Sentenza del 16/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Macerata
Plusvalenza ex art. 67 TUIR. Cessione di edificio successivamente demolito. Non è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per IRPEF a tassazione separata anno 2013 relativo alla mancata dichiarazione di una presunta plusvalenza da cessione di area fabbricabile. L'Ufficio aveva recuperato imposta pari a euro 33.941,00 oltre interessi e sanzioni per euro 30.546,90, ritenendo che la vendita fosse in realtà di un'area edificabile perché l'acquirente aveva demolito e ricostruito l'immobile; la ricorrente ha invece sostenuto che al momento della compravendita si trattava di un edificio (ex abitazione principale, pervenuta per successione e posseduta da oltre 5 anni) e che quindi non sussisteva plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, TUIR.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha annullato l'accertamento dell'Ufficio e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio (liquidate in euro 1.800,00 oltre spese documentate e accessori di legge). La motivazione rileva che la qualificazione ai fini della plusvalenza va fatta in riferimento a ciò che esiste al momento del perfezionamento della compravendita: l'uso o l'intenzione dell'acquirente di demolire e ricostruire è irrilevante ai fini della tassazione a carico del venditore. La Commissione richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che conferma tale principio e dichiara illegittima la riqualificazione dell'atto come cessione di area edificabile basata solo sulle future intenzioni dell'acquirente.
Norme richiamate
art. 67 TUIR
La plusvalenza da cessione di beni immobili rileva se, alla data della cessione, sussistono i requisiti previsti dalla norma; la qualificazione del bene ai fini dell'imposizione deve riferirsi allo stato dell'immobile al momento del perfezionamento della compravendita. L'utilizzo futuro da parte dell'acquirente è irrilevante per la tassazione del venditore.
art. 68 TUIR
Norma che disciplina la diversa fattispecie e il trattamento delle plusvalenze derivanti da cessione di aree fabbricabili; la giurisprudenza e la sentenza evidenziano la diversa ratio economica e giuridica tra cessione di edificio e cessione di area edificabile, giustificando regimi distinti.
Massime di principio
- La qualificazione dell'immobile ai fini fiscali (edificio vs area edificabile) deve essere determinata in base allo stato materiale e giuridico dell'immobile alla data del trasferimento (rogito).
- Le intenzioni o i progetti dell'acquirente successivi al rogito (es. permessi di costruire ottenuti, demolizione e ricostruzione previste) sono, di regola, irrilevanti ai fini della determinazione della plusvalenza del venditore.
- Se l'immobile venduto era l'abitazione principale del venditore o è stato posseduto per più di 5 anni, generalmente non si verifica la plusvalenza imponibile ai sensi dell'art.67 c.1 TUIR.
- Un permesso di costruire rilasciato prima del rogito non traspone automaticamente la natura dell'oggetto in area edificabile: conta ciò che materialmente e giuridicamente esiste al momento della cessione.
- Se l'immobile è stato demolito prima della vendita (ossia al momento della cessione non esiste più il fabbricato), allora può rilevare la qualificazione come area edificabile.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che, alla data della cessione, il bene fosse qualificabile come area edificabile; non è sufficiente dimostrare che l'acquirente poi abbia demolito o inteso demolire.
- Dal punto di vista probatorio e negoziale è utile specificare nel rogito la descrizione dello stato dell'immobile, allegare planimetrie e visure catastali aggiornate e documentazione sul titolo urbanistico per evitare future riqualificazioni.
- In sede di valutazione economica va considerato che la cessione di edificio e la cessione di area hanno implicazioni diverse (costi di demolizione, storici oneri di acquisto e manutenzione) che giustificano trattamenti fiscali distinti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 16 gen 2020Sentenza del 16/01/2020 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →