: scegliere/beneficiare dell'esenzione comunitaria esclude in seguito la richiesta del credito convenzionale sugli stessi dividendi.
- Il contribuente che reclama un rimborso ha l'onere della prova: deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per il rimborso, ivi compresa la concreta tassazione nel Paese di residenza laddove prevista.
- Per ottenere il rimborso ai sensi di norme italiane che richiedono prova della tassazione estera è necessaria la certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato estero che attesti la reale soggezione ad imposte; la mera normativa astratta dello Stato di residenza non è sufficiente.
- Se il sistema fiscale dello Stato di residenza riconosce un meccanismo interno di eliminazione della doppia imposizione (crediti o esenzioni) tale meccanismo può comportare che non vi sia effettiva imposta estera da compensare, ostando al rimborso in Italia.
- Una scelta procedurale/agevolativa (es. fruizione dell'esenzione comunitaria) non può generalmente essere 'revocata' successivamente per ottenere un diverso vantaggio fiscale sullo stesso reddito, per evitare il doppio beneficio (credito + deduzione).
- Le istruzioni o circolari amministrative non possono prevalere quando la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto consolidato; pertanto gli orientamenti della giurisprudenza superiore determinano l'applicazione pratica del principio di alternatività.
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